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Diritto d’interpello

L'ISTANZA D'INTERPELLO
L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge al Comune di Jesi per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione, all’applicazione oppure alla disapplicazione della normativa riguardante i tributi comunali.
L’istanza deve essere relativa ad un caso concreto e personale e, se verte sull’interpretazione delle norme, devono sussistere obiettive condizioni di incertezza in merito alla normativa applicabile.
Inoltre, l’interpello deve essere preventivo: va presentato entro e non oltre la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, individuati dalla normativa del tributo oggetto dell’istanza, ovvero prima della scadenza dei termini per l'assolvimento di altri specifici obblighi tributari oggetto della richiesta di chiarimenti. La presentazione dell’istanza non ha comunque effetto sulle scadenze previste dalle norme (il contribuente non potrà quindi rinviare l'adempimento tributario oggetto della richiesta alla data in cui otterrà risposta).

Le istanze riguardano, in particolare, i seguenti tributi:

  • IMU (Imposta Municipale Propria);
  • TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili);
  • TARI (Tassa sui Rifiuti);
  • cosiddetti “tributi minori” gestiti in concessione: ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità); DPA (Diritti sulle Pubbliche Affissioni); TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e TARIG (Tassa sui Rifiuti Giornaliera).

L’istituto dell’interpello è disciplinato dall’apposito Regolamento per la disciplina dell’interpello tributario, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016, a cui si rimanda per ogni aspetto applicativo o di dettaglio alla destra di questa pagina. 

CONTENUTO DELL’INTERPELLO
L’istanza, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve essere espressamente qualificata come  istanza d’interpello e deve contenere:

  • i dati che identificano in modo univoco il contribuente ed, eventualmente, il suo legale rappresentante;
  • l’indicazione della tipologia d’istanza tra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000, ossia se si tratta di interpello “ordinario” (lettera “a”) oppure “antiabusivo” (lettera “c”) oppure “disapplicativo” (comma 2);
  • la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere “circostanziato e specifico”;
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  • l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti all’istanza e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto, esclusi quelli che sono già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza d’interpello è rivolta al Servizio Tributi del Comune di Jesi, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente (IMU, TASI e TARI), oppure al Concessionario per la riscossione dei suddetti "tributi minori", e deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) a mano presso gli uffici comunali del Servizio Tributi o del Servizio Protocollo e Archivio, che provvedono a rilasciare ricevuta, ovvero presso gli uffici del Concessionario;
b) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Jesi - Servizio Tributi ovvero al Concessionario;
c) via posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo del Comune (protocollo.comune.jesi@legalmail.it) ovvero all’indirizzo del Concessionario, riportando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Istanza d’interpello tributario ex art. 11 L. n. 212/2000”.

RISPOSTA ALLE ISTANZE
La risposta alle istanze d’interpello è resa entro 90 giorni dalla ricezione per le istanze di cui alla lettera a) dell’art. 11 della Legge n. 212/2000 (istanze d’interpello “ordinario”) oppure entro 120 giorni per le altre forme d’interpello. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, sempreché abbia esposto, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare.

EFFETTI DELL'INTERPELLO
La risposta del Comune ha efficacia solamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato richiesta di interpello, limitatamente al caso personale. Tuttavia, il parere espresso dal Comune non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli atti difformi dalla risposta emessi dal Comune o dal suo Concessionario, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, sono invece nulli.

INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA: LE DIFFERENZE
L’istituto dell'interpello è finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali; tuttavia, i contribuenti oppure i soggetti che prestano assistenza fiscale o che siano portatori di interessi collettivi possono inoltrare quesiti di carattere generale relativamente alla normativa riguardante i tributi locali. In tal caso, il Comune può comunque fornire una risposta, inquadrabile come consulenza giuridica, senza che si producano gli effetti tipici dell’interpello.

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