[^] Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici | Comune di Jesi

Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 26/06/2009 
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 18/12/2017

Titolo I 
Toponomastica

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Jesi tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile della città.
2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell’assegnazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica.
3. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.

Art. 2
Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T.

1. E’ compito esclusivo dell’Amministrazione Comunale l’attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
3. Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell’ufficio toponomastica e numerazione civica.
4. Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l’aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati georeferenziati vanno previste all’interno del Sistema Informativo Territoriale.
5. È compito dell’Ufficio toponomastica e numerazione civica studiare e proporre all’esame della Giunta Comunale l’aggiornamento dell’onomastica stradale.
6. E’ altresì compito del suddetto ufficio predisporre gli elaborati relativi all’attribuzione dell’onomastica stradale, l’attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell’onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell’apposita banca dati. L’ufficio toponomastica e numerazione civica cura inoltre la posa in opera delle tabelle e delle targhe;
7. Gli Uffici comunali preposti alla gestione del territorio, dei lavori pubblici e della viabilità, trasmettono all’Ufficio toponomastica e numerazione civica la documentazione utile per l’individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.
8. Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica.
9. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all’apposizione delle tabelle e delle targhe potranno essere affidate a soggetti esterni all’Amministrazione fermo restando l’attività di coordinamento e controllo in capo all’ufficio toponomastica e numerazione civica.

Art. 3
Toponimo Stradale - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Jesi all’infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico, o più precisamente da un “indirizzo”.
2. Più in generale, il toponimo stradale comunale individua un’area del territorio comunale dove, oltre all’area specificatamente adibita alla circolazione, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate: può quindi avvenire che l’area denominata in un dato modo corrisponda o alla sola area stradale o ad un’area stradale con una o più aree a verde pubblico, o/e una o più aree a parcheggio, etc.
3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
4. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
5. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale e procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell’attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
6. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l’attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 4
Stradario - Banca dati toponomastica e cartografia comunale S.I.T.

1. Lo stradario contiene l’elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione mappa mediante strumenti GIS.
2. Compete all’ufficio toponomastica e numerazione civica l’inserimento e l’aggiornamento dello stradario con l’elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici.
3. Le specifiche tecniche sulla rappresentazione del dato saranno definite in apposito atto dirigenziale.

Art. 5
Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati – Viabilità e interventi pubblici

1. Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all’Ufficio toponomastica e numerazione civica.
2. Compete all’Ufficio toponomastica e numerazione civica l’attivazione dei procedimenti amministrativi inerenti le proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelle inerenti l’assegnazione dei numeri civici esterni ed interni secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6
Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento

1. Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).
2. In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.
3. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
4. Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923). In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Art. 7
Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

1. Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell’ambito di zone territorialmente definite.
2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.
3. È da evitare l’attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo,onde eliminare possibili confusioni.
4. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e alle attività ivi installate.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata sull’apposita targa anche la denominazione precedente.
6. Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo – parchi gioghi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.) seguendo in linea generale gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.
7. Le informazioni sul toponimo relative a questo tipo di strutture sono implementate nelle varie banche dati rispettando lo strato informativo di pertinenza (esempio: la denominazione di un teatro dovrà aggiornare lo strato informativo edifici; quello di un parco lo strato informativo del verde pubblico).

Art. 8
Commissione per la toponomastica

1. E’ istituita con compiti consultivi e di proposta la Commissione toponomastica. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e resta in carica per l’intera durata dello stesso. Essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.
2. La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Jesi e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni rispetto all’identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi tradizionalmente nella tradizione orale.
3. Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale.
4. Tutte le proposte di denominazione sono valutate dalla Commissione, che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale.
5. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, di edifici e di altri luoghi pubblici, corredate dal profilo biografico dell’onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, previo parere della Deputazione di Storia Patria o – ove questa manchi – della Società Storica locale o regionale, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l’art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

Art. 9
Composizione Commissione –funzionamento

1. La Commissione è composta da un numero di massimo 10 membri, di cui comunque 3 designati dai capigruppo consiliari di minoranza e 3 designati dai capigruppo consiliari di maggioranza, scelti tra soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, purché esperti in storia e cultura locale. Sono componenti di diritto della Commissione gli Assessori ai Servizi Demografici, alla Cultura, alla Polizia locale ed il Sindaco, o suo delegato, che la presiede.
2. Il personale dell’ufficio toponomastica e numerazione civica svolge funzioni di segreteria della commissione.
3. Il suddetto ufficio predispone altresì gli atti da sottoporre all’esame della commissione per l’intitolazione delle nuove aree di circolazione, luoghi, spazi pubblici, ecc.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.
7. Ai componenti della commissione non è riconosciuto nessun compenso.

Art. 10
Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d’ufficio.
2. Le richieste di denominazione, possono essere avanzate da: Commissione toponomastica, Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della giunta Comunale, Consigli di Circoscrizione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
3. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.
4. Le richieste si raccolgono presso l’Ufficio toponomastica e numerazione civica.
5. Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.
6. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.
7. L’Ufficio toponomastica e numerazione civica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all’inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.
8. Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione. L’Ufficio toponomastica e numerazione civica attingendo dall’apposito elenco costituito a seguito delle richieste istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l’attribuzione della denominazione all’area di circolazione.

Art. 11
Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l’onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Ove possibile la targa indicante l’onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l’onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l’avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).
5. Le targhe vanno poste all’inizio, alla fine dell’area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

Art. 12
Variazioni dell’onomastica

1. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
2. Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazione di toponimi di circolazione esistenti, l’ufficio toponomastica e numerazione civica comunicherà le variazioni o attiverà sistemi telematici di interscambio con tutti i soggetti e gli uffici e servizi pubblici interessati interni ed esterni all’Ente.
3. L’ufficio anagrafe provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.
4. La modifica della denominazione di un’area di circolazione deve essere ampiamente motivata e in via prioritaria può essere effettuata solo in presenza di variazioni urbanistiche o per revisione generale in occasione di eventi censuari.
5. Restano a carico del Comune tutte le spese sostenute da privati o dalle attività economiche per l’aggiornamento di atti e documenti derivanti dalla variazioni stesse.

 

Titolo II 
Numerazione civica

 

Art. 13
Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.
Sono pertanto da considerare accessi su strada:
a.gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
b.la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l’accesso alle aree retrostanti;
c.le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
d.porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all’area di viabilità.
2. Non tutti gli accessi su strada rilevati dalla Carta Tecnica Comunale e gestiti nelle banche dati geografiche del SIT sono soggetti all’attribuzione della numerazione civica.
3. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R 223/1989 è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo + numero civico).
5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
a.sono diretti quando dall’apertura su strada si accede direttamente all’immobile o immobili interessati.
b.sono indiretti quando dall’area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 14
Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna interessa gli accessi che da aree di circolazione conducono direttamente o indirettamente verso aree nelle quali insistono residenze, esercizi di attività, uffici ecc.
2. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche quando vi siano situazioni che vedono la presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (campi nomadi attrezzati con caravans) o con attività economiche che prevedano la registrazione in appositi albi, purché siano recintate e provviste di un accesso all’area di circolazione.

Art. 15
Numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l’abitazione cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l’esercizio cioè uno o più vani funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività economica (ufficio e simili).
2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso “indirizzo” (definizioni di cui all’art. 47 capo VIII D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989).
3. In particolare, nel caso caratterizzato da uno o più fabbricati/edifici condominiali, ognuno di essi potrà essere caratterizzato da un “accesso interno” che rappresenta l’ingresso del fabbricato/edificio, relazionato alla numerazione civica esterna.

Art. 16
Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

1. La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 – D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – Istruzioni per l’ordinamento ecografico allegate al volume ISTAT “Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - Circolari) mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l’identità dei luoghi.
2. La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè a quelli che dall’area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l’accesso all’unità ecografica semplice si apre sull’area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc.
3. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un’altezza variabile di circa due metri e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell’immobile.
4. In particolare, all’interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:
(a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all’altro.
(b) Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo alla zona centrale;
(c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall’incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).
(d) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell’area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
5. La numerazione della case all’esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

Art. 17
Numerazione civica esterna, procedimento per la richiesta

1. E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n.380/2001), di richiedere l’attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
2. L’obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
3. E’ altresì obbligatorio comunicare la variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione di numeri civici sia esterni che interni.
4. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio toponomastica e numerazione civica e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e sul sito web.
5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione preferibilmente in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali.
6. In caso di interventi di particolare complessità (attuazione aree di trasformazione P.R.G, Piani Attuativi ecc.), comportanti la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l’eventuale realizzazione di infrastrutture interne al comparto (viabilità interna, parcheggi e aree a verde), l’Ufficio toponomastica e numerazione civica su segnalazione dell’ufficio pianificazione, programma l’attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell’ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione.
7. Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con il soggetto attuatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l’attuatore deve comunicare tempestivamente all’Ufficio toponomastica e numerazione civica qualsiasi variazione (varianti ecc,) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.
8. Sulla base del piano così realizzato, l’interessato può richiedere all’Ufficio toponomastica e numerazione civica la prenotazione di uno o più numeri civici. La procedura viene effettuata con richiesta e risposta scritta, risposta comunque non impegnativa rispetto all’attribuzione formale, da effettuarsi successivamente, ad ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma.
9.Con apposti atti dirigenziali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, verranno definite la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 18
Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri

1. A seguito dell’apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.
2. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Art. 19
Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna composta da lettere e numeri arabi.
2. La lettera identifica l’apertura nell’edificio (accesso diretto sulla corte o sulla scala), il numero arabo l’unità ecografica semplice.
3. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici
a.ogni qualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);
b.alla creazione di una nuova unità ecografica, sia che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall’area di circolazione che l’utilizzo di uno esistente.
4. L’attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale la cui agibilità venga rilasciata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica, che costituisce l’unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell’ente.
6. La registrazione delle suddette informazioni, che comporta contestualmente il rilascio di apposita certificazione da consegnare al costruttore con la pratica di agibilità, rappresenta il momento in cui il dato viene ufficializzato agli altri uffici comunali che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.
7. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle suddette informazioni tra gli uffici comunali
8. Per gli edifici la cui agibilità sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno adottati successivi progetti di bonifica come previsto dall'Art. 26;
9. Con apposti atti dirigenziali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, verranno definite negli uffici interessati le procedure, la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 20
Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico operative per l’attribuzione della numerazione civica interna dovranno tener conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
2. Con appositi atti dirigenziali da assumersi entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento verranno dettate le modalità operative e tecniche per l’attribuzione della numerazione civica interna.
3. L’ufficio toponomastica e numerazione civica provvederà, contestualmente al rilascio dell'agibilità, a certificare la numerazione civica esterna/interna al proprietario e/o richiedente.
4. Il richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento di detta certificazione,dovrà provvedere all’apposizione delle targhe di numerazione civica esterna ed interna secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 24 del presente regolamento.
6. L’Ufficio toponomastica e numerazione civica predispone periodici controlli per verificare l’applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità si provvederà a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni di cui al comma precedente.

Art. 21
Banca dati toponomastica e numerazione civica – integrazione

1. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica.
2. La suddetta banca dati è l’unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell’ente.
3. Il contenuto informativo della banca dati toponomastica e numerazione civica viene automaticamente condivisa con i servizi anagrafe, tributi e commercio.
4. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle informazioni tra gli uffici suddetti estendendo tale automatismo anche ad altri uffici comunali.

Art. 22
Banca dati Anagrafe immobiliare e dato toponomastico

1. Per anagrafe immobiliare si intende una banca dati relativa agli immobili presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.), può inoltre contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi (es.: tipologie costruttive, prestazioni energetiche ecc.).
3. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell’anagrafe immobiliare.
4. Il popolamento con il dato toponomastico delle banche dati toponomastica, anagrafe immobiliare e del database geografico del SIT avviene al termine dell’istruttoria per l’attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
5. L’inserimento del dato attiva meccanismi di replica o di notifica dello stesso verso le procedure di altri uffici. Tutti gli uffici comunali debbono obbligatoriamente gestire le loro procedure attraverso il dato toponomastico associato all’unità ecografica.

Art. 23
Caratteristiche delle targhette ed oneri

1. I numeri civici sia interni che esterni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte sono definiti con appositi atti dirigenziali e nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio.
2. Compete al Comune la fornitura e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica esterna.
3. Il Comune, a norma dell’Art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell’immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
a) ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l’acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.
b) tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario provvederà al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.
4. Compete al proprietario l’acquisto e l’apposizione della targhetta con il numero civico interno entro trenta giorni dall’assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
5. In caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune addebitando al proprietario i costi relativi.
6. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all’apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

 

Disposizioni finali

 

Art. 24
Sanzioni e misure ripristinatorie

1. E’ vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.
2. Nel caso di possibilità d'accesso ad una unita' ecografica da un percorso diverso da quello principale, con origine da un'altra area di circolazione, è fatto divieto di apporre su quest'ultima il numero civico relativo all'immobile in questione.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell’avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come elevata dall’art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131.

Art. 25
Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Art. 26
Norme transitorie

1. Gli strumenti attuativi previsti nel presente regolamento, da adottarsi da parte dei dirigenti competenti in materia, debbono essere completati ed emanati entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso.
2. Fino all’emanazione degli strumenti attuativi, si applicano le disposizioni ed i criteri generali del presente regolamento per quanto attiene la numerazione esterna ed interna.
3. In considerazione della presenza di situazioni anomale esistenti sul territorio e relative a numerazione civica esterna ed onomastica, dovranno essere posti in essere progetti di bonifica propedeutici alla revisione obbligatoria prevista in occasione del prossimo censimento generale della popolazione.
4. E’ demandata all’Amministrazione Comunale in relazione alle risorse interne ed esterne all’Ente l’attivazione di progetti finalizzati all’attribuzione della numerazione civica interna per le unità ecografiche semplici preesistenti all’entrata in vigore del presente regolamento. 5. Tali progetti finalizzati alla costruzione dell’anagrafe immobiliare potranno essere realizzati in forma parziale o totale in concomitanza del prossimo censimento generale della popolazione.

Art. 27
Entrata in vigore

1.Il presente regolamento diverrà esecutivo nei tempi e nei modi previsti dall’Art. 84 comma 2 del vigente statuto comunale.

Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

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