[^] Regolamento sui tempi e le modalita' di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico | Comune di Jesi

Regolamento sui tempi e le modalita' di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico

 

NORMATIVA


ART.1
PREMESSA

1 Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico comunale, istituito ai sensi dell'art.22 dello Statuto. (1)
2 Il Difensore Civico comunale dura in carica tre anni e non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.
3 Lo stesso espleta le funzioni fino all'elezione del successore.

ART.2
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1 Il Sindaco, con apposito manifesto, rende noti alla cittadinanza i termini di apertura e chiusura della presentazione delle candidature da parte di cittadini singoli, associazioni, movimenti ecc…
2 Il termine previsto non potrà essere inferiore a trenta giorni.
3 Il manifesto dovrà indicare i requisiti per la nomina alla carica di difensore civico, nonché le cause ostative, come previsto dall'art.25 commi 3 e 12 dello Statuto. (1)
4 Tale procedura è attivata sia in sede di prima nomina che successivamente per scadenza del mandato o per vacanza dell'ufficio per qualsiasi causa.
5 I termini di cui al comma 1° sono portati a conoscenza della cittadinanza, anche attraverso idonee forme di pubblicizzazione

ART. 3
SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LE CANDIDATURE

1 Le candidature così come previsto dall'art.25 comma 4° dello Statuto (1) possono essere avanzate da cittadini singoli, da associazioni, movimenti, gruppi, intendendosi che un singolo cittadino o più cittadini riuniti in associazioni, comitati, movimenti o gruppi possono presentare autocandidature o candidature.
2 I requisiti richiesti ai candidati sono:
- risiedere da almeno cinque anni nel Comune;
- eleggibilità a Consigliere Comunale;
- esperienza e preparazione acquisita per incarichi o funzioni svolte in Enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni, organismi di carattere civile, giuridico e sociale;
di non ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche o sindacali all'atto della candidatura.

ART. 4
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

1 Ai fini della formulazione delle candidature, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione idonei locali per lo svolgimento di assemblee. I locali verranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle richieste.



ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1 La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata con nota, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune con riportate le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione del candidato o candidati proposti;
b) la domanda va sottoscritta dal candidato, nel caso di autocandidature, dai proponenti nel caso di proposta di candidatura. Nel caso che i proponenti siano associazioni, dal responsabile o responsabili delle associazioni; nel caso di gruppi o movimenti, da almeno tre componenti.
2 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
a) Fotocopia di documento di riconoscimento di chi sottoscrive l'istanza di presentazione;
b) Dichiarazione da parte del candidato di accettare la candidatura e di possedere i requisiti di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento, con firma autenticata o fotocopia di un documento di riconoscimento;
c) Curriculum vitae che documenti l'esperienza e la preparazione acquisiti per incarichi e/o funzioni svolti in enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni, organismi di carattere civile, giuridico e sociale.

ART. 6
PUBBLICIZZAZIONE DELLE CANDIDATURE

1 Entro i dieci giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, il Sindaco rende note alla cittadinanza le candidature proposte con le seguenti modalità:
a) diramazione di comunicati agli organi di informazione locale contenenti i nominativi e le generalità dei candidati proposti;
b) affissione di un manifesto negli appositi spazi comunali riportante i nominativi e le generalità dei candidati e altre forme di pubblicizzazione.
2 I cittadini possono altresì prendere visione delle candidature presentate presso L'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.


ART. 7
NOMINA COMMISSIONE ESPERTI

1 Entro i termini di presentazione delle candidature di cui all'art.2, il consiglio comunale, con le modalità di cui al comma 4° dell'art.25 dello Statuto (1), provvede a nominare, su proposta della conferenza dei capigruppo, la commissione formata da n. 3 esperti, chiamata a selezionare la rosa dei tre candidati su cui dovrà poi effettuarsi il sorteggio in consiglio comunale.
2 La conferenza dei capigruppo proporrà al consiglio comunale una rosa di esperti non inferiore a sei nominativi; ogni consigliere dovrà indicare fino ad un massimo di tre nominativi, risulteranno eletti i nominativi che avranno raggiunto la maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Le votazioni saranno ripetute nella stessa seduta fino al completamento della commissione.



ART. 8
PRESCRIZIONI PER LA COMMISSIONE

1 La commissione di esperti nominata dal consiglio comunale selezionerà la rosa dei tre candidati, tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto e motivando la scelta. Delle operazioni della commissione verrà redatto apposito verbale da inviare al Presidente del Consiglio.
2 Il Presidente del Consiglio iscrive all'Ordine del giorno del primo Consiglio utile l'elezione del Difensore Civico, da effettuare con le modalità di cui all'art.25 commi 5 - 6 - 7 dello Statuto. (1)

ARTICOLO 9
PUBBLICIZZAZIONE DELLA NOMINA

1 Entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco informa la cittadinanza con apposito manifesto e con altre forme pubblicitarie dell'attivazione dell'istituto del difensore civico comunale.
2 L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona nominata ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ARTICOLO 10
COMPETENZE E FUNZIONI

1 Le competenze e le funzioni del Difensore Civico sono stabilite dagli artt.23 e 24 dello Statuto (1).
2 Il Difensore Civico è tenuto, con cadenza semestrale, a redigere una relazione dettagliata sulla propria attività da inviare al Presidente del Consiglio che provvederà a iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3 Il Difensore Civico può presentare al Sindaco e al Presidente del Consiglio relazioni o segnalazioni su particolari questioni in qualsiasi momento.
4 Le relazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicizzate anche in forma sintetica sul periodico comunale e sulla Rete civica.
5 Il Difensore Civico dispone di un proprio ufficio e gode di un trattamento indennitario così come previsto dall'art.25 dello Statuto. (1)

ARTICOLO 11
DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1 Copia del presente regolamento sarà inviata ai consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza del materiale suddetto ai propri dipendenti e disporre affinché le norme stabilite nel regolamento e nello statuto siano tempestivamente e rigorosamente osservate.


LEGENDA NOTE
(1) Artt. 22 - 23 - 24 - 25 dello Statuto comunale

Art. 22
Istituto del Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Vallesina che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione.
2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Il Comune di Jesi si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.


Art. 23
Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'Art.22 (ventidue). Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. Il difensore civico presiede, con funzioni di coordinamento dell'assemblea, le riunioni dei forum civici convocati a livello comunale.
6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'Art.22 (ventidue).
7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
12. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 24
Attività del difensore civico
1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.
2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.
3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione a mezzo del bollettino comunale e a mezzo della rete civica.
5. Il difensore civico informa, altresì, il forum civico comunale del suo operato in occasione della presentazione del bilancio di previsione.


Art. 25
Nomina del difensore civico
1. Il difensore civico dura in carica 3 (tre) anni, non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.
2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.
3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.
4. I cittadini, singoli o associati, avanzano autocandidature o candidature nel rispetto dei requisiti richiesto dallo statuto e dal regolamento sul difensore civico. Una commissione di esperti, nominata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati e a votazione segreta, costituita da 3 (tre) cittadini elettori con comprovata esperienza per incarichi rivestiti o per funzioni svolte in materia di diritti dei cittadini estranei all'ente, riceve tutte le proposte e seleziona tra gli idonei una rosa di 3 (tre) candidati.
5. Il difensore civico viene eletto, sulla base della rosa dei candidati scelta dalla commissione di cui al comma precedente, da una apposita assemblea costituita dai componenti il consiglio comunale e dai presidenti delle circoscrizioni. L'elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l'assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.
6. L'assemblea, di cui al precedente comma, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, le sedute della stessa vengono tenute presso l'aula consiliare, il verbale delle sedute è redatto a cura di un funzionario comunale appositamente incaricato dal segretario comunale.
7. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, prenderà atto dei risultati della votazione con apposito atto deliberativo.
8. Il regolamento per la presentazione delle candidature disciplina le modalità e le forme di pubblicizzazione delle stesse.
9. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.
10. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati.
11. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.
12. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:
a) i cittadini che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;
b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;
c) i membri dei comitati regionali di controllo
d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.
e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.
13. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.
14. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.
15. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.
16. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell'indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

Regolamento sui tempi e le modalita' di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy