[^] TARSU - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani | Comune di Jesi

TARSU - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde).
Le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati sono detassate a norma dell'art. 4 del regolamento comunale.

Presentazione della denuncia

Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, presso l'Ufficio Tributi, una denuncia, usando un apposito modulo in distribuzione presso lo stesso ufficio. A decorrere dal 01/01/2004 anche cantine e soffitte sono assoggettate alla Tassa Rifiuti e quindi devono essere denunciate. In particolare devono essere denunciati:

  • i ripostigli situati al di fuori delle unità abitative e le cantine se adibite a semplice deposito.
  • i sottotetti soffitte) limitatamente alla parte di essi con altezza superiore a mt.1,80.

La denuncia è valida finchè non cambiano le condizioni iniziali.

Variazioni
Il contribuente dovrà denunciare ogni variazione di superficie o di utilizzo, su apposito modulo allegato a lato e da consegnare presso l'Ufficio Tributi,  usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della denuncia originale.

Cessazioni
La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, ma presentando apposito modulo da consegnare all'Ufficio Tributi
La cessazione dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione in ritardo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.

Costi
L'importo della TARSU  varia in base alla superficie ed alla categoria dell'immobile. Vedere le tariffe a lato.

Riduzioni
Sono previste delle riduzioni per una serie di casi di seguito elencati. Le riduzioni saranno concesse dietro presentazione di domanda da parte degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva susistenza di tutte le condizioni.Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

In caso di più riduzioni, l'ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.

La tassa è ridotta del 10% in caso di:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. Nel caso in cui l'utente risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale la tariffa viene ridotta del 20%;
  • persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo (occorre presentare la certificazione);
La tassa è ridotta del 15% in caso di:
  • abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, purchè risulti da apposita autocertificazione;
  • abitazione con impianti funzionanti di riciclaggio e compostaggio, con presentazione di idoneo documento comprovante l'acquisto o il rilascio gratuito dell'impianto stesso;
La tassa è ridotta del 30% in caso di:
  • locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  • per abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto diversamente abile in situazione di handicap avente una gravità permanente non inferiore al 75% o di invalidità civile permanente non inferiore al 100% (con obbligo di presentazione di autocertificazione);

 

Nelle zone in cui non è reso il servizio ed i punti di raccolta sono ad una distanza superiore a metri 300 dall'utente, la tariffa è applicata nella misura ridotta al 40% della tassa. Le misure suindicate vanno riferite alla distanza esistente tra il punto di raccolta rifiuti urbani (regolarmente attivato ed istituito) ed i locali/aree dell'utenza. In presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto d'inizio della strada privata (la strada privata non viene conteggiata).

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