[^] Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici-Associazioni ed altri organismi anche di natura privata | Comune di Jesi

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici-Associazioni ed altri organismi anche di natura privata


Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 21.03.2002


TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l’emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 (1) e del titolo 1° capo 2 (principi e finalità generali) e titolo 2° capo 2, art. 14 dello Statuto (2).

  2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

     

  3. L’erogazione di sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.


ARTICOLO 2
Finalità

  1. L’Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

  1. assistenza e sicurezza sociale;

  2. attività sportive e ricreative del tempo libero;

  3. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;

  4. cultura e spettacolo;

  5. sviluppo economico e turismo;

  6. tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli

  7. tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini

  8. attività educative.

ARTICOLO 3
Tipologia degli interventi

  1. In conformità all’art. 12 della Legge 241/90 (1), il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.


 
ARTICOLO 4
Sovvenzioni

  1. Con la sovvenzione l’Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell’onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.

  2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l’iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell’atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.


ARTICOLO 5
Contributi

  1. Con il contributo l’Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell’interesse pubblico.

ARTICOLO 6
Sussidi

  1. Con il sussidio l’Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.


ARTICOLO 7
Ausili finanziari

  1. Con l’ausilio finanziario l’Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell’attività complessivamente svolta.


ARTICOLO 8
Vantaggi economici

  1. Con il vantaggio economico l’Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

  2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.


TITOLO II



CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 9
Norma di carattere generale

  1. E’ fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

  2. L’importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

  3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio



ARTICOLO 10
Criteri

  1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l’ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

  2. Per l’attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:

    1. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;

    2. rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai settori di intervento di cui al comma 1.

    I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell’istanza.

  3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:

    1. al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;

    2. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

    3. al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

    4. alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell’ambito delle attività culturali).

  4. L’ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

    1. al sostegno di altri enti pubblici e privati;

    2. al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;

    3. alla capacità economica del richiedente.

  5. Le iniziative e le attività presentate dalle associazioni e dagli organismi di aggregazione sociale, iscritte all’albo di cui al regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, purché rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi, hanno titolo preferenziale in ordine alla attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento.


ARTICOLO 11
Soggetti ammessi
 

  1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall’Amministrazione Comunale a favore di:

    1. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all’art. 2;

    2. associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all’art. 2.

  2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.

  3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

 

TITOLO III


MODALITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 12
Termini della domanda

  1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito annualmente dalla Giunta per ogni settore di intervento, tra quelli individuati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio.

  2. I responsabili dei servizi preposti ai settori di intervento di cui al comma 1, pubblicizzano, a mezzo di appositi manifesti e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.

  3. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell’ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell’intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell’iniziativa o delle attività.

  4. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell’intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell’iniziativa o dell’attività per le quali si richiede il sostegno economico e l’ammontare dello stesso.

  5. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:

    1. Presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;

    2. Attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;

    3. Dichiarazione dell’iscrizione o meno nell’albo dell’associazionismo comunale;

    4. Indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

  6. Alla domanda vanno allegati:

    1. Relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l’attivazione del sostegno finanziario;

    2. Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e egli organismi di aggregazione sociale iscritti nell’albo dell’associazionismo comunale;

    3. il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa;

    4. copia del codice fiscale e/o partita IVA;

    5. idoneo materiale di informazione relativo all’attività o all’iniziativa.


ARTICOLO 13
Istruttoria delle domande
 

  1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio competente per materia.

  2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.

  3. L’atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.

  4. In ogni caso l’erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l’attività o l’iniziativa per cui è richiesta l’erogazione.

  5. La sovvenzione o il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva e dovrà essere comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l’intervento finanziario del Comune; tale percentuale potrà essere elevata al 70% per iniziative promosse nell’ambito di specifici programmi di settore approvati dal Consiglio Comunale. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell’entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell’attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consultivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall’organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui al comma 1.

  6. E’ esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.

  7. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

  8. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all’anno e comunque non superiore ai cinque anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.


ARTICOLO 14
Procedure per l’erogazione di sovvenzioni e contributi

  1. Entro dieci giorni dall’esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.


  2. Con il provvedimento di concessione, fatta eccezione per le istanze volte all’ottenimento di un intervento finanziario per l’attività ordinaria annuale, può essere accordata l’erogazione di un acconto che non può superare la metà della sovvenzione o del contributo concesso, da liquidarsi entro venti giorni dalla conclusione dell’iniziativa previa attestazione del responsabile del procedimento istruttorio.


  3. A conclusione dell’iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:

    1. relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa e dell’attività per la quale è stata richiesta la concessione:

    2. rendiconto della gestione dell’iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell’attività;

    3. indicazione dell’ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;

    4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell’attività.

  4. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l’erogazione avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e per il 25% a saldo dell’anno successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell’anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.


ARTICOLO 15
Decadenza dai benefici
 

  1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

    1. non realizzano l’iniziativa o l’attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;

    2. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

  2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.


ARTICOLO 16
Procedure per l’attribuzione di ausili finanziari
 

  1. Il Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo, determina gli ausili finanziari di cui all’art. 7 da erogare nei confronti di quegli Enti o associazioni benemerite o ritenute tali che operano da lungo tempo sul territorio comunale o che hanno un rapporto consolidato di collaborazione con il Comune e che svolgono attività a beneficio della comunità locale.

  2. Le domande per l’attribuzione di ausili finanziari debbono essere presentate al Sindaco, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente o associazione entro il 30 giugno di ogni anno.

  3. La domanda di concessione va corredata per il primo anno da copia dello Statuto o dell’atto costitutivo del bilancio di previsione e del programma delle attività.

  4. Per le domande presentate dopo il primo anno di attività o per l’anno successivo a quello per cui l’ente o l’associazione ha usufruito dell’ausilio del Comune, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il conto consuntivo dell'anno nel quale è stato utilizzato l’ausilio del Comune.


ARTICOLO 17
Procedure per l’erogazione degli ausili finanziari

  1. La concessione dell’ausilio, nell’ambito degli stanziamenti previsti a bilancio, è disposta dalla Giunta con proprio atto nel quale sono determinati i soggetti esclusi in quanto privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed il riparto degli ausili finanziari da erogare.

  2. Dell’atto di concessione viene data comunicazione ai soggetti richiedenti entro 10 giorni dall’esecutività dello stesso.

  3. L’erogazione dell’ausilio avviene a cura del responsabile del servizio finanziario in un’unica soluzione, entro il 30 ottobre dell’anno per il quale è stato richiesto l’ausilio.

     

ARTICOLO 18
Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune

  1. I soggetti di cui all’art.11 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l’utilizzo temporaneo di beni mobili quali, a titolo esemplificativo:

    1. Palchi, sedie, tavoli, amplificazioni, attrezzature sportive, ecc.;

    2. Operazioni di facchinaggio e smontaggio.

  2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti e sono effettuate su appositi moduli predisposti dagli stessi uffici.

  3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell’associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.

  4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.

  5. Le tariffe in ordine all’utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti sono fissate annualmente dalla Giunta, su proposta dei servizi detentori degli stessi.

  6. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.


ARTICOLO 19
Riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili

  1. I soggetti di cui all’art.11 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l’utilizzo dei beni di cui all’art.18. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l’uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche ecc…., fermo restando l’utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.

  2. La richiesta di esenzione parziale o totale, debitamente sottoscritta, va inoltrata dal rappresentante dell’associazione od organismo, al Sindaco su apposito modulo predisposto dagli uffici.

  3. I regolamenti di settore possono prevedere criteri specifici per la riduzione o l’esenzione della tariffa. Qualora non siano stati fissati nei singoli regolamenti di settore, i criteri suddetti, la Giunta Comunale, previa istruttoria del servizio competente, decide in ordine alla riduzione o esenzione della tariffa. Della decisione viene data comunicazione ai richiedenti da parte dell’ufficio che detiene il bene.

  4. La riduzione e l’esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell’anno all’associazione od organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico da inserire nell’albo istituito ai sensi dell’art 22 della legge 30.12.1991 n° 412 e successive modifiche e integrazioni.(3) A cura dell’ufficio che ha competenza nella redazione dell’albo di cui sopra, viene redatto, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello a cui l’albo si riferisce, un elenco delle associazioni ed organismi in cui figuri l’ammontare complessivo dei benefici erogati a qualsiasi titolo ad ognuno dei soggetti di cui sopra. L’elenco viene reso pubblico all’albo pretorio, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sul sito web del Comune e sul periodico dell’Amministrazione.

  5. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall’atto di concessione, nello condizioni in cui è stato consegnato; anche in presenza di riduzione o esenzione, per beni di particolare valore può essere richiesto un deposito cauzionale.


ARTICOLO 20
Concessione patrocinio

  1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all’art. 10 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

  2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

    • la data di realizzazione dell’iniziativa;

    • la tipologia dell’iniziativa;

    • le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa
      La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

  3. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura della U.O.S. Pubbliche relazioni. La stessa comporta da parte del richiedente, l’apposizione del logo del Comune di Jesi su tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa.

 

TITOLO IV


CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI AD USO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 21
Individuazione dei beni  

  1. La Giunta e i Consigli circoscrizionali individuano annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità, i beni immobili da destinare ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro operanti nei settori della società civile di cui all’art. 2 del presente regolamento.

  2. L’Amministrazione Comunale e i Consigli circoscrizionali favoriscono e promuovono la ricerca di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

    1. Ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;

    2. Favorire l’aggregazione di associazioni ed organismi aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

  3. Gli immobili destinati alle finalità di cui al comma 1 fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e sono soggetti a tutela ai sensi del comma 2 dell’art. 823 del codice civile (4).


ARTICOLO 22

Elenchi dei beni immobili disponibili

  1. Il servizio preposto al patrimonio e l’ufficio partecipazione, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo comma 1, redigono gli elenchi dei beni immobili per l’assegnazione.

  2. Gli elenchi vengono pubblicizzani entro il mese di gennaio di ciascun anno presso l’Albo Pretorio del Comune, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e le sedi delle Circoscrizioni.

  3. Per ciascun immobile sono riportati:

  • l’ubicazione

  • una descrizione sintetica

  • il canone di locazione determinato a valori di mercato


ARTICOLO 23
R
edazione delle domande

  1. Le domande tendenti ad ottenere l’assegnazione di immobili sono redatte su modello reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sono presentate al servizio preposto al Patrimonio o all’Ufficio Partecipazione, entro due mesi dalla pubblicizzazione degli immobili disponibili.

  2. Nella domanda possono essere indicati in ordine di preferenza, fino a tre immobili tra quelli disponibili.

  3. Ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 21, è consentita la presentazione di un’unica domanda da parte di due o più associazioni.

   

ARTICOLO 24
Istruttoria e assegnazione

  1. La fase istruttoria è curata dal servizio preposto al Patrimonio o dall’Ufficio Partecipazione in relazione alla competenza sugli immobili.

  2. L’assegnazione è decisa dalla Giunta Comunale o dal Consiglio di Circoscrizione di riferimento, avuto riguardo ai criteri di cui all’art.10 del presente regolamento.

  3. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l’Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, verranno valutate con priorità rispetto alle altre domande pervenute. Una ulteriore priorità ai fini dell’assegnazione riguarda le richieste presentate da più Associazioni per l’ottenimento di una sede comune.

  4. L’assegnazione avviene dietro corresponsione di un canone di concessione ridotto del 75% rispetto al valore locativo di mercato.

  5. L’immobile assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.

  6. I consumi, le utenze e l’ordinaria manutenzione sono a carico dell’assegnatario. Per favorire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 21, l’Amministrazione o il Consiglio di Circoscrizione può concedere una ulteriore riduzione del canone di concessione , nei termini e nelle modalità disciplinati nelle specifiche concessioni.

  7. A conclusione delle procedure di assegnazione, l’elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e sono rimaste escluse. Queste, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, possono chiederne l’assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi precedenti.


ARTICOLO 25
Durata della convenzione

  1. La concessione del bene è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 4 anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

  2. In caso di rinnovo della concessione il canone dovuto sarà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

  3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche dell’utilizzo del bene.


ARTICOLO 26
Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

  1. Ai fini del migliore utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro, possono essere concessi alle associazioni e organismi, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale e rientranti nelle finalità di cui all’articolo 2 del presente regolamento, l’adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili tra quelli individuati all’articolo 22 comma 1.

  2. Il tempo di godimento di detti beni, in deroga al limite di quattro anni previsto dal precedente articolo, nonché l’ammontare del canone di concessione, di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 24, saranno fissati nella convenzione, tenendo conto dell’impegno finanziario sostenuto dall’assegnatario per i lavori di cui al comma precedente e del valore del bene dopo gli interventi.


ARTICOLO 27
Doveri dell’assegnatario

  1. L’assegnatario è tenuto a utilizzare il bene oggetto di concessione, con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

  2. La mancata corresponsione del canone pattuito nella convenzione, se protratta oltre 30 giorni dalla data prevista dalla convenzione per il pagamento, e oltre 60 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, dà luogo alla decadenza "de jure" dalla concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall’Amministrazione Comunale per il recupero dei crediti.

  3. Costituisce altresì causa di decadenza, l’utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall’atto di concessione, ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario.

  4. L’assegnatario presenta annualmente al Servizio Patrimonio o all’Ufficio Partecipazione una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. I servizi suddetti possono richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione del bene.

  5. Nel caso che un’associazione assegnataria debba, per motivi temporanei e straordinari, relativi a lavori di manutenzione o ristrutturazione, liberare l’immobile, l'Amministrazione Comunale favorirà, allo scopo di continuare l’attività della stessa, il reperimento di altra idonea sistemazione provvisoria

  6. Le occupazioni senza titolo formale di beni immobili accertate alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento debbono essere regolarizzate con le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta formale del Comune.

  7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, l’ufficio patrimonio, congiuntamente al servizio servizi al cittadino effettuano, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, un censimento dei beni concessi o detenuti senza titolo formale, dalle associazioni.


ARTICOLO 28
Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

  1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici e concessione di immobili per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.


ARTICOLO 29
Albo comunale dei beneficiari

  1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell’anno il Comune rende noti attraverso l’albo istituito ai sensi dell’art.22 della Legge 30.12.1991 n.° 412 i beneficiari delle stesse. (3)


  2. L’Albo è pubblicato in modo permanente all’Albo pretorio del Comune e presso le Circoscrizioni per i benefici dalle stesse concessi.


  3. L’albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l’Albo pretorio o presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.


ARTICOLO 30
Norme di carattere generale
 

  1. L’osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.


  2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.


  3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.

  4. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti di cui al titolo II capo 2 dello Statuto Comunale. (5)


ARTICOLO 31
Norme transitorie

  1. I Consigli Circoscrizionali, ai sensi dell’articolo 11 commi 3 e 4 del Regolamento delle Circoscrizioni dispongono con atto formale l’erogazione dei benefici e vantaggi secondo le norme del presente regolamento.

  2. Nel caso in cui i Consigli Circoscrizionali adottino specifici regolamenti in materia, questi debbono uniformarsi alle finalità, ai criteri e alle modalità previste nel presente regolamento.

  3. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.

  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l’attività del Comune.

  5. Tutti i contratti e le concessioni di beni immobili comunali, in atto all’entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza alle condizioni economiche in essi previste. Alla data di scadenza dei contratti o concessioni, l’immobile torna nella disponibilità dell’Amministrazione e la sua assegnazione verrà fatta con le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.


ARTICOLO 32
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento a norma dell’art. 84 comma 2° dello Statuto (6) entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

  2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.


Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

 


LEGENDA NOTE

 

(1) Art. 12 Legge 241/90

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

(2) Titolo 1° capo 2 dello Statuto

Art. 4 Principi e finalità generali

1. Jesi, città di radicate tradizioni democratiche, di grande operosità, di solidarietà diffusa, di forte consuetudine alla partecipazione; aperta alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse; centro culturale e scolastico; polo industriale, commerciale e del terziario avanzato; città d'arte con ricche vestigia storico – architettoniche e sede di importanti istituti culturali, rappresenta il punto di riferimento di un vasto territorio lungo la vallata dell'Esino e si propone come uno dei soggetti essenziali in una vasta area urbana nella provincia di Ancona.

2. Il Comune, pertanto, ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;

b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, dei valori della democrazia, dell'antifascismo e della resistenza;

c) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;

d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità.

3. Il Comune finalizza la sua azione a:

a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

b) operare per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando "le azioni positive" tese a rimuovere gli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità;

c) valorizzare la persona anziana nella società ed operare per prevenire il distacco dalla famiglia;

d) promuovere la solidarietà della comunità locale favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; realizzando politiche ed iniziative di accoglienza e di riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato;

e) assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta e degli altri organi collegiali comunali e di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

f) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale - storico - artistico e delle tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo prioritario e generale della propria azione amministrativa;

h) favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche - culturali e sociali della città;

i) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato;

l) coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio della Valle dell'Esino e con istituzioni a livello provinciale e regionale:

- l'assetto e l'utilizzo del territorio ed il recupero e la salvaguardia del bacino fluviale dell'Esino;
- la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;
- la promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture biologiche, il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;
- il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata, ed alle forme di associazionismo e di cooperazione;

m) partecipare alle iniziative, nell'ambito della Comunità Economica Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

Art. 14
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

(3) Art. 22 Legge 412/91 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità] (55).

(55) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.59.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

 

(4) Articolo 823 comma 2 Codice Civile

Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948-951) e del possesso (1168-1170) regolati dal presente Codice.

     

 

(5) Titolo II – Capo 2 dello Statuto

Art. 12
Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

2. I cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

 

Art. 13
Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.

2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.

3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.

4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e circoscrizionali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

 

Art. 14
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

 

Art. 15
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale è convocato dal sindaco almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il forum di settore è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.

3. I forum civici possono essere anche circoscrizionali, in tal caso sono convocati dal presidente di circoscrizione.

4. I forum civici a livello comunale sono convocati dal sindaco o dal presidente del consiglio, per iniziativa propria o su richiesta di un consiglio circoscrizionale, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

5. I forum civici a livello circoscrizionale, sono convocati dal presidente di circoscrizione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri circoscrizionali o di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

6. Compongono i forum civici generali, di settore, circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

7. I forum civici generali e di settore sono presieduti dal difensore civico con funzioni di coordinamento, quelli circoscrizionali dal presidente di circoscrizione con identiche funzioni.

8. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune.

9. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.

10. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell’autogestione.

11. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal titolo IV (quarto) capo 2 (secondo) dello statuto.

12. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

13. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 16
Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di cui al titolo IV (quarto) capo 3 (terzo) dello statuto e del regolamento sul procedimento amministrativo, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.

2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.

3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

    1. assemblee con la popolazione;

    2. forum civici comunali e circoscrizionali;

    3. consulte;

    4. sondaggi;

    5. referendum;

    6. democrazia elettronica.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 17
Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all’amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all’ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L’organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell’ufficio stampa e dell’ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.

5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell’ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 18
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati, di un consiglio di circoscrizione o da numero 100 (cento) cittadini.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 19
Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In seguito all’ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l’azione o il ricorso dovrà assumersi l’onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest’ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso di danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

Art. 20
Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all’informazione relativa all’attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.

3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.

5. Il regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

8. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull’accesso agli atti, documenti e servizi.

10. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali. Gli uffici operano con modalità stabilite da apposito regolamento.

11. L’ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

12. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

 

(6) Art.84 comma 2 dello Statuto

2. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione.

 

 

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici-Associazioni ed altri organismi anche di natura privata

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