[^] Regolamento di Polizia Urbana | Comune di Jesi

Regolamento di Polizia Urbana


  • Approvato con delibera  C.C. n. 81 del 09.07.2015


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico, le azioni e le misure dell’Amministrazione Comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei cittadini, uniformandosi ai principi contenuti nello Statuto del Comune.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come complesso di attività finalizzate alla coesione ed all’integrazione sociale, alla convivenza civile ed alla bonaria risoluzione dei dissidi fra privati.
3. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli Agenti e gli Ufficiali appartenenti alla Polizia Locale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l’eventuale ausilio dei Servizi comunali operanti nell’ambito dell’assistenza e socialità.
4. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
5. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

 

Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
a. sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
c. pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;
e. ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità: per ricomposizione dei conflitti si intende l'attività volta a favorire l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età, prevedendo incontri anche presso le scuole, e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
f. centro abitato: per centro abitato si intende il centro abitato così come definito dalla delibera del Consiglio Comunale n.976 del 04/10/1993 in attuazione del D.Lgvo 285/1992 Nuovo codice della strada;
g. Regolamento: quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale
1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, canali e fossi fiancheggianti strade.
2. E’ altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente Regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente Regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l’irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Articolo 4 - Vigilanza
1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Locale di Jesi.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate, altresì, da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
3. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.
4. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli addetti al controllo possono accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Potranno procedere ad ispezioni di cose e di luoghi, diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizione del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Potranno accedere nei locali privati di abitazione, solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell’Autorità, osservato il disposto dell’articolo 333 del Codice di Procedura Penale.


TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

 

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell’ambiente urbano
1. Il Comune di Jesi riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
a) immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acquea;
b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;
e) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) l'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell’altrui proprietà o su suolo pubblico;
h) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia;
i) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida;
j) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
k) alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato.
3. E’ inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;
b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
c) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti e segnali stradali;
d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all’uso pubblico senza pulire;
e) gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
f) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, salvo casi eccezionali a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
h) praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all’incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici;
j) ostacolare o intralciare l’accesso ad edifici pubblici o privati;
k) circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli.

Articolo 6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici
1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. E’ parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
3. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
4. E’ vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale.
5. E’ tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione:
in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricovero per animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.
6. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.
7. E’ vietata la vendita in forma itinerante di articoli pirotecnici, data la particolare pericolosità del prodotto posto in vendita.
8. L’assegnazione di posteggi nelle aree mercatali di articoli pirotecnici è subordinata all’istallazione presso il posteggio di almeno due estintori, fatte salve disposizioni di legge in materia.

Articolo 7 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Articolo 8 - Trasporto di oggetti pericolosi
1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
2. E’ parimenti vietata l’esposizione incontrollata di qualsiasi strumento tagliente.

Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, marciapiedi e le aree verdi di pertinenza, in buono stato di manutenzione, pulizia e igiene, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. E’ fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.
3. L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo
1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i canali, i tubi delle acque pluviali e di scolo e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

Articolo 11 - Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose
1. E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. E’ vietato gettare, sia da ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, senza adottare le cautele necessarie.
3. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri.
4. Il trasporto di materiale che possa provocare la dispersione di polveri, dovrà essere eseguito con mezzi idonei.

Articolo 12 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale
1. E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
3. I pozzi, le cisterne e gli stagni devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Articolo 13 - Disposizioni riguardanti gli animali
1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all’animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d’età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
a) rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurarne le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico e di farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
c) consentire loro un’adeguata possibilità di esercizio fisico e non tenerli permanentemente in luoghi senza possibilità alcuna di accesso all’interno dell’abitazione e/o di integrazione con il nucleo familiare;
d) assicurare loro un’idonea riparazione e spazi adeguati alle loro dimensioni, in luoghi che non siano soggetti a ristagni di acqua o altrimenti nocivi per la loro salute;
e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e assicurarsi che siano sottoposti in ogni momento alla loro custodia;
g) adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose.
3. E’ fatto divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
a) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
b) tenere animali in isolamento in cortili, rimesse, soffitte, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, gabbie o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, rettili ed anfibi;
c) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato per essi nocivo;
d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ovvero chiusi nel baule dell’autoveicolo, quando questo è separato dall’abitacolo e non collegato allo stesso. Gli appositi contenitori dovranno consentire all’animale la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi;
e) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salve le speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
f) utilizzare animali a scopo di scommesse, lotte e combattimenti tra animali, gare, spettacoli e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
g) mutilare gli animali per fini estetici, tagliare o modificare code e/o orecchie di cani ed animali domestici; tagliare la prima falange del dito dei gatti; praticare la onisectomia sugli animali; operare la devocalizzazione sugli animali, ovvero sottoporre cani, gatti ed animali ad interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto degli stessi eccetto agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
h) colorare in qualsiasi modo gli animali artificialmente;
i) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di Vigilanza e ricoverati presso apposite strutture di accoglienza;
j) separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo che per gravi motivi certificati da medico veterinario;
k) catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento e porre in essere qualsiasi ulteriore azione che possa portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o nel rifugio ed ai loro genitori. Le pratiche di potatura e decespugliazione in luoghi ove risiedano abitualmente animali dovranno essere eseguite ponendo particolare attenzione alla presenza degli stessi al fine di evitare mutilazioni ed uccisioni di animali;
l) molestare, ferire, catturare, uccidere, allontanare e traslocare dal loro habitat naturale, comprese le zone umide, gli animali appartenenti alle specie di fauna selvatica ed autoctona, compresi anfibi, rettili, chirotteri. I divieti si estendono anche alle loro uova e larve. E’ fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca, la protezione della fauna selvatica e dalle normative sanitarie.
4. All’interno del centro abitato è vietato detenere sia con o senza gabbione, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili, salvo che non siano detenuti come animali da affezione.
5. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (Columba livia domestica) è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l’intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell’area interessata. E’ inoltre imposto l’obbligo di impedirne, per quanto possibile, l’accesso a tutti i siti ove possano nidificare. Non è consentita la somministrazione anche saltuaria di cibo o alimenti.


CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 14 - Attività proibite e uso del suolo pubblico
1. Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell’apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
a) all’interno della cerchia delle vie Mura Orientali, XX Settembre, Roma, Vittorio Veneto, della Vittoria, Setificio, Torrione, Mazzini, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;
b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell’orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00;
e) occupare anche parzialmente il suolo pubblico o spazio ad uso pubblico per l’esposizione di qualsiasi tipo di merci o derrate all’esterno dei negozi.
3. Nella mora ed ai fini dell’articolo 2 comma 1 lett. a), b), c), è vietato ai venditori itineranti:
a) gettare anche momentaneamente o lasciar sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto; a tal fine debbono mettere a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) imbrattare, insudiciare il suolo con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati, dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione;
c) esercitare la propria attività in un raggio inferiore a 200 metri da locali ove vengono svolte manifestazioni o ritrovi, con notevole affluenza di pubblico, senza preventiva autorizzazione del Comune;
d) esercitare la propria attività in un raggio inferiore a 500 metri dai cimiteri, dagli ospedali, nonché dai mercati limitatamente all’orario di apertura.
4. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro cittadino, negli spazi pubblici o ad uso pubblico ove vengono prodotti rifiuti, i titolari o i gestori di esercizi commerciali o artigianali, hanno l’obbligo di esporre, all’interno dell’occupazione del suolo pubblico o sul suolo privato, contenitori per la raccolta differenziata con capacità minima di 50 litri, evitando la dispersione per trabocco.

Articolo 15 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
1. Il Comune di Jesi riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
2. Sul suolo e sulle aree pubbliche o di uso pubblico è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone ovvero giocare su suolo pubblico o ad uso pubblico adibito al transito dei veicoli. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
3. E’ vietato il gioco del pallone sul suolo pubblico.
4. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Articolo 16 - Recinzione e manutenzione terreni
1. Ogni terreno o area verde deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. I proprietari di terreni o aree verdi all'interno del centro abitato hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o ricettacolo di animali nocivi.
5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
6. I proprietari dei terreni hanno l’obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Articolo 17 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo, previa diffida, decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Articolo 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile o pericolo di caduta.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo autorizzazioni.
3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere all’estirpazione dell’erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
5. Nell’atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l’indirizzo dell’Amministratore.

Articolo 19 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi
1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 2 e 5 ed allo scopo di garantire l’ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, da comunicare alla collettività con apposita segnaletica: nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
c) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
d) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale, per i mezzi impiegati per i servizi pubblici. Le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni;
e) i cani e qualsiasi altro animale devono essere condotti secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e devono comunque essere tenuti lontano dalle zone gioco dei bimbi;
f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
g) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
2. E' vietato nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea ovunque presenti o comunque su suolo pubblico fare il bagno, gettare cose, immergere oggetti o animali, effettuare operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto.

Articolo 20 - Corsi d'acqua
1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale è vietato:
a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
b) compiere opere di qualsiasi tipo;
c) lavare veicoli, oggetti o animali;
d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.


CAPO III  - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE

 

Articolo 21 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
1. Il Comune di Jesi tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. E’ vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio e televisivi o motori per uso domestico.
4. Sono vietati gli abusi di sirene o altri strumenti sonori. E’ consentito l’uso delle sirene negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell’orario di inizio e cessazione del lavoro.
5. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
6. Nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, l’uso di macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, salvo diversa autorizzazione.

Articolo 22 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo:
di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;
avvisare le Forze dell’Ordine allorché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale;
esporre, all’interno ed all’esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l’entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell’igiene o consuma alimenti e bevande, in orari non consentiti, all’esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.
2. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell’art. 21. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione.
3. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
4. Nella mora ed ai fini dell’articolo 2 comma 1 lett. a), b), c), ai titolari ed ai gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali sia in sede fissa che in forma ambulante, circoli e associazioni private, attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. E’ consentito ai soli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita, lo smercio dei prodotti di cui al periodo precedente semprechè siano, a loro volta, racchiusi in apposite confezioni. E’ consentita la vendita dei prodotti di cui al primo periodo a condizione che il consumo avvenga all’interno dei locali o delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. E’ vietata la detenzione per consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro o metalli dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. E’ consentita la detenzione di bevande contenute esclusivamente in bottiglia, durante e nei luoghi dello svolgimento delle manifestazioni di “capodanno” ovvero con specifica deroga.
5. L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.32 del Regolamento, configurandosi abuso del titolo previsto dall’art. 10 del Regio Decreto n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
6. In caso di reiterazione delle violazioni della stessa specie del presente articolo, verrà disposta la chiusura dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
7. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica e non si rispettino gli orari e/o le prescrizioni del presente articolo, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può intervenire sull'orario di esercizio delle attività.
8. E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.


CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE


Articolo 23 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
2. I locali per la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
3. Qualora, negli esercizi di cui al comma 2, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Articolo 24 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni
1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E’ fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

Articolo 25 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Articolo 26 - Mestieri girovaghi/Artisti di strada
1. Ai fini del presente Regolamento per mestiere girovago si intende l’attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Lo spettacolo di strada è normato dal D.M. 23/4/1969 e successive integrazioni o modificazioni.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) non sostare nella stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua per periodi superiori a centoventi minuti, nell’intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
b) non è consentito svolgere tali attività davanti all’entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;
c) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 24.00 e le ore 9.00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente in materia pubbliche manifestazioni;
d) non può avvenire nella forma del commercio ambulante;
e) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l’accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;
f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell’esibizione, il passaggio a “cappello”, che consente la raccolta di offerte;
g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l’utilizzo di animali di qualsiasi specie.
3. Per quanto riguarda l’attività cosiddetta “dei madonnari”, le tecniche di disegno non debbono prevedere l’uso di materiali che possano danneggiare il selciato.
4. E’ comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
5. E’, altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione.
6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
7. E’ vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

Articolo 27 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione;
c) di mantenere attiva ogni sorgente sonora oltre le ore 24,00.
5. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
6. L’amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Articolo 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti
1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione da appositi contenitori, giornali, volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E’ vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. E’ vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo pubblico.
4. Il volantinaggio è vietato nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie: GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE – SETIFICIO. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali in via Pergolesi, piazza Colocci, Piazza Ghislieri, piazza Federico II nei soli giorni di svolgimento dei mercati dalle ore 7,00 alle ore 14,00.


CAPO V - RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'


Articolo 29 - Risoluzione e ricomposizione dei conflitti
1. Il Comune favorisce la mediazione intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, avvalendosi della Polizia Locale ed eventualmente a supporto, di strutture pubbliche o private allo scopo individuate. A tal fine favorisce l'educazione alla legalità ai giovani e collabora con gli istituti scolastici e le famiglie.
2. La Polizia Locale, per fini di cui al comma precedente, nei casi di conflitto collegabili ad azioni e comportamenti previsti nel presente Regolamento, e nei casi in cui ciò sia appropriato e possibile per la loro risoluzione bonaria che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata e comunque prima dell’accertamento, convoca le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cerca di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro e gli impegni presi dalle parti in questione.
3. L’accertamento delle sanzioni viene sospeso per 60 giorni e qualora il conflitto sia rientrato, il procedimento si intende risolto.
4. Qualora, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma 2 del presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31 comma 3.
5. Tra i medesimi soggetti per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.


 

TITOLO III - SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

 


CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI

Articolo 30 - Sistema sanzionatorio
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni debbono essere immediatamente contestate al trasgressore presente e, qualora ciò non sia possibile, il relativo verbale deve essere notificato al trasgressore se accertato o all’obbligato in solido.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune.

Articolo 31 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli: 5 comma 2 lett. f) g); 5 comma 3 lett. b); 15 comma 2 e 3; 20 comma 1 lett. a), d), f) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 22 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
4. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
5. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 33, o non vi ottempera nei termini previsti ai sensi dell’art. 34, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
8. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 32 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
1. L’amministrazione comunale, in applicazione del presente Regolamento e per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.


CAPO II  - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 33 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all’art. 31 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.

Articolo 34 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all’Ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Inoltre, in caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.

Art. 35 - Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n.1014 del 30.04.1987 e le sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

NORMA

SANZIONE

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell’ambiente urbano

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Comma 2: lett. f) e lett. g)

da Euro 25,00 a Euro 500,00

Euro 50,00

Comma 3 lett. b)

da Euro 25,00 a Euro 500,00

Euro 50,00

Articolo 6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 8 - Trasporto oggetti pericolosi

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 10 – Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 11 – Cautele per oggetti sospesi e trasporto di cose

da Euro 80,00 a Euro 300,00

Euro 160,00

Articolo 12 – Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 13 – Disposizioni riguardanti gli animali

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 14 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 15 – Esecuzione di giochi in luogo pubblico

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Comma 2. e Comma 3

da Euro 25,00 A Euro 500,00

Euro 50,00

Articolo 16 – Recinzione e manutenzione terreni

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 17 – Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 18 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 19 – Comportamenti ed atti vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 20 – Corsi d’acqua

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Comma 1: lett a; lett. d; lett. f.

da Euro 25,00 a Euro 500,00

Euro 50,00

Articolo 21 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 22 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

da Euro 100,00 a Euro 500,00

Euro 200,00

Articolo 23 – Decoro dell’esercizio dell’attività lavorativa

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 24 – Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 25 – Divieto di uso di contrassegno, stemma e gonfalone del comune

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 26 – Mestieri girovaghi/Artisti di strada

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 27 – Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 28 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 29 - Servizi di pubblico interesse

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

Articolo 31 – Sanzioni: Comma 4; Comma 5; Comma 6

da Euro 80,00 a Euro 500,00

Euro 160,00

Regolamento di Polizia Urbana

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