[^] Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno | Comune di Jesi

Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 18/12/2017.
Data entrata in vigore: 01/04/2018

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Presupposto dell’imposta e soggetti passivi
1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Jesi, come individuate dalla vigente normativa regionale.
2. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Jesi, che pernottano in una delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
4. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare gli interventi a favore del turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Art. 3 – Tariffe
1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono pari a:

  • 2,00 euro al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 4 stelle e di categoria superiore;
  • 1,50 euro al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 3 stelle;
  • 1,50 euro al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 1 o 2 stelle;
  • 1,00 euro al giorno per persona nelle altre tipologie di strutture ricettive (strutture ricettive all’aria aperta; attività ricettive rurali; case per ferie e ostelli per la gioventù; case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani; rifugi; bivacchi fissi; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per le vacanze; appartamenti ammobiliati per uso turistico; immobili utilizzati occasionalmente per fini ricettivi; strutture che offrono servizio di alloggio e prima colazione; attività ricettive agrituristiche ed altre eventuali tipologie definite dalla normativa regionale che realizzino il presupposto d’imposta).

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento:

  • i minori di anni sedici;
  • coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
  • i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  • i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti che prestano servizio in occasione di calamità;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • gli studenti non residenti che frequentano istituti superiori o universitari situati nel territorio comunale.

2. Le suddette esenzioni sono subordinate, a pena di decadenza, alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di una dichiarazione, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, che specifichi il motivo dell’esenzione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Sono altresì esenti i soggetti che pernottano nelle strutture di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017 destinate alla locazione breve da parte di persone fisiche che non svolgono attività d’impresa.

Art. 5 – Versamento dell’imposta
1. I soggetti che hanno pernottato nella struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore. Quest’ultimo provvede quindi alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Jesi.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre dell’anno (con conteggio dei trimestri a partire da gennaio), con una delle seguenti modalità:

  • mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto “modello F24”);
  • mediante versamento sul conto corrente di tesoreria comunale;
  • attraverso strumenti di pagamento elettronici, qualora resi disponibili dall’ente impositore, od altre forme previste dalla normativa in materia.

Art. 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli e dalla normativa applicabile, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Jesi sono tenuti a:
rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, se predisposto, le informazioni riguardanti l’applicazione, le tariffe le esenzioni dell’imposta di soggiorno che il Comune avrà cura di predisporre;
rendere disponibili i suddetti modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
prendere nota delle generalità dei soggetti che non adempiono al pagamento dell’imposta e raccogliere loro eventuali dichiarazioni;
dichiarare annualmente al Comune, entro la seconda decade del mese di gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nell’anno precedente, con distinta indicazione di quelli aventi diritto all’esenzione e di quelli che non hanno adempiuto al pagamento, nonché i relativi periodi di permanenza ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della quantificazione dell’imposta, su richiesta del Comune. Tale dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa anche per via telematica.
2. I gestori hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell’imposta di soggiorno dovuta, almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l’imposta (in particolare le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rese dai clienti per l’esenzione dell’imposta).

Art. 7 – Verifiche e controlli
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune di Jesi, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8 – Sanzioni e rimborsi
1. In caso di violazioni di natura tributaria e per l’effettuazione dei rimborsi si applicano le normative generali di tempo in tempo vigenti.
2. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, ed in particolare quelli previsti dagli artt. 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Non si procede a rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.

Art. 9 – Funzionario responsabile
1. Il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi, che provvede all’organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 10 – Disposizioni finali e di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, regolanti la specifica materia.

Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno

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