Le Deliberazioni della Giunta Regionale N.1196 del 16/10/2017 e poi N. 1278 del 30/10/2017 hanno modificato l’art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Pianto di Tutela delle Acque (PTA) recante “Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche”.
Nello specifico i sopra citati Atti Regionali hanno modificato l’art.1 e 1bis dell’art.28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) definendo quanto segue:
- gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell’art.124, comma 1, del medesimo decreto legislativo e del DPR 59/2013;
- gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei citati regolamenti .
- nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.