[^] Regolamento dell'Istituzione "Centro Servizi Sociali" | Comune di Jesi

Regolamento dell'Istituzione "Centro Servizi Sociali"


  • Approvato con delibera C.C. n. 121 del 27/06/1997
  • Modificato con delibera C.C. n. 135 del 14/05/1998
  • Modificato con delibera C.C. n.   16 del 04/02/2000
  • Modificato con delibera C.C. n.   43 del 14/03/2003

NORMATIVA


CAPO I – PRINCIPI


Art. 1
(Istituzione)

  1. Il presente regolamento adottato ai sensi degli artt. 7, 22 e 23 della Legge 142/90 nel rispetto degli artt. 62 e 63 dello Statuto Comunale, disciplina il funzionamento dell’Istituzione denominata "Centro Servizi Sociali".
  2. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale ed ha lo scopo di gestire, nell’ambito delle finalità di cui al successivo articolo, i servizi di natura socio-assistenziali con integrazione, anche sanitaria, rivolti principalmente agli anziani e ad altre tipologie di utenti, sulla base di specifici atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale;
  3. Essa ha sede legale in Jesi, Via Gramsci n. 95.

Art. 2
(Finalità e Compiti)

 

  1. Rientra nelle sue finalità l’offerta di servizi sul territorio, la gestione di strutture residenziali e polifunzionali, ed attività di carattere sociale, assistenziale e di integrazione sanitaria rivolte alla popolazione.
  2. L’Istituzione concorre a garantire unitamente agli altri soggetti istituzionali preposti e alle associazioni del volontariato l’integrazione sociale degli anziani e di altri soggetti in stato di necessità.
  3. L’Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli di intesa, l’attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentire il perseguimento delle proprie finalità con la Regione Marche e la Provincia di Ancona. Essa opera altresì, in collaborazione con l’Azienda U.S.L., sulla base di specifici protocolli d’intesa, per l’integrazione dei programmi assistenziali con quelli sanitari.

Art. 3
(Principi di gestione)

  1. L’Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, partecipa alla definizione delle politiche assistenziali dell’Amministrazione Comunale e informa la sua attività a criteri di efficienza, di efficacia ed economicità sulla base dei principi di autonomia gestionale.
  2. Si avvale delle risorse messe a disposizione dal Comune di Jesi e da altri soggetti pubblici e privati, nonché delle entrate derivanti dallo svolgimento della propria attività.
  3. L’Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune di Jesi ed in tale ambito può assumere obbligazioni e concludere contratti.
  4. E’ dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune ad essa assegnato.

Art. 4
(Indirizzi)

  1. L’Istituzione persegue le sue finalità nell’ambito degli indirizzi di natura assistenziali voluti dall’Amministrazione Comunale e desumibili dai programmi approvati dal Consiglio Comunale.
  2. Il Comune svolge nei confronti dell’Istituzione, un’attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l’universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.
  3. Il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
    1. gli indirizzi;
    2. gli accordi di programma;
    3. il bilancio;
    4. i programmi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
    5. il conto consuntivo
  4. La Giunta Comunale approva, quale atto fondamentale, la dotazione organica dell’Istituzione.

 

Capo II – ORGANI


Art. 5
(Organi)

  1. Sono organi dell’Istituzione:
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • il Direttore.
  1. Essi sono nominati dal Sindaco sulla base di quanto previsto dallo Statuto Comunale.
  2. Durano in carica per un periodo corrispondente a quanto previsto dall’art.64 dello Statuto e esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori.
  3. La durata degli organi si intende automaticamente adeguata alle eventuali modifiche dello Statuto Comunale.

 

Art.6
(Consiglio d’Amministrazione: Nomina)

  1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente; in esso dovranno trovare rappresentanza entrambi i sessi.
  2. La nomina del Presidente e del Consiglio viene effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
  3. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale tra persone che hanno i requisiti per la eleggibilità a Consigliere Comunale, in possesso di comprovare esperienze e competenze nella gestione dei Servizi Socio-Assistenziali.
  4. La selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche della carica da conferire e le professionalità richieste.
  5. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono determinati dalla deliberazione consiliare che approva l’avviso pubblico.
  6. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.
  7. Non possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione:
    1. il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;
    2. coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Assessori, Consiglieri Comunali, Circoscrizionali e di Revisori dei Conti;
    3. dipendenti del Comune;
    4. i componenti del Comitato Regionale di Controllo;
    5. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con l’Istituzione;
    6. coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
  8. I singoli Consiglieri vengono sostituiti dal Sindaco nei casi di morte e dimissioni entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento. A tale scopo il Presidente o chi legalmente lo sostituisca ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco le vacanze dalla carica.
  9. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati per qualsiasi ragione dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7
(Consiglio – Compiti)

  1. Al Consiglio d’Amministrazione competono gli atti di carattere generale riguardante l’organizzazione interna e la gestione dei servizi.
  2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
    1. proporre annualmente il programma delle attività con la indicazione delle direttive operative per l’esercizio dei servizi, gli standard di erogazione, i risultati da raggiungere, la quantità e la qualità delle risorse necessarie, la dotazione organica, nonché la misura delle tariffe e delle rette da applicare; il programma di attività sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale contestualmente all’adozione del bilancio preventivo del Comune;
    2. nominare il Direttore della Istituzione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10;
    3. dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali;
    4. regolare il funzionamento dell’Istituzione mediante l’adozione di atti di organizzazione interna.
    5. approvare, nell’ambito dei programmi e degli indirizzi comunali, progetti e interventi alla esecuzione dei quali provvede il Direttore;
    6. prendere atto dell’ammissione degli anziani e delle altre tipologie di utenti ai servizi della Istituzione, così come previsto dalla delibera C.C. n.20 del 15.01.1999;
    7. approvare il bilancio preventivo di dettaglio come da art. 16 comma 3;
    8. deliberare, nell’ambito dell’intervento, lo storno di fondi tra un capitolo di spesa esuberante di disponibilità e capitoli insufficienti;
    9. proporre ai competenti organi deliberativi comunali le variazioni di bilancio che comportino modificazioni agli stanziamenti previsti nel bilancio del Comune;
    10. approvare la relazione consuntiva della gestione svolta da allegarsi ai conti consuntivi comunali;
    11. proporre accordi di programma con ASL e altri soggetti pubblici aventi per oggetto il raggiungimento degli scopi assistenziali di competenza; tali accordi sono da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
    12. assicurare la partecipazione degli utenti, dei rappresentanti delle famiglie e delle Associazioni alle varie fasi della programmazione e gestione dei servizi secondo regolamenti interni
    13. mantenere e favorire le relazioni sindacali sui problemi generali dell’Istituzione con le organizzazioni maggiormente rappresentative.

     

Art. 8
(Disciplina delle adunanze)

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione e il Direttore possono proporre l’inserimento di punti all’ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso.
  2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei suoi membri, il Direttore, ovvero il Sindaco. E’ tenuto altresì a riunire il Consiglio su richiesta di 15 utenti o di familiari in loro rappresentanza, inserendo all’ordine del giorno almeno le questioni richieste che devono rientrare tra i compiti del Consiglio di Amministrazione. Il primo firmatario della richiesta ha diritto di partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esporre e chiarire l’oggetto della richiesta.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di temporanea assenza o di impedimento ne assume la funzione il Consigliere dallo stesso delegato e in sostituzione di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età.
  4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Sindaco o Assessore delegato possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere inoltre alle proprie sedute altre persone non appartenenti al Consiglio, senza diritto di voto.
  5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  6. Alle sedute partecipa il Direttore con facoltà di espressione di parere tecnico sulle questioni in discussione.
  7. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di segretario.
  8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal Direttore.
  9. I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive possono essere proposti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso, per la decadenza da dichiararsi dal Sindaco.

     

Art. 9
(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta l’Istituzione e vigila sul suo andamento, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l’o.d.g..
  2. Semestralmente redige ed invia al Sindaco una relazione sull’andamento dell’Istituzione, con particolare riferimento agli aspetti gestionali e finanziari.
  3. Con la medesima periodicità il Consiglio Comunale, per il tramite delle Commissioni competenti in materia, invita il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad una audizione.

 

Art. 10
(Direttore)

  1. Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il C.d.A., fra i dirigenti dell’Amministrazione Comunale oppure fra figure esterne sulla base di comprovate esperienze e competenze nel settore dell’organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali.
  2. Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetto ai dettami della normativa generale in materia.
  3. In caso di assenza del Direttore, le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Dirigente comunale designato dal Sindaco.
  4. Il compenso da corrispondere al Direttore viene determinato all’atto della nomina e non può comunque superare la retribuzione lorda, comprensiva di indennità ed accessori corrisposta alle qualifiche dirigenziali del Comune.
  5. Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed all’efficienza dell’Istituzione.
  6. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione della Istituzione.
    A questo fine:
    • dispone del personale assegnato all’Istituzione, adottando altresì provvedimenti di mobilità interna, concedendo permessi, congedi, aspettative, secondo le norme del Contratto Nazionale, del Contratto Decentrato e del Regolamento Comunale di organizzazione
    • sovraintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive impartite dal Presidente all’attività amministrativo-contabile della Istituzione per quanto riguarda l’attuazione dei compiti istituzionali, dando altresì esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
    • provvede con propria determinazione alle spese necessarie per il normale funzionamento della istituzione;
    • esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.
  7. Spetta altresì al Direttore:
    • intervenire nella stipula dei contratti, nelle varie forme previste dalla legge;
    • partecipare con voto consultivo alle sedute del C.d.A. con diritto a far inserire nel verbale le sue dichiarazioni;
    • emettere gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione, con l’esclusione di quelli di cui al successivo Art. 26;
    • adottare i provvedimenti di liquidazione di spese fisse, nonché di spese derivanti da legge, da contratti e da deliberazioni, nei limiti degli impegni assunti;
    • adottare gli atti che lo Statuto e i Regolamenti Comunali riservano ai dirigenti;
    • partecipare alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata di livello comunale che prevede apposita sezione per quanto attiene il personale dell’Istituzione.
  8. Per i contratti di fornitura, servizi e somministrazione qualora i beni e le prestazioni da acquisire siano simili a quelle necessarie al Comune le relative gare possono essere esperite direttamente dal Comune in nome e per conto di entrambe le Amministrazioni laddove una maggior quantità di beni e servizi sia suscettibile di comportare migliori prezzi.
  9. Gli atti di competenza del Direttore non sono soggetti ad avocazione da parte del Presidente dell’Istituzione, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
  10. Le determinazioni del Direttore costituiscono l’atto di impegno relativo a competenze gestionali. Esse sono classificate cronologicamente, pubblicate e raccolte in copia sia presso l’Istituzione che presso la Segreteria del Comune.

Art. 11
(Gettoni ed indennità)

  1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un gettone di presenza per le sedute del Consiglio pari a quello fissato per i Consiglieri Comunali. Compete al Presidente un'indennità di carica nella misura deliberata per gli Assessori Comunali.
  2. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per missioni e attività di istituto, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per i membri del Consiglio Comunale.
  3. Le indennità e i rimborsi spese sono a carico dell'Istituzione.

     

CAPO III


Art. 12
(Dotazioni)

  1. Le dotazioni della Istituzione consistono in:
  • beni mobili – immobili
  • personale
  • risorse finanziarie

Art. 13
(Beni)

  1. All’atto della costituzione il Comune pone a disposizione della Istituzione i beni necessari per lo svolgimento delle attività inizialmente previste.
  2. Contestualmente all’approvazione degli indirizzi di cui all’art. 4 l’Amministrazione Comunale indica e assegna gli ulteriori beni necessari ed idonei per eventuali potenziamenti e accrescimento dei servizi.

     

Art. 14
(Personale)

  1. Il personale dell’Istituzione possiede lo stato giuridico del restante personale del Comune.
  2. Spetta al Direttore, con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi, presentare al Consiglio di Amministrazione la proposta di dotazione organica; la stessa, approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta alla Giunta per l'approvazione unitamente alla dotazione organica del Comune. Nel formulare tale proposta il Consiglio di Amministrazione verifica annualmente la coerenza della dotazione con il piano programma e con le risorse disponibili in bilancio.
  3. Spetta al Servizio Personale del Comune svolgere attività di supporto amministrativo al fine di assicurare l’esecuzione delle determinazioni dell’Istituzione in materia di personale.

 

Art. 15
(Risorse finanziarie)

  1. Le risorse per fronteggiare i servizi dell’Istituzione sono determinate in base a:
    1. rette provenienti dai servizi erogati;
    2. proventi per servizi resi per disposizione di autorità sanitarie;
    3. integrazioni comunali ordinarie corrispondenti alla rendita di beni già facenti parte del patrimonio delle disciolte Opere Pie;
    4. integrazioni straordinarie del Comune;
    5. eventuali interventi finanziari di enti pubblici e terzi.
  2. Restano acquisite al Comune le donazioni e le cessioni di beni stabiliti a fronte dei quali il Comune si fa carico del pagamento o dell’integrazione della retta in favore dell’assistito avente causa.
CAPO IV – CONTABILITA’ E FINANZE


Art. 16
(Bilancio, gestione contabile e finanziaria e rendiconto)

  1. Il regime contabile dell’Istituzione è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune.
  2. Annualmente il Comune previa approvazione del programma di cui all’art. 7 comma 2 lettera a) e a seguito di approvazione del Bilancio preventivo, comunica al Consiglio di Amministrazione i fondi di Bilancio (in entrata ed in uscita) con l’importo degli stanziamenti destinati all’attività dell’Istituzione.
  3. Nell’ambito delle assegnazioni come sopra disposte il Consiglio di Amministrazione predispone un bilancio di dettaglio nel quale le risorse e gli interventi vengono articolati in capitoli. Eventuali proposte di variazione di bilancio devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale.
  4. La determinazione di spesa e i decreti di liquidazione saranno emessi dal Direttore dell’Istituzione previa costante verifica per limiti finanziari previsti nei singoli capitoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di contabilità.
  5. Il Consiglio di Amministrazione curerà una relazione consuntiva della propria gestione da allegarsi ai conti consuntivi comunali.
  6. I provvedimenti di spesa costituiti dalle deliberazioni del Consiglio o dalle determinazioni del Direttore nonché gli atti di liquidazione del Direttore sono soggetti al visto del responsabile del Servizio Finanziario della Istituzione il quale dispone, ove tutto sia in regola con norme di legge e regolamenti, l’emissione del mandato di pagamento.
  7. I provvedimenti di entrata sono soggetti al visto del responsabile del Servizio Finanziario della Istituzione che dispone l’emissione degli ordinativi di incasso.

Art. 17
(Servizio interno di economato e di cassa)

  1. L’Istituzione può costituire un servizio di economato e di cassa interno, con proprio atto regolamentare da approvare dal Consiglio di Amministrazione.

    Art. 18
    (Spese in economia)

    1. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, determina la natura e il limite massimo delle spese che potranno farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento, l'urgente provvista di materiali e le riparazioni non eccedenti la normale manutenzione dei beni immobili e mobili in dotazione.
    2. All’effettuazione delle spese provvede il Direttore con le modalità stabilite nel comma precedente

      Art. 19
      (Adempimenti)

      1. Entro il 30 di ogni mese di giugno, in coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale e in particolare dell’Assessorato ai Servizi Sociali, il Consiglio di Amministrazione propone i programmi d’intervento per l’anno successivo, stima l’ammontare delle risorse finanziarie di personale e i mezzi necessari per l’attuazione dei programmi medesimi.
      2. Tali atti vengono trasmessi tempestivamente al Comune per la loro approvazione contestualmente all’adozione del Bilancio Comunale.

      Art. 20
      (Attività contrattuale)

      1. L’Istituzione osserva nella sua attività contrattuale e negoziale le norme a carattere generale e i regolamenti del Consiglio in materia di contratti, di contabilità, di incarichi e di organizzazione del personale.
      2. L'Istituzione, in via generale, si avvale degli elenchi dei fornitori di beni e servizi in dotazione presso il Comune di Jesi.
      3. La funzione di ufficiale rogante nei contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l’Istituzione è parte può essere svolta dal Segretario generale del Comune.

      Art. 21
      (Revisione dei Conti e controllo interno)

      1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune svolge, nei confronti della Istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità
      2. Il Collegio dei Revisori si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente del Collegio, su invito del Presidente o del Direttore della Istituzione o su invito del Sindaco.
      3. Il compenso per le prestazioni rese dai Revisori dei Conti fa carico al Bilancio Comunale.
      4. L’Unità Programmazione e controllo interno del Comune esplicherà le sue funzioni anche nell’ambito dell’Istituzione.

       

      CAPO V – CONTROLLI

      Art. 22
      (Controllo sugli atti)

      1. Le votazioni sono sempre palesi, tranne quelle riguardanti le persone.
      2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
      3. Coloro che prendono parte alla votazione dichiarando di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
      4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo statuto del Comune per il Sindaco e per gli Assessori Comunali. Il divieto comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
      5. Le deliberazioni del C.d.A. possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, vengono esposte per 15 giorni all’Albo dell’Istituzione e nel contempo inviate in copia al Comune.
      6. Qualora la Giunta, anche su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, ravveda vizi di illegittimità o la mancata corrispondenza ai programmi e indirizzi fissati dall'Amministrazione Comunale invita il C.d.A. a sospendere l’esecuzione di esse in attesa dell'esame in merito della Giunta.

      Art. 23
      (Controllo sugli organi)

      1. Il Consiglio e il Presidente possono essere revocati con motivati provvedimenti del Sindaco per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune.
      2. Il Sindaco dichiara la decadenza del Presidente e dei Consiglieri laddove questi abbiano perso i requisiti per l’eleggibilità.

       

      CAPO VI – REGOLAMENTI

      Art. 24
      (Regolamenti)

      1. Con riferimento alle funzioni attribuite, il Centro Servizi Sociali formula proposte e cura l'attuazione degli atti generali, dei regolamenti e degli atti di indirizzo deliberati dal Comune.
      2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare gli atti generali relativi alla sua organizzazione interna e alle modalità gestionali dei servizi da essa espletati.

         

         

        CAPO VII – RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI ED ENTI ESTERNI

      Art. 25
      (Rapporti con il volontariato)

      1. L’Istituzione intrattiene rapporti privilegiati con il volontariato, instaurando forme di collaborazione tese a valorizzarne il ruolo di risorsa sociale.
      2. Stimola iniziative di coinvolgimento di formazione e di messa a rete delle varie forme di volontariato.

       Art. 26
      (Accesso all’informazione e agli atti)

      1. All’Istituzione si applicano le norme sull’informazione e l’accesso agli atti valevoli, ai sensi del Regolamento Comunale, per le restanti strutture del Comune.

      Art. 27
      (Gestione di servizi per altre Amministrazioni)

      1. L’Istituzione è legittimata alla gestione di servizi sociali per conto di altre Amministrazioni Pubbliche, tramite la stipula di rapporti convenzionali ex art. 24 della Legge n. 142/90, approvate dal Consiglio Comunale.
      2. Le convenzioni dispongono nei dettagli le modalità operative per l’esercizio e la gestione dei compiti e dei servizi affidati.
      3. Dispongono, altresì, in merito al concorso degli enti convenzionati agli oneri di produzione dei servizi, curando che gli stessi vengano calcolati secondo parametri prestabiliti ed adeguati, diretti alla loro oggettiva e proporzionale ripartizione, nonché sulle modalità di accertamento e garanzia delle rispettive obbligazioni.

       

       

      CAPO VICAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

      Art. 28
      (Entrata in vigore)

      1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’esame favorevole da parte del Comitato Regionale di Controllo.
      2. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione e il presidente rimangono in carica per la durata della vigente legislatura e sino all’insediamento del nuovo Sindaco.

         

Regolamento dell'Istituzione "Centro Servizi Sociali"

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