[^] Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali | Comune di Jesi

Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali

Le domande devono pervenire dal 1 ottobre al 30 novembre

Visto il primo comma dell'art.1 della legge 8 marzo 1989 n, 95 come modificato dall'art.9 della L. 30 aprile 1999, n.120, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Jesi, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, possono presentare domanda su apposito modulo nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno.

Il modulo di domanda puo' essere scaricato alla destra di questa pagina oppure ritirato sia all'Ufficio Anagrafe (uscierato) che alla Portineria del Comune di Jesi e va riconsegnato all'Ufficio Protocollo.

La domanda puo' essere inviata via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it o per fax oppure per posta ordinaria indirizzata al "Sig. Sindaco del Comune di Jesi - Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN)" allegando la fotocopia del documento di identità.

REQUISITI

  1. essere elettore del Comune;
  2. avere assolto gli obblighi scolastici.

 

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
c)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Coloro che si sono già iscritti all'Albo degli scrutatori non devono più ripresentare la domanda.

CANCELLAZIONE

La domanda di cancellazione, redatta in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Jesi, puo' essere presentata entro il 31 dicembre e avrà efficacia al successivo aggiornamento dell'albo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 30.03.1957, n.361, art.38 e D.P.R. 16.05.1960 n.570 art.23:

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