[^] Regolamento di Polizia Rurale | Comune di Jesi

Regolamento di Polizia Rurale

 

  • Deliberato dal Podestà con atto n. 182 del 08/12/1936 e omologato dal Ministero dell'Interno il 17/11/1937



TITOLO I



DISPOSIZIONI PRELIMINARI



ART. 1


Disciplina della Polizia Rurale


La polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento che è obbligatorio, a norma di legge, in tutto il territorio del Comune.



ART. 2


Direzione ed esecuzione del servizio di polizia rurale


Il servizio di polizia rurale, sotto gli ordini ed il controllo del Podestà, è diretto dall'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato, oltre che dalle guardie urbane, dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Municipale e dai cantonieri comunali, nonché dagli agenti giurati delle eventuali società legalmente costituitesi per la tutela degli interessi agrari.



ART. 3


Vigilanza nei luoghi pubblici e privati


I funzionari e gli agenti del Comune, nonché gli agenti delle società private, legalmente costituite, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso in tutti i locali e luoghi pubblici o sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale.
Qualora debbano introdursi nella proprietà privata per verificare l'osservanza delle disposizioni regolamentari o emanate in seguito a speciali ordinanze, dovranno essere muniti di ordine scritto rilasciato dal Podestà che presenteranno ai proprietari od affittuari o conduttori, uniformandosi alle prescrizioni sancite dal Codice di Procedura Penale (articoli 219 e 230 C.
P. P.).



ART. 4


Obbligo di ottemperare alle ingiunzioni


La contestazione di ogni contravvenzione, salvo le sanzioni relative, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera od al compimento dell' atto che sia stato omesso.
In ogni caso il Podestà, sempre che concorrano gli estremi previsti dagli articoli 55 e 108 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383), può ordinare l'esecuzione d'ufficio dell'eventuale provvedimento preso in merito, rimanendo a carico del contravventore, oltre la pena, le spese all'uopo sostenute.



ART. 5


Ordinanze Podestarili per il pubblico transito


Al Podestà spetta altresì di emettere ordinanze nel caso previsto dall'articolo 16 del Codice della Strada (Testo Unico approvato con R. Decreto 8 dicembre l 933 n. 1740) per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.



ART. 6


Reclami contro 1'operato degli agenti e contro le violazioni alle disposizioni del regolamento


Ogni cittadino ha facoltà di reclamare contro l'operato degli agenti comunali e di quelli delle società private legalmente costituite, ovvero per fatti contrari alle disposizioni del presente regolamento.
Gli interessati avranno diritto di scrivere proposte, denuncie e reclami sull'apposito registro all'uopo messo a disposizione presso l'Ufficio di Polizia Urbana; dovranno però sottoscriversi indicando il proprio domicilio.



ART. 7


Osservanza del regolamento da parte di Enti Morali


Gli Enti Morali sono, come i privati, tenuti al l'osservanza del presente regolamento.



ART. 8


Costituzione di parte civile


Il Comune potrà costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzione al presente regolamento.



TITOLO II



PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI


ART. 9


Passaggio nei fondi altrui


E' vietato il passaggio abusivo con carri e bestiame attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale.
Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui, con o senza bestiame, sia sciolto che aggiogato, devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.



ART. 10


Limite dell'esercizio della caccia nel fondo altrui


E' vietato l'esercizio della caccia nel fondo altrui quando il proprietario ne abbia fatto espresso divieto a mezzo di segnali stabili che rendano palese tale inibizione {articolo 712 Codice Civile).



ART. 11


Introduzione di animali nel fondo altrui


E' vietato introdurre o lasciare introdurre per negligenza nei fondi altrui polli, anitre, oche, maiali, pecore, capre, equini, bovini ed altri animali capaci comunque di recare danni o molestia.



ART. 12


Raccolta di prodotti nei fondi altrui


E' vietato far legna, rastrellar fieno, raccogliere frutta di qualsiasi specie, raspollare e spigolare nei fondi altrui senza il consenso scritto, qualora il proprietario non fosse presente, di chi ne abbia diritto.
Tale licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta dagli agenti della forza pubblica.



ART. 13


Raccolta delle frutta cadute su strade pubbliche


Ugualmente senza il preventivo permesso del proprietario, nei modi indicati nell'articolo precedente, è vietato a chiunque di impossessarsi delle frutta cadute dalle piante anche se situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartenendo le frutta stesse al proprietario delle piante anzidette.



ART. 14


Fermo di persone sospette di furto campestre


Gli agenti della forza pubblica quando sorprendono in campagna persone che portino con se attrezzi agricoli, pollame ed altri animali da cortile, legna, ;frutta, cereali ed altri prodotti della terra, e non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operare il fermo ed accompagnarle all'Ufficio di Polizia Municipale per l'eventuale denuncia di furto.



ART. 15


Alterazione di termini e di stato dei luoghi della proprietà altrui


A norma delle disposizioni del vigente Codice Penale (articoli 631 e 632) è vietato rimuovere i termini dei confini di ogni proprietà e comunque alterare lo stato dei luoghi nella proprietà altrui.



ART. 16


Distanze delle piantagioni dai confini di ogni proprietà


Le piantagioni di alberi, viti e siepi ai confini di ogni proprietà, non latistante a strade, non può effettuarsi che osservando le seguenti distanze dai confini stessi:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto;
2) due metri per le siepi di robinie;
3) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
4) un metro per le siepi di ontano, castagno, gelso o simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
5) un metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi e le piante da frutto, tenute nane od a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo;
Per la classificazione degli alberi di alto e di non alto fusto si fa riferimento all'articolo 579 del Codice Civile.



ART. 17


Distanze nelle proprietà cintate con muro - Distanze lungo i fossi e i canali


Le distanze di cui all'articolo precedeate non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purché le piante siano mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro e non arrechino danni al muro stesso.
Per le piantagioni che si fanno lungo i fossi o canali la distanza si calcola dalla linea mediana del fosso o canale, se questo è in comune, dalla sponda confinante se questo è di proprietà del vicino.



ART. 18


Deroga dall'osservanza delle distanze


Il proprietario del fondo vicino può autorizzare piantagioni a distanze minori di quelle sopra prescritte.
Il consenso deve essere scritto e specifico e non tacito o verbale, non ammettendosi altra prova del titolo concesso.



ART. 19


Alberi e siepi piantati a distanze minori, rami e radici che si protendono sul fondo altrui


Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che siano state piantate o nascessero a distanze minori di quelle determinate negli articoli precedenti. Può esigere anche che vengano tagliati i rami che si protendono sul suo fondo e può egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo terreno.



Art. 20


Eccezioni per la coltivazione degli ulivi


Le facoltà do cui all'articolo precedente sono date anche per la coltivazione degli ulivi; il vicino potrà però solo pretendere la razionale potatura dei rami che si protendono sul suo fondo, salvo ad esigere una congrua indennità per i danni che dovesse subire per la mancata possibilità di valersi per detta potatura interamente della disposizione suddetta.



ART. 21


Danneggiamento di oggetti di difesa e di ornamento


E' proibito a chiunque di tagliare, recidere e svellere arbitrariamente e comunque danneggiare erbe, piante, virgulti od altro qualsiasi oggetto di difesa o di ornamento nell'altrui proprietà o di pertinenza stradale e di commettere qualsiasi atto che torni di danno o di molestia al proprietario.



ART. 22


Accensione di fuochi nelle campagne


E' vietata l'accensione dei fuochi nelle campagne a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di paglia fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
Oltre l'osservanza di dette disposizioni il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento


TITOLO III



CASE COLONICHE



ART. 23.


Costruzione case coloniche


Le nuove case coloniche debbono essere costruite in muratura con esclusione di tetti di paglia o di altri materiali soggetti facilmente agli incendi. I pavimenti devono essere formati con materiale ben connesso e di facile pulitura.
Ogni ambiente destinato ad uso abitazione deve avere almeno una finestra che si apra all'aria libera.
La superficie illuminante delle finestre non dovrà essere mai minore di 1/15 della superficie della stanza.
Tali ambienti dovranno inoltre avere un idoneo solaio sottostante alla pavimentazione, in modo da impedire sicuramente la penetrazione delle esalazioni dei vani sottostanti.
Per la costruzione, ricostruzione o modificazione dei fabbricati rurali si osserverà inoltre la disposizione dell'articolo 220 del Testo Unico 27 luglio l 934 n. 1265.



ART. 24


Latrine ed acquai nelle case coloniche


Tutte le abitazioni devono essere fornite di latrina, la quale, a mezzo di condotti impermeabili e con relativo sfiatatoio, deve sboccare in pozzi neri costruiti a stagno ed ermeticamente chiusi o nel pozzetto della concimaia.
La latrina deve far parte del fabbricato e deve essere di facile accesso dalle camere di abitazione.



ART. 25


Acquai


Dette abitazioni debbono altresì essere fornite di acquaio con condotto di scarico impermeabile immittente in altro apposito pozzetto ugualmente impermeabile; il lavandino deve inoltre essere munito di interruzione idraulica al piede.
Sono proibite le latrine nei cortili o altrove, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.



ART. 26


Focolari - Obbligo della costruzione


Ogni cucina dovrà pure avere un focolare con cappa e canna propria prolungata oltre il tetto e sormontata da fumaiolo dell'altezza a provocare il necessario tiraggio.


ART. 27


Scale fisse e comunicazioni dirette con la stalla - Grondaie


Le case coloniche di nuova costruzione debbono essere munite di scale fisse e le stanze adibite a cucina e a camere da letto non debbono avere alcuna comunicazione diretta con la stalla.
I tetti che sporgono sulle strade di uso pubblico dovranno essere muniti di grondaie e canali per convogliare le acque piovane.



ART. 28


Cortili - Aie - Orti


I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio, regolato in modo da provocare il completo e rapido defluire delle acque piovane.


ART. 29


Costruzione pozzi d'acqua


I pozzi di acqua debbono essere recinti con solida muratura ad un'altezza non inferiore ad un metro dal livello del suolo circostante; l' acqua non può essere attinta che per mezzo di pompe o di secchie fisse a catena.
I pozzi di acqua potabile devono essere superiormente chiusi con sportelli fissi e debbono avere al piede del muro di cinta una platea impermeabile di almeno metri 1,50 di larghezza in modo da impedire l'infiltrazione di acque esterne.
I pozzi di acqua non superiormente chiusi con sportelli fissi debbono essere ulteriormente recintati intorno con convenienti e solidi ripari in modo da evitare disgrazie a fanciulli e ad incauti.
Per la distanza delle nuove costruzioni dalla strada si osserveranno le disposizioni dell'articolo seguente.



ART. 30


Pozze di acqua stagnante, canali fossi


Le pozze di acqua stagnante, i canali, i fossi e qualunque altra escavazione debbono distare dalla casa colonica non meno di dieci metri e dalle strade soggette a pubblico transito non meno di tre metri dal confine stradale e comunque a distanza, egualmente dal confine di pertinenza stradale, non minore della loro profondità.
Debbono essere altresì circondati da solidi adeguati ripari.



ART. 31


Stalle rurali - Pulizia del bestiame


Le stalle rurali, tranne il corridoio di servizio, dovranno essere sempre in buono stato di conservazione, intonacate e pavimentate con materiali impermeabili e cioè anche in mattoni purché il sottostrato sia di calcestruzzo con sufficiente pendenza e con cunette ugualmente impermeabili che assicurino un rapido allontanamento delle deiezioni liquide che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.
Dette stalle debbono avere le mangiatoie costruite in materiale sempre impermeabile ed in modo da essere facilmente disinfettabili.
Dovranno avere inoltre una cubatura non inferiore a mc. 18 per il bestiame grosso e a mc. 8 per gli ovini; un'altezza non inferiore a metri 2,30 e dovranno avere le finestre aperte all'esterno di superficie totale non inferiore a 1/15 a quella del pavimento e situate in modo da garantire un perfetto ricambio di aria. Dette finestre non possono costruirsi nella stessa
facciata ove si aprono quelle delle abitazioni a distanza minore di tre metri in linea orizzontale.
Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.



ART. 32


Concimaia


Le stalle rurali con due o più bovini ed equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni del Testo Unico delle Leggi sanitarie (articoli 233 a 241 e 388), approvato con R. Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e secondo le modalità del Decreto Prefettizio emanato in base alle disposizioni del Testo Unico stesso.



ART. 33


Raccolta del letame ed immondezze


I depositi stabili di letame e di immondezze di provenienza cittadina debbono essere tenuti a regola d'arte secondo le norme igieniche e non sono permessi che in aperta campagna, a distanza non minore di metri 25 dalle strade comunali e dai pozzi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione e qualità di terreno, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.
Per distanze inferiori è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.
E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.



ART. 34


Cani a guardia delle abitazioni rurali


I cani a guardia delle proprietà rurali non possono essere lasciati liberi se non nella prossimità della casa colonica recintata in modo da evitare che possano vagare per la campagna e costituire un pericolo per le persone e per gli animali.




TITOLO IV



BESTIAME E PASCOLI



ART. 35


Introduzione, abbandono animali sul fondo altrui


E' proibito, a norma dell'articolo 636 del Codice Penale introdurre, far introdurre o abbandonare animali, tanto propri che di altri, in greggi o in mandrie od isolati, a pascolare o a transitare nei fondi altrui in qualsiasi epoca dell'anno senza permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.
Tale permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica, a meno che il proprietario o conduttore del fondo non sia presente.



ART. 36


Pascolo del bestiame lungo i cigli stradali, le scarpate, i fossi laterali


E' vietato il pascolo del bestiame di qualunque sorta lungo i cigli stradali, le scarpate ed i fossi laterali.
E' vietato altresì far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.



ART. 37


Sorveglianza bestiame condotto al pascolo


Gli animali che vengono condotti al pascolo o che devono comunque transitare debbono essere costantemente sorvegliati da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.



ART. 38


Transito animali sulle strade pubbliche


Lungo le strade gli animali debbono essere condotti in modo da non occupare più della metà della strada stessa alla propria destra e da non ostacolare il transito dei veicoli o recar molestia ai pedoni. Essi non possono sostare sulle strade medesime ne di giorno ne di notte; non possono essere lasciati pascolare sulla pubblica via ne vagare liberamente e tanto meno non possono essere abbandonati, sia pure momentaneamente, anche se legati ad alberi, siepi ecc.
Devono inoltre, se in greggi o mandrie, essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e di notte essere preceduti da persona munita di fanale acceso.
I bovini e gli equini dovranno essere condotti a mano. E' vietato condurli stando in bicicletta.



ART. 39


Grida ed atti che possono spaventare gli animali


Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.



ART. 40


Custodia di animali affidata a minori


Non si possono affidare in custodia, a persone di età inferiore ai 16 anni, animali bovini ed equini inviati al pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire gli animali stessi da uscirne.
In nessun caso potranno essere lasciati in custodia a fanciulli, di età inferiore ai 14 anni, animali di qualsiasi specie; i suini e gli equini, purché non siano in numero superiore a dieci, potranno essere sorvegliati, al pascolo, anche da ragazzi di età inferiore agli anni dieci, purché fisicamente idonei ad un tal servizio.



ART. 41


Bestiame pericoloso - Pascolo notturno


E' vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, suini, o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere se la proprietà, ove i detti animali pascolano, non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e gli ingressi sbarrati, in modo da rendere impossibile al bestiame da uscirne.
Ugualmente durante la notte il pascolo permesso, per tutti gli animali, soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.



ART. 42


Sequestro bestiame incustodito e colto a pascolare abusivamente


Il bestiame sorpreso a pascolare, senza custodia ed abusivamente sui fondi di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17I3 del Codice Civile e fatta salva l'azione del risarcimento del danno patito e delle spese comunque subite dal proprietario.



ART. 43


Consegna all'Autorità Comunale del bestiame sequestrato


Proprietari ed i conduttori che nei propri fondi trovino animali di appartenenza altrui, possono detenerli provvisoriamente con l'obbligo però di metterli entro 24 ore, a disposizione del Podestà a termini e per gli effetti di legge.



ART. 44


Animali caprini


I proprietari di più di tre capre sono tenuti a fare denuncia all'Ufficio comunale agli effetti del pagamento dell'imposta di cui all' articolo 127 del Testo Unico 14 settembre 1931 n. 1175.
Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'articolo 127 senza espressa licenza del Podestà. Dalla licenza deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dalla Sezione Agraria del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa l'esercizio del pascolo caprino.



ART. 45


Denuncia bestiame transitante


I conducenti di bestiame in mandrie o greggi, transitante nel Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale, entro due giorni dall'arrivo, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.
Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio Comunale.



ART. 46


Altre prescrizioni da osservarsi per il bestiame transitante


I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi transitanti sono tenute ad osservare le prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914 n. 533, delle ordinanze prefettizie in vigore, nonché quelle del regolamento locale d'igiene.



ART. 47


Fermo di proprietari e di conducenti di bestiame sospetti


I proprietari ed i conducenti di mandrie o greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti o pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunciati all'Autorità di P. S. per il rimpatrio ai sensi dell'articolo 157 del Testo Unico delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 733.



ART. 48


Leggi forestali e relativi regolamenti


L' esercizio del pascolo nelle proprietà private e altresì eventualmente soggetto all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.




TITOLO V


MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE




ART. 49


Denuncia malattie infettive o diffusive degli animali


E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di animali di denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali a norma del regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914 n. 533 e del regolamento comunale d'igiene.



ART. 50


Isolamento di animali infetti


Al verificarsi qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a cui fu fatta la denuncia. Il proprietario o detentore degli animali infetti o sospetti d'esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.



ART. 51


Disposizioni impartite dalla autorità


I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.



ART. 52


Greggi e mandrie nomadi


Il Podestà ha sempre facoltà di sottoporre i greggi e le mandrie nomadi a visita veterinaria per l'applicazione degli eventuali provvedimenti di polizia veterinaria.



ART. 53


Seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffusive


Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo deve essere eseguito in conformità delle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914 n. 533 e istruzioni annesse 20 giugno1914.



ART. 54


Denuncia malattia delle piante


Verificandosi casi di comparsa notevole di animali nocivi, di parassiti animali e vegetali, dannosi alle piante coltivate e forestali e ai prodotti agrari in genere, il proprietario o il conduttore del fondo ha l'obbligo di farne denuncia all'Autorità Comunale, che provvederà ai sensi della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e del relativo Regolamento 12 ottobre 1933 n.1700.



ART. 55


Trasporto piante colpite da malattie parassitarie


Nelle zone colpite da malattie parassitarie delle piante i proprietari non potranno trasportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale.



Art. 56


Steli di granoturco - Obbligo della distruzione


Quale misura preventiva contro la propaganda di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti non oltre il mese di marzo.
Gli steli di granoturco che al 31 marzo non fossero stati come sopra distrutti, verranno immediatamente bruciati d'ufficio a spese del contravventore, al quale verranno applicate ugualmente le pene sancite per tale inadempienza.



ART. 57


Nidi di uccelli


E' proibito distruggere i nidi degli uccelli o comunque danneggiarli in modo nocivo alla loro moltiplicazione.
E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.




TITOLO VI



ACQUE E STRADE




ART. 58


Danneggiamenti alle strade e manufatti


E' vietato fare, sulle strade comunali, consorziali e vicinali, depositi, ingombri, opere che pregiudichino il libero transito o alterino le dimensioni, la forma e l'uso delle strade stesse.
E' altresì vietato di trasportare a strascico sulle predette strade, materiali di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e ne danneggino il piano.
E' vietato ancora manomettere i parapetti dei ponti e di qualsiasi altro lavoro in muratura, disperdere o appropriarsi dei materiali, della ghiaia, ecc. serventi alla strada, tanto di proprietà comunale, come consorziale o privata.



ART. 59


Ingombro, occupazione del suolo stradale


L'ingombro con carri, barrocci e simili è vietato nelle pubbliche strade.
Detti veicoli potranno rimanere fermi sulla via solo momentaneamente ed in modo da non intralciare la circolazione di altri veicoli o dei pedoni.
E' vietato altresì fare sulle strade medesime opere o depositi, anche temporanei, o comunque occuparne il suolo senza licenza dell'Autorità Comunale.



ART. 60


Abbandono, getto di pietre ed altri materiali sulle strade


E' proibito deporre, abbandonare, gettare, far cadere o dar causa che cadano nelle strade soggette comunque al pubblico transito, pietre, materiali edilizi e simili, terra ecc. che possano causare danno al piano stradale o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.


ART. 61


Veicoli adibiti al trasporto di materiali pesanti - Obbligo di munirsi di un apposito arresta carro


I veicoli trainati da animali ed adibiti al trasporto di materiali pesanti dovranno essere muniti della cosiddetta scarpa o fiecca, che dovrà essere usata nelle fermate in salita.



ART. 62


Opere di sostegno nei fondi laterali alle strade


E' obbligo dei possessori dei fondi laterali alle strade di riparare e mantenere, ove esistano, i muri di loro pertinenza o proprietà di sostegno ai terrapieni ed alle ripe, in modo tale da impedire che per lo sdrucciolamento del terreno vengano ingombrate le
strade od i canali di scolo.



ART. 63


Diramazioni ed accessi


Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione del Podestà.
Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa stabilite ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada né il suo piano viabile.
Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.



ART. 64


Rimozione di alberi e ramaglie


Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile, caso contrario sarà provveduto d'ufficio a carico dell'inadempiente.



ART. 65


Siepi e piantagioni - Distanza dalle strade


Per le piantagioni degli alberi e delle siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco, devono osservarsi le prescrizioni dell'articolo 1 n. 13 del Testo Unico 8 dicembre 1933 n. 1740.
Le piantagioni dei terreni a bosco saranno tenute alla distanza di 20 metri dal ciglio della strada; quelle dei terreni e canneti, vivai e simili alla distanza di 5 metri ugualmente dal ciglio della strada, salvo maggiori distanze necessarie per la visibilità nelle curve.



ART. 66


Siepi e piantagioni - Visibilità


E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
In caso d'inosservanza da parte del proprietario o di chi per esso entro il termine che il Comune crederà opportuno prescrivere mediante ordinanza, provvederà l'Amministrazione stessa d'ufficio, a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione, il Podestà ha facoltà di ordinare la potatura, il diradamento ed anche la rimozione delle piantagioni, allo scopo di assicurare la visibilità, salvo il pagamento della indennità dovuta, l'ammontare della quale sarà comunicato con l'ordinanza di cui sopra, che conterrà anche la indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto inutilmente il termine, il lavoro sarà eseguito d'ufficio e l'ammontare della spesa andrà in detrazione della indennità offerta.


ART. 67


Aratura dei fondi sul lembo delle strade


I frontisti delle strade pubbliche, nel lavorare i loro fondi, non debbono recar danno alle strade, alle scarpate e ai fossi.



ART. 68


Abbeveramento del bestiame in fossi e canali laterali alle strade


E' vietato l'abbeveramento del bestiame nei fossi e canali laterali alle strade a meno che non esistano appositi abbeveratoi costruiti con il consenso dell'Amministrazione proprietaria della strada.



ART. 69


Fossi stabili delle proprietà private - Lavorazione di terreni seminativi


I fossi stabili delle proprietà private, per rendere meno dannose le acque di scorrimento o per regolarne il deflusso, devono essere regolati in modo da non produrre danno alle proprietà altrui ed alle strade.



ART. 70


Spurgo dei fossi


Lo spurgo dei fossi lungo le strade di uso pubblico sarà eseguito a cura e spese del Comune o del Consorzio o dei privati proprietari della strada.
I materiali di spurgo non possono, sotto qualsiasi pretesto, depositarsi sul piano stradale, ma devono depositarsi sugli arginelli o sui fondi fiancheggianti la strada.
Potranno altresì, con il consenso del proprietario o dei proprietari della strada, essere, dagli eventuali interessati, asportati altrove nel più breve tempo possibile.



ART. 71


Divieto di deviare corsi d'acqua dal loro andamento naturale - Scarico nei fossi


E' proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale riversandola sulla strada e sui terreni altrui.
E altresì proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi qualsiasi altra acqua di qualunque altra natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni dell'Autorità Comunale.



ART. 72


Illecita utilizzazione di acque piovane


E' vietato di far parate o porre altri ingombri attraverso i fossetti di scolo o alle cunette che fiancheggiano le strade.
E' vietato altresì far tagli trasversali alla strada per l'utilizzazione delle acque piovane.



ART. 73


Manutenzione di condotti privati attraversanti strade pubbliche


Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua provvisti o no di manufatti, è obbligato a mantenere e a tenere costantemente espurgati i condotti stessi ed i necessari ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.
Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni date dall'Ufficio Tecnico Comunale.



ART. 74


Variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche


Non possono essere introdotte variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti, canali e fossi di scolo pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle diramazioni ed altri simili opere, le quali, ancorché instabili e temporanee, diano luogo ad alterazioni del libero corso delle acque o siano di pregiudizio agli utenti inferiori.



ART. 75


Intorbidimento ed inquinamento di acque pubbliche


E' vietato intorbidare l'acqua delle sorgenti, come dei corsi, sia pubblici che privati, come pure inquinarla col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.
Non è permesso di convogliare nei predetti corsi d'acqua le materie putride dei condotti scaricatori.



ART. 76


Divieto di pesca con dinamite od altre materie esplodenti


E' proibito nel fiume o negli altri corsi d'acqua la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti.



ART. 77


Canali artificiali esistenti lungo le strade


I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto relativo al piano stradale e sue pertinenze.
La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle stesse, formando, se occorre, un doppio riparo.



ART. 78


Abbeveratoi per il bestiame


La pulizia degli abbeveratoi per il bestiame deve essere costante e regolare. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie.
Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.



ART. 79


Abbeveratoi per il bestiame e fontane per uso domestico


Gli abbeveratoi per animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.




TITOLO VII



PENALITA'



ART. 80


Contestazioni delle contravvenzioni


Gli agenti della forza pubblica che accertino qualche fatto od omissione contro le prescrizioni del presente regolamento, devono contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della omissione.



ART. 81


Contravventori - Responsabilità in solido


Se la contravvenzione è imputabile a più persone, queste ne saranno responsabili in solido e la parte dovuta da ciascuno per le spese occorse per i provvedimenti ordinati d'ufficio verrà fissata dal Podestà, salvo la facoltà delle parti, nei rapporti fra loro, di determinare più esattamente la rispettiva quota di contribuzione.



ART. 82


Sequestro di oggetti


Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione, o che ne hanno formato l'oggetto, possono essere immediatamente sequestrate.
Gli oggetti sequestrati potranno essere restituiti se il contravventore presenti come mallevadore una persona notoriamente solvibile o esibisca una cauzione in denaro.



ART. 83


Vendita di oggetti sequestrati


Gli oggetti sequestrati potranno essere venduti anche prima della risoluzione della contravvenzione quando non possono, per loro natura, essere conservati.
Il prezzo ricavato rimarrà depositato a garanzia del pagamento della contravvenzione e delle eventuali spese.



ART. 84


Persone soggette all'altrui Autorità, direzione e vigilanza


Nelle contravvenzioni e vigilanza commesse da persone soggette all'altrui Autorità, direzione e vigilanza, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 196 del Codice Penale.



ART. 85


Contravvenzioni - Accertamento - Penalità


Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108 e 109 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con R. Decreto 3 marzo 1934 n. 383.




TITOLO VIII



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



ART. 86


Entrata in vigore del regolamento


Il presente regolamento andrà in vigore un mese dopo l'approvazione tutoria e la prescritta pubblicazione all'albo pretorio.
Con la stessa data vengono abrogate tutte le disposizioni emanate in precedenza in quanto contemplino le stesse materie e quelle contrarie o incompatibili con le presenti.



ART. 87


Obbligo di uniformarsi alle disposizioni del regolamento


Entro sei mesi dall'avvenuta pubblicazione del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni in esso contenute salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.



ART. 88


Emanazioni di ulteriori norme necessarie per l'applicazione del regolamento


Il Podestà emanerà, con ordinanze a parte, le ulteriori norme esecutive eventualmente necessarie per l'applicazione del presente regolamento.


Regolamento di Polizia Rurale

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