Per potersi avvalere di questo provvedimento occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Le fattispecie di violazioni TARSU sanabili mediante "ravvedimento operoso" sono le seguenti:
- Omessa denuncia Tarsu (originaria o di viariazione): il ravvedimento va effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia (prevista per il 20 gennaio).
La sanzione è pari a 1/8 (un ottavo) del 100% (cioè 12,5%) dell'imposta dovuta in base a dichiarazione tardivamente prodotta, con un minimo di 12 Euro. - Infedele denuncia TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della dichiarazione infedele.
La sanzione è pari ad 1/5 (un quinto) del 50% (cioè 10%) dell'imposta ancora dovuta in base a
denuncia rettificativa.
Presentazione della domanda
Il ravvedimento operoso va presentato su apposito modulo allegato a lato e reperibile presso l'Ufficio Tributi a cui va restituito. Sono previsti due tipologie di moduli a seconda che si tratti di abitazioni o di aziende.
Normativa di Riferimento
- Art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod. (Ravvedimento operoso);
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni