[^] Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani | Comune di Jesi

Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani


  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2015


Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità
1 - Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:
introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l’aspetto paesaggistico e quello sociale;
costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l’abbandono all’improprio utilizzo o al vandalismo;
favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l’opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell’infanzia;
orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose dell’ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
consentire un’integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2 - I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3 - In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2 – Individuazione delle aree ortive
1 - La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.
2 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all’art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 – Assegnazione dei lotti
1 - L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
l’Ufficio Comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall’Amministrazione Comunale, predispone con cadenza triennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
l'Ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale.
2 - Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:
i propri dati anagrafici;
la residenza;
di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Jesi o di altro comune della Vallesina, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola;
il consenso al trattamento dei dati personali.
3 - Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all’Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.
4 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.
5 - L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art.4 – Aventi diritto
1 - Hanno diritto all’assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Jesi che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Jesi o altro Comune della Vallesina, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.
2 - Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.
3 - Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
4 - L’Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.
5 - L’Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell’esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.
6 - L’Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l’assegnazione di un’area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l’Amministrazione sostiene o che utilizzino l’ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.
In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l’associazione o l’ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all’intera realizzazione dell’insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione
1 - L'assegnazione ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
3 - Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
4 - In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all’Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all’Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.
5 - Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell’area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell’assegnazione originariamente previsti.
6 - In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l’orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
7 - In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali
1 - Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione.
2 - E’ prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l’assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 7 – Riscossione del canone
1 - Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Jesi tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8 – Gestione delle aree ortive e vigilanza
1.- Gli orticoltori riuniti in assemblea debbono individuare tra di essi il responsabile di area ortiva, colui che dovrà interagire con l’ufficio comunale competente per i problemi attinenti la gestione ed al quale competerà di svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto del Regolamento d’uso dell’area ortiva, sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive.
Solo il responsabile di area ortiva può interagire con l’ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell’area.
2 - La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione
1 - L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2 - L’Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
3 - La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;
contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
violazione di uno dei divieti di cui al successivo Art. 12.

Art. 10 – Manutenzione straordinaria
1 - La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Jesi. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni.
2 - Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell’esercizio finanziario.

Art. 11 – Obblighi degli assegnatari
1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell’area ortiva;
segnalare all’ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
esibire il proprio documento di identità e copia dell’atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

Art. 12 – Divieti agli assegnatari
1 - Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell’area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione;
di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
di erigere manufatti;
di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica.

Art. 13 – Norme finali e transitorie
1 - Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28.01.2013.
2 - In sede di prima applicazione del Regolamento, coloro che sono già assegnatari di orti, li abbiano condotti regolarmente e siano in regola con i pagamenti del canone, sono invitati per iscritto dagli uffici comunali a manifestare la loro volontà di rinnovo ed avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti.
3 - L’Amministrazione Comunale si impegna a smantellare l’area ortiva in zona industriale, lungo via Karl Marx attraverso il trasferimento graduale e totale degli attuali assegnatari nelle aree ortive di nuova realizzazione, riservando loro una quota parte dei nuovi lotti.
4 - Il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n.11 del 05.02.2015 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.


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