[^] Certificazione energetica degli edifici | Comune di Jesi

Certificazione energetica degli edifici


Il Dlgs 192/2005 e successive modificazioni prevede la certificazione energetica nei seguenti casi:
  • tutti gli edifici di nuova costruzione 
  • edifici di superficie utile superiore a 1000 mq sottoposti a ristrutturazione integrale dell’involucro edilizio
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq.
La certificazione inoltre a decorrere dal 1 Luglio 2009 risulta obbligatoria per le singole unità immobiliari nel caso di trasferimento a titolo oneroso

La Legge 244/2007 – Art. 2 c. 282 (Finanziaria 2008) prevede che per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al dlgs 192/2005 e succ. mod. il rilascio del Certificato di Agibilità è subordinato alla presentazione della Certificazione Energetica.

Il decreto legislativo 28/2011, con l’art. 13, ha apportato modifiche al Dlgs. 192/2005 in merito alla certificazione energetica degli edifici in caso di compravendita e locazione prevedendo l’introduzione di una specifica clausola nei contratti di locazione e compravendita di edifici o singole unità immobiliari conla quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
L’attestato di certificazione energetica ha validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
L’attestato di certificazione energetica risulta necessario per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF in funzione del tipo di intervento effettuato e fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali. Per approfondimenti si visiti il sito ENEA - Efficienza energetica

Asseverazione delle opere realizzate e attestato di qualificazione energetica (aqe)

Per gli interventi che ricadono nell’ambito di applicazione del Dlgs. 192/2005 e succ. modif. di cui all’art. 3 ogni dichiarazione di fine lavori deve essere accompagnata da (art. 8 dlgs. 192/05 e succ. modificazioni):
1. Attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori
2. Asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere realizzate al progetto L. 10/91 e successive modificazioni e alle eventuali varianti in corso d’opera;
La comunicazione di fine lavori è inefficace se non accompagnata dalla documentazione sopra elencata.
Una copia è conservata in Comune ai fini degli accertamenti

In caso di omessa o mendace dichiarazione le sanzioni sono stabilite dall’art. 15 commi 2-3-4.
L’AQE contiene i dati relativi all’edificio o all’unità immobiliare e agli impianti così come realizzati al fine dell’accertamento e ispezione in sito da parte del Comune o tecnici preposti.
L’AQE va redatto secondo l’Allegato 5 del DM 26/06/2009 “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici “ per gli interventi per i quali DIA e richiesta di Permesso di costruire sono stati presentati dopo il 25/06/2009 negli altri casi si ricorre al modello conforme all’Allegato A del DM 26/02/2007.

L’ Art. 8 c. 4 D.Lgs. 192/2005 prevede, da parte del Comune, accertamenti ed ispezioni in corso d’opera ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal Committente (in vigore dall’08/10/2005)

Certificazione energetica degli edifici

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