[^] Regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini | Comune di Jesi

Regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini


  • Approvato con delibera di C. C. n° 29 del 7/2/1994
  • Modificato con delibera di C.C. n. 209 del 23/07/1999
  • Modificato con delibera di C.C. n. 57 dell'11/03/2002
  • Modificato con delibera di C.C. n. 16 dell'24/02/2017

 


INDICE



TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Istanze - Petizioni - Proposte
Articolo 3 - Titolarità del diritto di presentazione
Articolo 4 -Istanze
Articolo 5 - Petizioni
Articolo 6 - Proposta di atto
Articolo 7 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte
Articolo 8 - Audizioni

CAPO II - FORUM

Articolo 9 - Forum civici
Articolo 10 - Forum civico generale
Articolo 11 - Forum di settore
Articolo 12 - Indizione dei Forum comunali
Articolo 13 - Forum circoscrizionale
Articolo 14 - Indizione Forum circoscrizionale
Articolo 15 - Soggetti del Forum
Articolo 16 - Funzionamento dei Forum

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

Articolo 17 - Finalità
Articolo 18 - Ricerche e sondaggi
Articolo 19 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche
Articolo 20 - Organizzazione
Articolo 21 - Esito della consultazione


CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE

Articolo 22 - Assemblee
Articolo 23 - Consulte
Articolo 24 - Democrazia elettronica


CAPOIII - REFERENDUM

Articolo 25 - Istituzione
Articolo 26 - Potere di iniziativa
Articolo 27 - Materie non oggetto di referendum
Articolo 28 - Comitato dei Garanti
Articolo 29 - Promozione del Referendum
Articolo 30 - Esame di ammissibilità del quesito
Articolo 31 - Raccolta delle firme
Articolo 32 - Autenticazione delle firme
Articolo 33 - Presentazione delle proposte di Referendum
Articolo 34 - Indizione
Articolo 35 - Disciplina della votazione
Articolo 36 - Ufficio Comunale per il Referendum
Articolo 37 - Operazioni di scrutinio
Articolo 38 - Proclamazione dei risultati
Articolo 39 - Pronunciamento del Consiglio
Articolo 40 - Spese
Articolo 41 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
Articolo 42 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

TITOLO III - CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

CAPO I - ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

Articolo 43 - Istituzione e funzioni
Articolo 44 - Presentazione delle candidature
Articolo 45 - Durata in carica
Articolo 46 - Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione
Articolo 47 - Operazioni di voto e scrutinio
Articolo 48 - Comunicazione della votazione
Articolo 49 - Spese

TITOLO IV - L'ASSOCIAZIONISMO

CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 50 - Istituzione dell'Albo
Articolo 51 - Soggetti esclusi
Articolo 52 - Gestione dell'albo
Articolo 53 - Associazioni del volontariato
Articolo 54 - Modalità di esercizio dei diritti
Articolo 55 - La partecipazione
Articolo 56 - Contributi e servizi
Articolo 57 - Norme transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore

ALLEGATI

LEGENDA NOTE


TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE



CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Art. 1 - Finalità

1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 (1) e dall'art.17 dello Statuto (2), intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.


Art. 2 - Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.
3. L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art.12 dello Statuto (3), fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.
2. I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all'istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Jesi indicando:
a) l'impresa o l'ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;
b) l'Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti;
c) il servizio o i servizi di cui sono utenti.
3. Qualora l'esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell'Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

Art. 4 - Istanze

1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
2. Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.
3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.
4. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.
5. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.
6. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.
7. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione.
8. Per l'istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
9. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell'ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all'interessato, con indicati i motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l'istanza.
10. I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.


Art. 5 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
2. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.
4. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.
5. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

Art. 6 - Proposta di atto

1. La proposta di atto va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.
3. La proposta va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (4).
4. I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l'opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.
5. Entro 15 giorni dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.


Art. 7 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull'accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell'Ente.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell'Assessorato.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica all'interno del periodico dell'Amministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.

Art 8 - Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l'argomento rientra nella competenza di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La richiesta è inviata per il tramite dell'ufficio Segreteria del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l'invito con riportato il giorno, l'ora e la sede della stessa.
L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.
2. Dell'esito della consultazione va redatto, a cura dell'ufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.

CAPO II - FORUM

Art. 9 - Forum civici

1. In attuazione dell'art.15 dello Statuto (5) il Capo II del presente regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.
2. I Forum civici sono a carattere generale e di settore per quanto attiene la materia oggetto della partecipazione. Riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale o i cittadini appartenenti ad una circoscrizione comunale.


Art. 10 - Forum civico generale

1. Il Forum civico generale viene convocato dal Sindaco almeno due volte l'anno in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 11 - Forum di settore

1. Il Forum di settore a carattere comunale è convocato per atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia e relativi a tutto il territorio comunale.
2. Il Forum di settore a carattere circoscrizionale è convocato relativamente ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia di interesse dei cittadini appartenenti alla circoscrizione.

Art. 12 - Indizione dei Forum comunali

1. I Forum civici a livello comunale, di carattere generale o settoriale, sono convocati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su richiesta di un Consiglio Circoscrizionale, di almeno 1/5 dei Consiglieri o di almeno 100 cittadini così come definiti dall'art.12 dello Statuto (3), che abbiano compiuto il 16° anno di età, nonché da n. 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell'albo dell'associazionismo, aventi sede nel territorio comunale o che, pur aventi sede al di fuori dello stesso, abbiano designato quale rappresentante, da iscrivere nell'elenco dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art.15, un soggetto che risponda al criterio di individuazione di cui all'art.12 dello Statuto.(3)
2. La richiesta di indizione del forum civico comunale va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti con riportati i nomi, le generalità e l'indirizzo egli stessi e la materia per la quale si richiede l'indizione del forum.

Art. 13 - Forum circoscrizionale

1. Il Forum circoscrizionale è convocato dal Presidente di Circoscrizione di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri circoscrizionali o di almeno n. 50 cittadini così come definiti all'art.12 dello Statuto, (3) che abbiano compiuto il 16° anno di età, nonché da n. 1 associazione o comitato anche liberamente costituito, facente parte dell'albo dell'associazionismo, avente sede nel territorio Comunale o un rappresentante dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art.15 e che risponda al criterio di individuazione di cui all'art.12 dello Statuto. (3)

Art. 14 - Indizione Forum Circoscrizionale

1. La richiesta di indizione del Forum civico circoscrizionale va indirizzata al Presidente di Circoscrizione e sottoscritta dai richiedenti con riportate in maniera chiara le generalità e l'indirizzo degli stessi e la materia per la quale si richiede l'indizione del forum.

Art. 15 - Soggetti del Forum

1. Compongono i Forum civici, generali, di settore e circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo:
- le associazioni iscritte all'albo comunale
- le associazioni di categoria
- gli enti pubblici presenti sul territorio
- gli ordini professionali.
2. La partecipazione al forum è aperta ai cittadini e alle associazioni e comitati, ancorchè non iscritti all'albo dell'associazionismo.

Art. 16 - Funzionamento dei Forum

1. I Forum civici generali e di settore sono presieduti dal Difensore Civico con funzioni di coordinamento. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona dallo stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni da individuarsi tra i componenti il Forum.
2. Forum civici circoscrizionali sono presieduti dal Presidente di circoscrizione con identica funzione. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta tra i componenti della Circoscrizione dallo stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni.
3. Ai Forum civici generali, di settore e circoscrizionali intervengono, i soggetti di cui all'art.15. Le riunioni dei Forum sono pubbliche e tutti i partecipanti hanno diritto di parola.
4. L'ordine del giorno del Forum è curato dal Difensore Civico e/o dal Presidente di circoscrizione. L'indizione del forum è fatta a mezzo manifesto pubblico e/o altre idonee forme di pubblicizzazione. Nel manifesto di indizione viene riportato l'ordine del giorno in discussione, nonché la sede, il giorno e l'ora della riunione.
5. Le modalità di svolgimento dei lavori del forum sono determinate di volta in volta dai partecipanti all'inizio della riunione su proposta del presidente.
6. Delle risultanze del Forum viene redatto verbale in forma sintetica a cura del personale comunale che assiste ai lavori.
7. Il verbale della riunione viene inviato a cura del presidente del Forum al Sindaco.
8. Il verbale viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e messo a disposizione dei cittadini per la consultazione e/o l'estrazione di copia presso l'U.R.P. del Comune.
9. I provvedimenti con i quali gli organi Comunali assumono decisioni relative agli argomenti trattati nel forum debbono riportare in forma sintetica le risultanze emerse dal forum.


TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE



CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

Art. 17 - Finalità

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.16 commi 2° e 3° dello Statuto (6), le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione.
2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate e prima di assumere decisioni e successivamente all'adozione di provvedimenti.


Art. 18 - Ricerche e sondaggi

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.
2. L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza qualificata e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materie o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.

Art. 19 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a promuovere il sondaggio di opinione su proposta della Giunta o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 20 - Organizzazione

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca il Consiglio Comunale può prevedere il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La società definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
3. La società sovrintende a tutte le operazioni del sondaggio, promuove e realizza, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

Art. 21 - Esito della consultazione

1. La società incaricata provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le forme di pubblicizzazione previste dal regolamento dell'accesso.


CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE

Art. 22 - Assemblee

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte definita di essa, per iniziativa del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali o su richiesta di uno o più Consigli Circoscrizionali possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.

Art. 23 - Consulte

1. In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi permanenti composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

Art. 24 - Democrazia elettronica

1. Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 25 - Istituzione

1. Il Referendum, istituito dall'art.21 dello Statuto comunale (7) ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali. Il referendum abrogativo è ammesso solo per gli atti deliberativi di carattere generale e regolamentare.
4. Il Referendum decade nei casi previsti dall'art.21 commi 13° e 14° dello Statuto comunale (7). Il Referendum proposto per iniziativa popolare va posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.

Art. 26 - Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali e la richiesta sia sottoscritta da almeno 2.000 cittadini aventi diritto al voto referendario, ai sensi dell'art.21 comma 5 dello Statuto (7).

Art. 27 - Materie non oggetto di Referendum

1. Non possono essere oggetto di Referendum consultivo e abrogativo:
a) I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
b) I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
c) I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
d) I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;
e) Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
f) I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
g) Gli atti vincolanti nella forma e nel contenuto;
h) I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
i) Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 28 - Comitato dei Garanti

1. Le proposte di indizione di cui all’art.26 comma 1 devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato dei garanti costituito da tre membri esperti in materie giuridiche amministrative. Il comitato dei garanti è composto da un componente, che lo presiede, eletto dal consiglio comunale, dal difensore civico regionale e da un esperto designato dal Prefetto della Provincia di Ancona. Lo stesso dura in carica per la durata della legislatura.
Il componente eletto dal consiglio comunale, sarà scelto all’interno di una rosa di 2 candidati, proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
Le candidature, accompagnate dal curriculum, possono essere proposte dai gruppi di maggioranza e minoranza attraverso i capigruppo nella seduta della commissione antecedente allo svolgimento della seduta consiliare.
L’elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, il consiglio procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se tale maggioranza non viene raggiunta, il consiglio procede nella stessa seduta ad una terza votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice.
Il segretario comunale sovraintende allo svolgimento delle funzioni del comitato dei garanti e partecipa alle riunioni dello stesso  curandone la verbalizzazione.
2. Il Comitato dei Garanti, verificate le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:
a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto al Comitato dei Garanti deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi all'adozione di cui sopra.
4. Ai componenti del Comitato dei Garanti, fatta eccezione per il Difensore Civico comunale, è riconosciuto un gettone, a titolo di rimborso spese per tutte le attività connesse al Referendum, pari all'ammontare di gettone di presenza dovuto ai Consiglieri comunali, per numero 5 riunioni.

Art. 29 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.
2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Jesi.
3. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
4. Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.
5. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

Art. 30 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dal Comitato dei Garanti in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art.29 del presente regolamento.
2. Il Comitato promotore del Referendum (10 elettori) può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della istanza. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti.
4. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 31 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.


Art. 32 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 31, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. la firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 33 - Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.31 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.31, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.31 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario di cui all'art.21 comma 5 dello Statuto (7).
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale.

Art. 34 - Indizione

1. É consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.
2. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:
a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Comitato dei Garanti nell'atto di sospensione.
4. Il Referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie.
5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

Art. 35 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.

Art. 36 - Ufficio Comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale. L'Ufficio Comunale per il Referendum può essere integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.
2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
4. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più un rappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

Art. 38 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.
3. L'ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo del Comitato dei Garanti e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Comitato dei Garanti. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

Art. 39 - Pronunciamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa ampia e soddisfacente motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 40 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 41 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.


3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 42 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130 (8), le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 (9) della legge citata al primo comma del presente articolo.


TITOLO III - CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO



CAPO I - ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

Art. 43 - Istituzione e funzioni

1. Ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale (10), il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini stranieri maggiorenni alla data della consultazione, non appartenenti alla Comunità Europea e residenti nel territorio del Comune di Jesi. Il numero dei Consiglieri stranieri aggiunti é determinato in numero di 1 (uno):
- Il Consigliere straniero aggiunto interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con pari dignità dei consiglieri eletti.
- Non viene nominato per alcuna Commissione Consiliare permanente, ma può partecipare a qualsiasi loro seduta.
- È invitato regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
- Ha il diritto di parola in Consiglio Comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto del regolamento consiliare, ma non ha il diritto di voto.
- Beneficia del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del solo Consiglio Comunale, delle spese di viaggio, vitto e alloggio per partecipazione ad iniziative e manifestazioni, previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio.

Art. 44 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Consigliere Comunale straniero aggiunto deve essere presentata da un numero di elettori, cittadini extracomunitari residenti a Jesi, non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 30 (trenta).
2. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura su apposito modulo fornito dal Comune.
3. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge. I candidati non possono controfirmare la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può controfirmare una sola lista.
4. Qualora la lista non raggiunga il numero di firme necessarie di cui al comma 1 del presente articolo, la lista non sarà considerata valida per la presentazione della candidatura.
5. Le candidature debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, al Segretario Generale che, in presenza di più candidature, assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante apposito sorteggio. Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere straniero aggiunto sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici con apposito manifesto almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
6. Il candidato alla carica di Consigliere straniero aggiunto dovrà essere maggiorenne, residente a Jesi da almeno 3 anni continuativi, non dovrà aver riportato condanne penali, ostative alla elezione alla carica di Consigliere Comunale, durante l'intero soggiorno sul territorio italiano.
7. La carica di Consigliere straniero aggiunto è incompatibile con lo stato di cittadino italiano, pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica dalla carica.

Art. 45 - Durata in carica

1. Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. In caso di dimissioni, decesso o decadenza, subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti nell'elenco di cui all'art.47 comma 9.
2. Qualora non siano presenti altri candidati si procederà all'indizione di nuove elezioni.

Art. 46 - Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione

1. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale di Jesi, tranne il caso di cui all'art.45 comma 2, previa istituzione di un apposito seggio elettorale. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di due scrutatori e di un segretario per il funzionamento di detto seggio. I componenti del seggio possono essere scelti anche tra i presentatori delle liste. Dell'elezione del Consigliere straniero aggiunto verrà data notizia mediante pubblico manifesto, almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Ai componenti del seggio spetta una indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni comunali.

Art. 47 - Operazioni di voto e scrutinio

1. L'ufficio elettorale stilerà, al 45° giorno antecedente la data dell'elezione, sulla base della comunicazione fatta dall'Ufficio Anagrafe, la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto, ai sensi dell'art.29 comma 1 dello Statuto (10).

2. Ad ogni cittadino straniero, iscritto nella lista degli aventi diritto al voto, verrà assegnato un numero individuale e verrà recapitato a domicilio il certificato elettorale riportante nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, la specifica del sesso e il numero assegnato nell'elenco appositamente predisposto, nonché l'indicazione del seggio in cui potrà esprimere il voto.
3. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità orarie di quelle delle elezioni amministrative.
4. L'elettore dovrà esibire al seggio sia il documento elettorale individuale, sia un documento di riconoscimento valido.
5. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso. Chi si presenterà senza il documento comprovante l'identità, potrà accedere alle operazioni di voto previo riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio. Chi non esibisce i documenti richiesti e non viene riconosciuto, non potrà accedere alle operazioni di voto.
6. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione di una croce sul nome di uno dei candidati prestampati sulla scheda.
7. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza pena l'annullamento del voto.
8. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.
9. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Art. 48 - Comunicazione della votazione

1. Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente del seggio invierà al Sindaco il verbale firmato da tutti i componenti del seggio, la lista di cui all'art.47 comma 5, i tagliandi dei certificati elettorali e le schede utilizzate e non utilizzate per la votazione e comunicherà al Sindaco il risultato della elezione con il nominativo del Consigliere straniero aggiunto risultato eletto. Il Sindaco provvederà alla proclamazione dei risultati.
2. Eventuali ricorsi debbono essere indirizzati al Sindaco entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
3. Il Sindaco, nel caso in cui l'elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio Comunale, provvede ad iscrivere l'argomento della convalida della elezione alla prima seduta del Consiglio Comunale. Nel caso in cui l'elezione avviene in una data diversa, il Sindaco invia i verbali delle operazioni di voto e della proclamazione dei risultati al Presidente del Consiglio che provvederà a iscrivere l'argomento della convalida della elezione del Consigliere straniero aggiunto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Al Consigliere straniero aggiunto il Presidente del Consiglio Comunale invierà tutte le comunicazioni riguardanti i lavori del Consiglio Comunale, analogamente a quanto avviene per gli altri Consiglieri.


Art. 49 - Spese

1. Per tutte le altre questioni che si possono presentare nel corso delle votazioni, si farà riferimento alle regole previste per i seggi italiani.
2. Le spese per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, nonché quelle relative al gettone di presenza e rimborso spese per partecipazione ad iniziative e manifestazioni, faranno carico agli appositi capitoli di bilancio.


TITOLO IV - L'ASSOCIAZIONISMO


CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

Art. 50 - Istituzione dell'Albo

1. In attuazione degli articoli 13 e 14 dello Statuto (11), è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi di aggregazione sociale, al fine di conferire loro determinati poteri e diritti nei confronti dell'Ente.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
- attività socio sanitarie
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- educazione e formazione
- attività culturali
- tutela ambientale
- attività ricreative e sportive
- promozione economica
- attività di carattere internazionale
3. In fase di prima istituzione l'albo risulta costituito dalle Associazioni e dai soggetti presenti che hanno effettuato l'iscrizione nei modi previsti dal regolamento.
4. L'albo viene costantemente aggiornato per nuove iscrizioni e cancellazioni inoltrate dagli interessati.
5. Le Associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1, con sede operativa in Jesi, possono chiedere l'iscrizione nell'albo di cui al precedente comma 2, indicando una o più sezioni tematiche e, nel caso di iscrizione a più sezioni, quella prevalente, presentando idonea documentazione.
6. La richiesta va presentata su apposito modulo come da fac-simile allegato al regolamento, avente data certa, nel quale risultino:
a) le finalità sociali senza fini di lucro;
b) la sede legale;
c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'Associazione stessa;
d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art.2532 del Codice civile (12), la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi.
Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo Statuto.

Art. 51 - Soggetti esclusi

1. Per gruppi, movimenti, comitati, associazioni e forme di aggregazione non si intendono i gruppi e i movimenti partitici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati. A tal fine i soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo dichiarano quanto previsto al precedente articolo, comma 6 lettera c).

Art. 52 - Gestione dell'albo

1. L'ufficio partecipazione cura l'aggiornamento dell'albo provvedendo alla cancellazione dallo stesso delle Associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro 60 giorni la documentazione prevista dall'art.50, comma 6 del presente regolamento. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
2. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, l'ufficio partecipazione, con periodicità biennale, invita i legali rappresentanti delle associazioni e organismi iscritti nell'albo, a produrre dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 50 del presente regolamento. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 53 - Associazioni del volontariato

1. Nell'albo di cui all'art.50 vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, specificando esclusivamente gli estremi del decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in Jesi, iscritte nel registro di cui all'art.3 della Legge regionale 13.04.1995 n. 48 (13).
2. Alle associazioni del volontariato il Comune riconosce specifici e più ampi diritti, nonché agevolazioni per la realizzazione di servizi e di interventi che siano o complementari a quelli dell'Ente, o realizzati per conto dell'Ente stesso, attraverso apposite convenzioni.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale e precisamente quelle relative a:
a) tutela del diritto alla salute
b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di bisogno economico e sociale
c) miglioramento della qualità della vita
d) promozione dei diritti della persona
e) recupero, protezione, valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura
f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse.

Art. 54 - Modalità di esercizio dei diritti

1. Le associazioni e gli altri organismi di cui agli artt.50 e 53 sono riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.
2. Alle associazioni e agli organismi è riconosciuto dal Comune il diritto ad essere informati sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall'Ente e riguardanti i settori di specifico interesse degli stessi. Il Comune favorisce altresì l'informazione dei programmi - progetti e normative regionali, statali e comunitari che attengono alle materie di interesse delle associazioni.
3. Il diritto all'informazione sugli atti e programmi dell'Amministrazione Comunale è esercitato secondo le modalità previste dal regolamento dell'accesso.
4. L'informazione di carattere generale su altri programmi e norme emanati da enti e organismi diversi, viene fornita attraverso idonei strumenti di pubblicizzazione realizzati dai servizi comunali competenti e messa a disposizione presso l'U.R.P. e la Rete civica del Comune.
5. E' prevista la consultazione delle associazioni e degli organismi attraverso forum di settore o assemblee su atti di natura regolamentare o di carattere generale e programmatico, nei settori di interesse degli stessi, prima della loro adozione da parte degli organi elettivi.
6. Le associazioni e gli organismi possono avanzare autonome proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse; le modalità di esame delle stesse sono quelle previste nell'art.6 del presente regolamento.
7. Il Comune può avvalersi delle associazioni e organismi di cui sopra per la realizzazione di servizi o progetti nei settori di specifico interesse delle singole associazioni stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.
8. Alle associazioni e organismi è inoltre riconosciuta la capacità di esercitare il controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi relativi a settori di loro interesse secondo le modalità previste dal Regolamento d'accesso.
9. Il Comune al fine di valorizzare l'attività delle associazioni del volontariato nei settori di loro interesse, richiamato quanto già stabilito dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici, prevede, attraverso appositi protocolli di intesa, la partecipazione diretta di rappresentanti delle associazioni del volontariato in organismi di gestione dei servizi. Le modalità di detta partecipazione sono fissate con gli atti istitutivi degli organismi o di approvazione dei protocolli di intesa.

Art. 55 - La partecipazione

1. I soggetti di cui agli articoli 50 e 53 sono presenti attraverso propri rappresentanti nelle consulte previste dall'art.23 del presente regolamento o in organismi quali comitati - commissioni istituiti dall'Ente per la realizzazione di determinati programmi - iniziative e manifestazioni.
2. Le modalità di partecipazione sono previste negli atti istitutivi delle suddette forme di consultazione e partecipazione.

Art. 56 - Contributi e servizi

1. Il Comune concede a tutti i soggetti dell'associazionismo di cui agli artt.50 e 53, contributi e vantaggi economici e servizi secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento sulla concessione di contributi e benefici.
2. I contributi e benefici, di cui al precedente comma sono concessi soltanto se diretti al conseguimento degli obbiettivi e alla realizzazione di programmi e iniziative rientranti nelle finalità delle associazioni e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 57 - Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.


ALLEGATI


Allegato 2 - Richiesta di iscrizione all'albo dell'associazionismo
Allegato 3 - Richiesta di registrazione all'albo dell'associazionismo di associazioni del volontariato
Allegato 4 - Comunicazione di variazione


LEGENDA NOTE




(1) Art. 8 D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(2) Art. 17 Statuto Comunale
Petizioni - proposte - istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.
3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L'organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.
4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell'ufficio stampa e dell'ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.
5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.
6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

(3) Art. 12 Statuto comunale
Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.
2. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

(4) Art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.agosto 2000 n. 267
Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

(5) Art. 15 Statuto comunale
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.
2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale è convocato dal sindaco almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il forum di settore è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.
3. I forum civici possono essere anche circoscrizionali, in tal caso sono convocati dal presidente di circoscrizione.
4. I forum civici a livello comunale sono convocati dal sindaco o dal presidente del consiglio, per iniziativa propria o su richiesta di un consiglio circoscrizionale, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.
5. I forum civici a livello circoscrizionale, sono convocati dal presidente di circoscrizione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri circoscrizionali o di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.
6. Compongono i forum civici generali, di settore, circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.
7. I forum civici generali e di settore sono presieduti dal difensore civico con funzioni di coordinamento, quelli circoscrizionali dal presidente di circoscrizione con identiche funzioni.
8. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune.
9. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.
10. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell'autogestione.
11. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal titolo IV (quarto) capo 2 (secondo) dello statuto.
12. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.
13. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

(6) Art. 16 Statuto comunale (commi 2° e 3°)
2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.
3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:
a. assemblee con la popolazione;
b. forum civici comunali e circoscrizionali;
c. consulte;
d. sondaggi;
e. referendum;
f. democrazia elettronica.
Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

(7) Art. 21 Statuto comunale
Referendum
1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali, circoscrizionali.
3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.
4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.
5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal consiglio comunale o per iniziativa popolare.
7. Le proposte avanzate dal consiglio comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario.
8. Le proposte di indizione di cui al comma 6. (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato di garanti costituito dal difensore civico comunale, che lo presiede, dal difensore civico provinciale e in subordine da quello regionale, da un esperto designato dal prefetto della provincia di Ancona. Lo stesso dura in carico per la durata della legislatura. Il consiglio comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, prende atto della costituzione del comitato dei garanti.
9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l'atto sia divenuto esecutivo.
10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco.
11. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.
14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

(8) Art. 4 Legge 24 aprile 1975 n. 130
4.La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

(9) Art. 9 Legge 4 aprile 1956 n. 212
9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10) (10/cost).
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(10) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(10) Art. 29 Statuto comunale
Consigliere straniero aggiunto
1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del consiglio comunale con diritto di convocazione alle sedute del consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola.
2. I consiglieri stranieri aggiunti partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1° (primo) comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
3. L'elezione dei consiglieri stranieri aggiunti è disciplinata dal regolamento sulle forme di partecipazione e avviene di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. La durata in carica è la stessa del consigliere comunale.


4. I consiglieri stranieri aggiunti godono degli stessi diritti del consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni atto di competenza del consiglio. Hanno analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e copie di atti e documenti utili per l'espletamento del suo incarico. Le modalità di esercizio del diritto di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
5. E' demandata al regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini la determinazione del numero dei consiglieri stranieri aggiunti, nonché le modalità di elezione degli stessi.

(11) Artt. 13 - 14 Statuto comunale
Art. 13 - Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.
2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.
3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.
4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e circoscrizionali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.
5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.
6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 14 - Rapporti con le associazioni
1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.
2. A tal fine:
a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.
In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;
e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.
3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

(12) Art. 2532 del Codice civile
Assemblea - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche, l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

(13) Art. 3 Legge regionale 13 aprile 1995 n. 48
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al presidente della Giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui al comma 1.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art.3 della L. 11 agosto 1991, n. 266 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del servizio competente previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato.
5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui all'art.4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarità, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art.8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal registro regionale generale.
6.Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'art.6, comma 5, della L. 11 agosto 1991, n. 266.
7.Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente aggiornato.


Regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini

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