[^] Disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa | Comune di Jesi

Disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Approvato con delibera di C.C. n° 83 del 18/05/2001
D.LGS. 31.03.1998, N. 114 - L.R. 04.10.1999, N. 26

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


ART. 1.
FINALITA’ DELLE NORME

1. Le presenti norme fissano, ai sensi:

- del d.lgs. 31.03.1998, n. 114;

- della L.R. 04.11.1999, n. 26;

la classificazione degli esercizi commerciali, l’individuazione delle aree di P.R.G. per l’insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, i criteri e l’iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

ART. 2.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Conformemente al disposto dell’art. 4, primo comma, del d.lgs. 114/98 sono classificati:

a) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 250;

b) medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;

c) grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie superiore a mq. 2.500.

2. Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 3.
SOTTOCLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente al disposto dell’art. 5, primo comma, della L.R. 26/99, le medie e le grandi strutture di vendita di cui all’art. 1, primo comma, lettere b) e c), della presente normativa sono articolate nella seguente sottoclassificazione:

a) medie strutture di vendita

- M1/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 251 e mq. 900 di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- M1/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 251 e mq. 900 di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore non alimentare;

- M2/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 901 e mq. 2.500 di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- M2/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 901 e mq. 2.500 di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore non alimentare;

b) grandi strutture di vendita

- G1/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 6.000 di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- G1/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 6.000 di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore non alimentare;

- G2/A: esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 6.000, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- G2/E: esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 6.000, operanti esclusivamente nel settore non alimentare.

ART. 4.
AREE INSEDIATIVE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO

Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

a) alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);

b) alla localizzazione delle medie strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);

c) alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio (art. 7, primo comma, L.R. 26/99);

e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le medie strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti zone di P.R.G., ad esclusione delle zone A per le quali si rimanda all’art. 5 della presente normativa, nel rispetto dei seguenti standards minimi di aree destinate a parcheggio:

ZONA DI
P.R.G.
TIPOLOGIA DI VENDITA
INSEDIABILE
AREA MINIMA
A PARCHEGGIO
ZONE B
SOTTOZONA B1
AREA B1.2. M 1 /A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
AREA B 1.4. M 1 /A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
AREA B 1.5. M 1 /A
M1/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONA B2
AREA B2.2. M 1 /A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
AREA B2.4. M1/A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
AREA B2.5. M 1 /A
M1/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONA B3
AREA B3.2.
scheda progetto Pieralisi
M 1 /A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
AREA B3.5.
scheda progetto Sadam

 

M 1 /A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ /MQ.
1.0 MQ./MQ.
ZONE C
SOTTOZONA C2
sch. grog. Colle Paradiso
M 1 /A
M 1 /E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONA C3
scheda progettoColli
M1/A
M1/E
M2/A

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.

SOTTOZONA C5
Scheda progetto
Tornabrocco
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

SOTTOZONA C8
scheda progetto
asse sud-via Roma
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

SOTTOZONA C9
scheda progettosmia
M1/A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

ZONE D
SOTTOZONA D1
AREA D1.1. M1/A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

AREA D1 .2. M1/A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

AREA D1.3. M1/A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

AREA D1.4. M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

SOTTOZONA D2
AREA D2.1. M 1 /A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ

AREA D2.2. M1/A
M1 /E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

AREA D2.3. M1/A
M1/E
M2/A
M2/E

0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.

AREA D2.4. M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
SOTTOZONA D3
AREA D3.1.
scheda progetto Fornace
M1/A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D3.2.
scheda progetto Sima
M 1 /A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D3.3.
scheda progetto asse sud
Consorzio Agrario
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D3.4.
scheda progetto Smia 1
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D3.5.
scheda progetto viale della
Vittoria, vallato Pallavicino
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D3.6.
scheda progetto San Marco
piazza delle Conce
M 1 /A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
SOTTOZONA D4
AREA D4.1.
scheda progetto
asse sud - Gallodoro 1
M 1 /A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1:5 MQ./MQ
1.0 MQ./MQ.
AREA D4.2.
scheda progetto
Cartiere vecchie
M 1 /A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D4.3
scheda progetto
asse sud -Zipa 2
M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D4.4.
scheda progetto
asse sud - Zipa 3
M1/A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D4.6.
scheda progetto
asse sud - Gaiiodoro 2
M 1 /A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ.
AREA D4.7
(art. 122 N.T.A. del P.R.G.)
M1/A
M1/E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ.
1.0 MQ./MQ
SOTTOZONA D5 M1/A
M 1 /E
M2/A
M2/E
0.8 MQ./MQ.
0.8 MQ./MQ.
1.5 MQ./MQ
1.0 MQ./MQ.

2. L’indice di area minima destinata a parcheggio si deve intendere in termini di mq. di superficie di parcheggio per mq. di superficie di vendita.

3. E’ esclusa la possibilità insediativa di medie strutture di vendita:

- nelle aree B1.1., B1.3., B2.1., B2.3., B3.1., B3.3., B3.4., B3.6.;
- nelle aree C1, C4, C6, C7;
- nelle aree D4.5., D5.1.

ART. 5.
AREE INSEDIATIVE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO NELLE ZONE "A" DI P.R.G. (CENTRO STORICO)

1. Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

a) alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);
b) alla localizzazione delle medie strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);
c) all’articolazione delle medie strutture di vendita nelle zone "A" di P.R.G. (art. 9, quarto e quinto comma, L.R. 26/99);

e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le medie strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti zone di P.R.G.:

ZONA DI P.R.G.

TIPOLOGIA DI VENDITA INSEDIABILE

ZONA A

 

 

 

 

M1/A
M1/E
M2/E

ART. 6.
AREE INSEDIATIVE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO

1. Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

a) alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);

b) alla localizzazione delle grandi strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);

c) alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio (art. 7, primo comma, L.R. 26/99);

e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti zone di P.R.G., nel rispetto dei seguenti standards minimi di aree destinate a parcheggio:

 

ZONA DI P.R.G.

TIPOLOGIA DI VENDITA INSEDIABILE AREA MINIMA A PARCHEGGIO

ZONE D
SOTTOZONA D1

   
AREA D1.4. G1/A 
G1/E
G2/A
G2/E
2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
SOTTOZONA D2    
AREA D2.4.

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
SOTTOZONA D3    
AREA D3.1.
scheda progetto Fornace

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
AREA D3.2.
scheda progetto Sima

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
SOTTOZONA D4    
AREA D4.1.
scheda progetto
asse sud – Gallodoro 1

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
AREA D4.3
scheda progetto
asse sud – Zipa 2

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.

AREA D4.4.
scheda progetto
asse sud – Zipa 3

 

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E
2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
AREA D4.6.
scheda progetto
asse sud – Gallodoro 2
 

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.
SOTTOZONA D5

G1/A
G1/E
G2/A
G2/E

2.5 MQ./MQ.
2.0 MQ./MQ.
3.0 MQ./MQ.
2.5 MQ./MQ.

2. L’indice di area minima destinata a parcheggio si deve intendere in termini di mq. di superficie di parcheggio per mq. di superficie di vendita.

ART. 7.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS MINIMI DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente normativa, conformemente al disposto dell’art. 7, primo comma, della legge 26/99, si devono intendere quali aree destinate a parcheggio privato a disposizione dei clienti.

2. Per la verifica della capienza delle aree di cui al primo comma del presente articolo potranno essere conteggiate anche le aree a parcheggio privato di cui all’art. 62, primo comma, del regolamento edilizio tipo della regione Marche.

3. Le aree destinate a parcheggio pubblico previste dall’art. 62, quarto comma, del regolamento edilizio tipo della regione Marche non potranno essere conteggiate per la verifica degli standards minimi di parcheggio privato a disposizione dei clienti di cui al primo comma del presente articolo.

4. Gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio dovranno essere verificati:

- per le nuove autorizzazioni;

- per l’estensione e la modifica del settore merceologico;

- per l’ampliamento della superficie di vendita, limitatamente alla parte ampliata.

5. Conformemente al disposto dell’art. 7, sesto e settimo comma, della L.R. 26/99, gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio sono verificati anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purchè ne sia dimostrata la piena disponibilità, e su vani interrati o su spazi aerei strettamente correlati con la struttura di vendita.

ART. 8.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APERTURA, L’APERTURA PER SUBINGRESSO, LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. L’apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione), l’apertura per subingresso, le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250 o per riduzione di superficie di vendita, per variazione del settore merceologico) e la cessazione di attività di esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250 è soggetta alla sola comunicazione al comune utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 1" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 1" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Conformemente al combinato disposto dell’art. 26, quinto comma, e dell’art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98, l’apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) e le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250 o per riduzione di superficie di vendita, per variazione del settore merceologico) possono essere eseguite decorsi non meno di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo da parte del comune.

4. Per l’apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all’art. 26, quinto comma, e dell’art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98.

5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) ed alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5. Nel caso di riduzione di superficie di vendita non è richiesto l’accertamento dei requisiti soggettivi. Nel caso di eliminazione di un settore merceologico e nel caso di cessazione di attività non sono richiesti né l’accertamento dei requisiti soggettivi né la raccolta del parere dell’ufficio urbanistica.

6. Nel caso di mendace comunicazione, stante la accertata carenza dei requisiti di cui all’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 114/98, il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio, oltre all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del d.lgs. 114/98 ed alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

7, Conformemente al disposto dell’art. 22, quinto comma, del d.lgs. 114/98 il comune prende atto della cessata attività qualora un esercizio di vicinato non venga attivato entro un anno dal termine di cui al terzo comma del presente articolo o abbia sospeso l’attività di vendita per un periodo superiore ad un anno.

ART. 9.
AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono soggette ad autorizzazione:

a) l’apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;

b) la concentrazione di due o più esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;

c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;

d) l’ampliamento della superficie di vendita di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500;

e) l’ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di esercizi già in attività, fino ad una superficie di mq. 2.500;

f) l’estensione del settore merceologico di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500.

2. Le autorizzazioni – rispettivamente – all’apertura, alla concentrazione, al trasferimento di sede, all’ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette:

- alla verifica dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/98;

- alla verifica delle criteri fissati negli articoli 4 e 5 della presente normativa.

3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate con le modalità fissate negli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente normativa.

ART. 10.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);

- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;

- la superficie adibita a parcheggio;

- l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all’attività di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) da adibire all’attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

c) studio di fattibilità, per i soli esercizi di classe M2/A e M2/E, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza;

- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) e alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

9. Conformemente al disposto dell’art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l’esercizio non venga attivato entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa.

ART. 11.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per il trasferimento di sede di una media struttura di vendita il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di trasferimento;

- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;

- la superficie adibita a parcheggio;

- l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all’attività di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell’attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

c) studio di fattibilità, per i soli esercizi di classe M2/A e M2/E, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione della nuova localizzazione e la quantificazione della prevedibile utenza;

- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

9. Conformemente al disposto dell’art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita è revocata qualora l’esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa.

ART. 12.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento di superficie di una media struttura di vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di ampliamento;

- la superficie di vendita del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e indicazione della superficie di vendita del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento;

- la superficie adibita a parcheggio. (Conformemente al disposto dell’art. 7, terzo comma, della L.R. 26/99 gli standards di parcheggio dovranno essere verificati per la sola parte oggetto di richiesta di ampliamento della superficie di vendita);

- l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita a seguito dell’ampliamento;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;

b) planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

c) studio di fattibilità, per i soli esercizi di classe M2/A e M2/E e per gli esercizi di classe M1/A e M1/E che a seguito della richiesta di ampliamento superino i 900 mq. di superficie di vendita, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione della nuova localizzazione e la quantificazione della prevedibile utenza a seguito dell’ampliamento della superficie di vendita;

- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico a seguito dell’ampliamento della superficie di vendita.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

9. Conformemente al disposto dell’art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita è revocata qualora l’esercizio non venga ampliato entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa.

ART. 13.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’estensione di settore merceologico il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di modifica del settore merceologico;

- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;

- la superficie adibita a parcheggio. (Conformemente al disposto dell’art. 7, terzo comma, della L.R. 26/99 gli standards di parcheggio dovranno essere verificati in relazione al settore merceologico oggetto di estensione);

- l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all’estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

c) studio di fattibilità, per i soli esercizi di classe M2/A e M2/E, che indichi:

a) i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza a seguito dell’estensione del settore merceologico;

b) la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico a seguito dell’estensione del settore merceologico.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5. Nel caso di estensione al settore alimentare, il responsabile del provvedimento provvederà anche all’accertamento dei requisiti professionali.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

9. Conformemente al disposto dell’art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione all’estensione di settore merceologico è revocata qualora l’estensione stessa non venga attivata entro un anno dalla data della notifica dell’accoglimento dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione amministrativa.

ART. 14.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APERTURA PER SUBINGRESSO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente al disposto dell’art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 l’apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi, allegando copia dell’atto di trasferimento. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente l’avviso di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

6. Per l’apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all’art. 26, quinto comma e all’art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98.

ART. 15.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La riduzione della superficie di vendita di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima della riduzione della superficie di vendita e planimetria del locale a seguito della riduzione della superficie di vendita, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente l’avviso di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica, dell’ufficio commercio e, limitatamente al settore alimentare, dell’ufficio igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 5.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare la riduzione della superficie di vendita comunicata.

ART. 16.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La riduzione di settore merceologico di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente l’avviso di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare la riduzione del settore merceologico.

ART. 17.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente al disposto dell’art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 la cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Per la cessazione di attività non si applicano i termini di cui all’art. 26, quinto comma, e all’art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98.

ART. 18.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per l’apertura di esercizi commerciali (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune di Jesi utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000, nel rispetto delle prescrizioni fissate dall’art. 11 della L.R.26/99. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/00 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione si procederà conformemente al disposto dell’art. 13 della L.R. 26/99.

3. Sono soggette ad autorizzazione anche le seguenti variazioni nelle caratteristiche delle grandi strutture di vendita:

- trasferimento di sede;

- ampliamento di superficie di vendita;

- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;

- estensione di settore merceologico.

4. Sono soggette a sola comunicazione:

- l’apertura per subingresso;

- la riduzione di superficie di vendita;

- la riduzione di settore merceologico;

- la cessazione di attività.

5. Per quanto applicabili, saranno adottati i procedimenti amministrativi dettagliati negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente normativa per le medie strutture di vendita.

Disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy