[^] Regolamento per interventi edilizi minori (manufatti pertinenziali) | Comune di Jesi

Regolamento per interventi edilizi minori (manufatti pertinenziali)

Allegato al Regolamento Edilizio Comunale

  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 13/03/2009
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 02/05/2011
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 28/07/2014
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.  82 del 28/07/2017

PREMESSA

La installazione di piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini o orti, è una esigenza sempre più diffusa presso la cittadinanza e non è sempre chiaro se questi debbano o meno essere considerati delle vere e proprie costruzioni.
Per fornire all'utenza uno strumento normativo è stato predisposto il presente regolamento, che disciplina alcuni interventi edilizi minori, quali le pertinenze ed i manufatti per esigenze temporanee, facendo in tal modo chiarezza su quali siano i manufatti che vanno considerati delle “costruzioni” e quali invece non devono essere considerati tali.
Il Regolamento disciplina una serie di interventi edilizi minori, per la realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di “pertinenza”, quali piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni.
Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), quando rispettano le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate per ogni singola tipologia e quando, nel caso di manufatti pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è comunque inferiore al 20% di quello del fabbricato principale o della porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza.
Non essendo considerati “costruzione”, possono pertanto essere realizzati, in tutte le zone di PRG, previa presentazione al Comune di idoneo titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa in materia edilizia, attualmente rappresentato dalla “Comunicazione di inizio lavori asseverata” (C.I.L.A.), così come regolamentata dall’articolo 6-bis del citato DPR 380/2001.
Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenza di abitazioni o come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola, regolamentata da apposita normativa.
Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio.


Art. 1 – Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze
Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:
- non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
- non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
- non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;- dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa;
- non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;
- nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
- per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all’edificio principale;
- ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;- non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
- non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione;
- dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di codice civile per quanto attiene in particolare le distanze delle costruzioni fatto salvo l’accordo tra confinanti.


Art. 2 – Atti autorizzativi e normative di riferimento
La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come “interventi di nuova costruzione”, non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire, ma a “Comunicazione di inizio lavori asseverata” (C.I.L.A.),
come precisato nei successivi articoli del presente Regolamento.
La documentazione da allegare alla C.I.L.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della stessa.
I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge, fra cui il Regolamento Edilizio ed il D.P.R. n. 380/2001.
I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.
Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative in relazione allo specifico tipo di intervento comprese quelle riferite alla sicurezza delle costruzioni.


Art. 3 - Inserimento delle pertinenze nel contesto
Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. Non sono ammessi manufatti pertinenziali nel nucleo storico, individuato nelle zone A1 ed A2 del Piano Particolareggiato di Recupero della Città Storica, fatta eccezione per quelli da realizzare sulle corti private degli edifici quando risultino non visibili o non direttamente in relazione con spazi pubblici. All’interno della città storica nella realizzazione dei manufatti pertinenziali è necessario far riferimento alle Norme Prestazionali, allegate alle NTA del Piano suddetto, per quanto riguarda l’uso dei materiali.
Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato.
Pertanto nella C.I.L.A. dovrà essere specificato se l’intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato condominiale.
Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali la C.I.L.A. dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.


Art. 4 – Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio di edifici esistenti
I manufatti di seguito specificati sono considerati “pertinenza” quando rispettano le seguenti prescrizioni, dettagliatamente specificate per ogni singola tipologia:
- ai sensi dell’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001, il volume complessivo delimitato dalle strutture dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza;
- quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all’intero edificio e ogni intervento deve avere il nulla osta di tutti i condomini;
- possono essere installati più manufatti per ogni unità abitativa, purché il volume complessivo rientri nel 20% sopra specificato e a condizione che si realizzi non più di un manufatto per ogni tipologia di cui al presente regolamento.
- i manufatti devono essere in ogni caso fisicamente individuabili ed essere distanziati tra loro di almeno 1 metro.
I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono considerati “interventi di nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.
Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, locali contatori e simili, destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 3,00 mq ed altezza non superiore a quella della recinzione più vicina.

4.a - Serre da giardino
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della C.I.L.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati residenziali e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni:
- superficie coperta max= 12 mq
- altezza max esterna= m 2,90.
L’installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli edifici.

4.b - Gazebo
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della C.I.L.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati “gazebo” quando sono a servizio della residenza.
Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- h. max esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = m 2,60;
- superficie coperta max = mq 12,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, può essere invece coperta con materiali di facile smontaggio, adeguati al contesto.
- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici;
- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 24,00.

4.c – Pergolato
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della C.I.L.A., i manufatti denominati “pergolati” posti in aderenza a pareti dell’edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali) ed a servizio della residenza, con funzione di abbellimento degli edifici principali.
Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- h. max esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = m 2,60 salvo maggiore altezza strettamente necessaria per garantire il mantenimento delle aperture esistenti sulle pareti a cui viene addossato il manufatto;
- superficie coperta max = mq 12,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, salvo che per le murature esterne dell’edificio già esistenti; può essere invece coperta con materiali di facile smontaggio, adeguati al contesto.
- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici;
- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 24,00.

4.d - Box in legno per ricovero attrezzi da giardino
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della C.I.L.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni denominati “box in legno per ricovero
attrezzi da giardino”.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- superficie lorda massima pari a 8,00 mq;
- altezza massima misurata nel punto di massima sporgenza della struttura non superiore a m 2,40;
- installazione, possibilmente, nei retro degli edifici.

4.e - Tettoia per ricovero autovetture
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della C.I.L.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati “tettoia per ricovero
autovetture”.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- è consentita la installazione di una tettoia per ogni unità immobiliare abitativa;
- h. max esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = m 2,60;
- superficie coperta max = mq 12,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;
- la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto;
- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici;
- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 24,00.
Non costituisce invece pertinenza con consistenza volumetrica, quindi non soggetta al limite volumetrico di cui all'art. 4 ed ai limiti di superficie coperta di cui al presente articolo, fermo restando il limite di altezza di ml 2,60 sopra indicato, la copertura con manufatti tipo “pensilina” degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici residenziali. In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con materiali di facile smontaggio. Tale “pensilina” non è ammessa nel nucleo storico e in territorio rurale.

4.f – Autorimesse pertinenziali in territorio rurale
Fermo restando il limite volumetrico di cui all’art. 4, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della C.I.L.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- è consentita la realizzazione di una struttura aperta non tamponata per ogni edificio principale;
- h. max esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura = m 3,00;
- superficie coperta massima inferiore a mq 35,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- forma rettangolare compatta e copertura a due falde con colmo centrato e manto in laterizio;
- struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo con eventuale rivestimento in laterizio con finitura analoga a quella dell’edificio principale.


Art. 5 - Strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie
Nelle zone produttive e terziarie sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti.
I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto.
E’ inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito.
Nel rispetto delle suddette condizioni, l’ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l’area destinata a parcheggio.
Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di P.R.G. dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi su edifici residenziali.


Art. 6 - Manufatti per la detenzione dei cani
E’ considerato pertinenza il manufatto, posto esclusivamente su giardini privati, da utilizzare esclusivamente per il riparo del cane dal sole e dalle intemperie.
Tale manufatto, che dovrà essere realizzato nel rispetto dell’art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- superficie massima di 8,00 mq, compresa la cuccia;
- altezza massima m 2,40.
La struttura potrà essere recintata lateralmente. La stessa potrà essere tamponata lateralmente fino ad un massimo di ml 1,50 da terra con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto e la copertura dovrà essere
in materiale idoneo, anch’esso di facile smontaggio, trattato in maniera da ridurre l’impatto ambientale.


Art. 7 – Manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità
Sono considerate pertinenze i manufatti da utilizzare per finalità pubbliche o di pubblico interesse da parte di soggetti pubblici o che esercitano una funzione di pubblico interesse.
La finalità pubblica o di pubblico interesse deve essere dimostrata con apposita documentazione da parte del soggetto richiedente ed essere autorizzata con specifica decisione della Giunta Comunale.
Questi manufatti devono essere installati per un periodo di tempo determinato, in ragione della funzione che devono assolvere. Alla scadenza del periodo predeterminato devono essere rimossi e l'area di sedime deve essere restituita alla sua originaria destinazione.
I manufatti devono avere dimensioni strettamente necessarie per l’uso cui sono destinati e rispettare le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.


Art. 8 – Manufatti pertinenziali a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orti
Sono considerate pertinenze, soggette al regime della DIA, i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto di superficie non inferiore a mq 1.000;
Tali manufatti dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
- struttura portante leggera in legno o metallo, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- tamponamento laterale e copertura verniciati ed impermeabilizzati sulla copertura. Colori compatibili con il contesto;
- superficie lorda massima pari a 12,00 mq;
- altezza massima misurata nel punto di massima altezza della copertura non superiore a m 2,40;
- pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;
- divieto di pavimentazione dell'area circostante;
- divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.














Regolamento per interventi edilizi minori (manufatti pertinenziali)

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy