La normativa di riferimento attualmente in vigore nel nostro Paese e nella nostra Regione è costituita da:
Legge n. 36 del 22/02/01 dal titolo "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", entrata in vigore il 22/03/01;
Legge Regionale n. 25 del 13/11/01 dal titolo "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione".
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/03 dal titolo "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", emanato in attuazione dell’art. 4 della Legge n. 36/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/03.
La legge quadro si basa su un approccio di tipo precauzionale e cautelativo, infatti a fianco dei limiti di esposizione, che non devono mai essere superati e che tutelano dagli effetti acuti, introduce anche i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
I valori di attenzione vengono introdotti come misura di cautela, ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, e devono essere applicati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; gli obiettivi di qualità vengono introdotti ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione, intervenendo su caratteristiche tecniche, modalità di funzionamento e criteri di localizzazione delle sorgenti stesse, mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie ed in modo da produrre i livelli di campo più bassi possibili.
Il D.P.C.M. 08/07/03 sopra citato prevede sia dei limiti di esposizione sia dei valori di attenzione sia degli obiettivi di qualità e precisamente:
Frequenza f (MHz) | Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m) | Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m) | Densità di potenza dell’onda piana equivalente (W/m2) | |||||||
Limiti esposizione | Valori attenzione | Obiettivi di qualità | Limiti esposizione | Valori attenzione | Obiettivi di qualità | Limiti esposizione | Valori attenzione | Obiettivi di qualità | ||
0.1÷3 | 60 | 6 | 6 | 0.2 | 0.016 | 0.016 | - | - | - | |
3÷3000 | 20 | 6 | 6 | 0.05 | 0.016 | 0.016 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
3000÷300000 | 40 | 6 | 6 | 0.1 | 0.016 | 0.016 | 4 | 0.1 | 00.01.00 |
I valori di attenzione si applicano all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, (art. 3 comma 2 del suddetto D.P.C.M). Gli obiettivi di qualità si applicano all’aperto nelle aree intensamente frequentate, dove per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi (art. 4 commi 1 e 2 del suddetto D.P.C.M.).
Gli impianti in esame (Stazioni Radio Base per telefonia cellulare) ricadono nella seconda fascia di frequenza.