[^] Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato | Comune di Jesi

Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato


  • Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 123 del 30/10/2015
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2016

Art. 1 – DEFINIZIONI
1. Nel presente regolamento si intende per :
a) RESIDENTE colui che ha la residenza anagrafica o ha presentato una richiesta di residenza anagrafica presso gli uffici competenti del Comune di Jesi;
b) DIMORANTE colui che non è residente anagrafico nel Comune di Jesi e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo in cui viene chiesta l'autorizzazione;
c) ARTIGIANO e DITTA colui che svolge una attività professionale nelle aree interessate dal presente regolamento e risulta regolarmente iscritto  al registro delle CCIAA;
d) NUCLEO FAMILIARE un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;
e) VEICOLO si intende:

  • per persone fisiche: i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicolo aziendale;
  • per persone giuridiche: veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta;

f) AUTORIZZAZIONE con tale termine si intende il titolo  che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o sosta nella ZTL. Un'autorizzazione è associata ad un solo veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli agenti che effettuano i controlli sul territorio. In ogni caso, l’autorizzazione, non prevede il rilascio di permesso cartaceo ed è valida dalla data e ora in cui viene rilasciata. In assenza di un orario specifico di scadenza, l’autorizzazione si intende valida fino alle ore 24:00 del giorno di scadenza;
g) RINNOVO con tale termine si intende la possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell’autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 2 - RICHIEDENTE
1 Il Richiedente è colui che ha titolo per effettuare la richiesta ed in particolare è l’unico titolare della/delle autorizzazione/i rilasciata/e e risponde della veridicità delle dichiarazioni fatte. E’ l’unico soggetto che può presentare successive modifiche rispetto alla dichiarazione iniziale, effettuare proroghe o cessazioni. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni eventuale modifica che dovesse subentrare rispetto alla dichiarazione iniziale.

2. Per le tipologie di autorizzazioni legate al possesso, affitto a contratto di comodato d'uso registrato di un immobile, la richiesta dovrà specificare i dati catastali univoci:foglio, mappale e subalterno.
Potranno essere presentate, per un dato catastale univoco, più istanze da parte di richiedenti diversi purchè risultino con nuclei familiari distinti.

Art 3. - RICHIESTA
1. La richiesta è presentata in forma di dichiarazione del possesso dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione.
2. Procedure di presentazione della richiesta:
- per la presentazione delle richieste non temporanee, ovvero la cui autorizzazione ha una validità superiore a 7 gg, l'utente deve accreditarsi presso l’ufficio comunale competente presentando una specifica istanza in bollo completa dei dati di identificazione. Tale accreditamento consentirà la presentazione o la successiva modifica, sia telematicamente che personalmente presso gli Uffici comunali competenti, delle specifiche richieste di autorizzazione di transito e/o sosta previste nel presente regolamento. La validità dell’accreditamento, che non potrà essere in ogni caso superiore a 10 anni, si considererà decaduta anticipatamente qualora l'interessato non abbia delle autorizzazioni in corso di validità da oltre un anno;
- per le richieste temporanee, ovvero la cui autorizzazione ha una validità fino a 7 gg, la procedura di accreditamento, che prevederà in ogni caso la registrazione dei dati che identificano il richiedente, non comporterà la presentazione allo sportello di una istanza in bollo. Per tali richieste sarà infatti possibile effettuare una procedura di accreditamento semplificata, recandosi presso gli uffici comunali o direttamente sul portale. In quest’ultimo caso la registrazione prevederà il ricevimento di una mail di conferma, alla casella di posta elettronica dichiarata dall'utente.

3. Qualora l’utente rappresenti più ditte o società l’accreditamento dovrà essere presentato per ciascuna di esse.

4. In caso di grave e motivata urgenza e di impossibilità oggettiva a munirsi preventivamente dell’autorizzazione, il richiedente può inviare una comunicazione dell'avvenuto transito, entro i 2 giorni lavorativi successivi al transito stesso, tramite il portale comunale dei servizi informatici oppure compilando specifica documentazione da trasmettere tramite fax o mail alla Polizia  Locale, specificando le motivazioni del transito e la targa del veicolo. Quando dovuto, dovrà essere effettuato il pagamento delle eventuali tariffe.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento potrà essere effettuato, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale:

  • presso gli sportelli comunali abilitati alla ricezione delle richieste;
  • tramite il portale comunale dei servizi informatici.

Art. 5 - RESIDENTI E DIMORANTI

1. Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato, per i veicoli di proprietà del nucleo familiare in misura di autorizzazioni comunque non superiori al numero di patentati presenti in ciascun nucleo familiare, è concessa un’autorizzazione massima biennale di transito e sosta, escluso Corso Matteotti per il quale è concessa la sola autorizzazione di transito nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Ad ogni residente anagrafico nelle Zone a Traffico Limitato, non avente autoveicolo proprio, che sia possessore di patente e che utilizzi in modo esclusivo un altro veicolo previsto nell’art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, è concessa con le limitazioni di cui al comma 1, un’autorizzazione di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato.
Ad ogni nucleo anagrafico residente nelle Zone a Traffico Limitato, che non sia possessore di patente ma proprietario di un veicolo, o quanto previsto nell'art.1 comma 1 lettera e), è concessa un'unica autorizzazione di transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato.

3. Per i ciclomotori e motocicli è rilasciata un’autorizzazione non vincolata al numero dei patentati.

4. Quanto previsto dai precedenti commi viene esteso anche ai dimoranti nelle Zone a Traffico Limitato.

5. Il residente, titolato a richiedere le autorizzazioni di transito e/o sosta, può richiedere ulteriori autorizzazioni per parenti che dimorano temporaneamente presso la propria abitazione per un tempo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.

6. Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all’interno delle Zone a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 70 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, verranno rilasciate n.2 autorizzazioni biennali relativamente al veicolo/i individuato/i dalle suddette persone che consenta la sosta per un massimo di 2 ore, con esposizione del disco orario come previsto dall’art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

7. Ai titolari di autorizzazione rilasciata per la Z.T.L. di Corso Matteotti di cui al presente articolo è concessa l'autorizzazione di transito e sosta nella Z.T.L. di Via Pergolesi.

8. Ai residenti anagrafici ed agli autorizzati di cui al comma 4, di via delle Terme, Via Degli Spaldi, Vicolo Ubaldini, Via Manuzi, Via Posterma e V.lo delle Terme, pur appartenendo alla Z.T.L. di Via Pergolesi, verrà concessa anche l’autorizzazione di solo transito nella Z.T.L. di San Pietro.

9. Ai residenti anagrafici ed agli autorizzati di cui al comma 4, di Largo Saponari, Via Saponari, Costa San Domenico, Vicolo Tosi, Via Petrucci, Via degli Spaldi e Vicolo delle Terme, pur appartenendo alla ZTL San Pietro, verrà concessa anche l'autorizzazione di solo transito nella ZTL Pergolesi limitatamente al tratto di Via delle Terme compreso tra Porta Bersaglieri e Vicolo Ubaldini, lo stesso Vicolo Ubaldini ed il tratto di Via degli Spaldi compreso tra Via delle Terme e V.lo Ubaldini.

10. Ai residenti anagrafici e ai soggetti previsti al comma 4, titolari di autorizzazioni di sosta per la Zona a Traffico Limitato di Via Pergolesi, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate di mercoledì e sabato.

11. Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato ed ai soggetti previsti al comma 4, titolari di autorizzazione di sosta, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate in cui si svolgono fiere e manifestazioni nei luoghi interessati dalle ZZ.TT.LL. e Isola Pedonale.

12. Ai residenti anagrafici ed ai soggetti previsti al comma 4, con autorizzazione di sosta nella Z.T.L. di San Pietro, viene concesso di parcheggiare, esenti dal pagamento, in Piazza Baccio Pontelli.

13. I residenti anagrafici e i soggetti previsti al comma 4, titolari di autorizzazione, che hanno le abitazioni nelle vie a confine tra due diverse Zone a Traffico Limitato, per comprovate esigenze e necessità potranno, richiedere in sostituzione, pur appartenendo ad una Z.T.L., l’autorizzazione per la Z.T.L. adiacente.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Dimorante o Residente.
Il richiedente dovrà dichiarare tutti i componenti, del proprio nucleo familiare o legati da grado di parentela, che risiedono o dimorano nell'unità immobiliare dichiarata, identificata univocamente mediante dati catastali, specificando i possessori o intestatari dei veicoli e coloro che risultano in possesso della patente di guida.

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'Amministrazione Comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni per i Residenti e Dimoranti.

Art. 6 - GARAGES ED AREE INTERNE
1. Ai proprietari, agli affittuari o ai titolari di contratto di comodato d'uso gratuito di garages, per ogni veicolo, è concessa la sola autorizzazione massima biennale di transito per accedere all’area di sosta.

2. Ai proprietari, agli affittuari o ai titolari di contratto di comodato d'uso gratuito di aree interne di posti-veicolo, è concessa la sola autorizzazione massima biennale di transito per accedere all’area di sosta.

3. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti l’autorizzazione di transito è concessa nella fascia oraria in cui non vige l'Isola Pedonale.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento indicando inoltre i dati catastali: foglio, mappale e subalterno dell'unità immobiliare dichiarata

RICHIEDENTE: Proprietari, affittuari, o titolari di contratto di comodato d'uso gratuito registrato di garages o aree interne

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni.

Art. 7 - AGENTI E RAPPRESENTATI DI COMMERCIO
1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all’interno delle ZZ.TT.LL. è concessa un’autorizzazione biennale di transito e sosta: SAN PIETRO e VIA PERGOLESI nei giorni feriali, nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione Comunale; Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale; la sosta è consentita per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

2. Per la Z.T.L. di Via Pergolesi non verrà concessa l’autorizzazione per le ore antimeridiane di mercoledì e sabato.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Agente e rappresentate di commercio

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera.

Art. 8 - ARTIGIANI E DITTE
1. Agli artigiani o ai titolari di ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, che effettuano nelle Zone a Traffico Limitato interventi professionali, opportunamente documentati con gli estremi del titolo abilitativo edilizio o del contratto stipulato con Enti/privati o i dati identificativi del cliente commissionante il lavoro, è concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per la durata dei medesimi e comunque per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili solo per cause debitamente documentate.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate in numero di 1 per ogni veicolo richiesto, per un massimo di 5 autorizzazioni per ditta per singolo intervento.

3. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro agli autoveicoli dei gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua.

4. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta agli automezzi di proprietà di istituti specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito, dal lunedì al venerdì e durante gli orari di apertura di questi ultimi, esclusivamente per operazioni di carico e scarico, fatto salvo quanto indicato nell'atto disciplinante l'Isola Pedonale di Corso Matteotti.

5. Le autorizzazioni rilasciate di cui ai commi 3 e 4 potranno avere una durata massima biennale.

6. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee per lavori di durata inferiore a gg. 7, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.

7 Qualora si debba accedere in un'area in un orario in cui è attiva una zona pedonale la ditta che effettua i lavori dovrà segnalare la propria esigenza all'Amministrazione Comunale. Qualora sussistano le condizioni per modificare temporaneamente gli orari di istituzione della zona pedonale, l'Amministrazione mediante l'adozione di uno specifico provvedimento potrà autorizzarne l'accesso.

RICHIESTA: Come da art. 3 indicando, nei casi pertinenti, il numero di provvedimento che ha consentito l'avvio dei lavori

RICHIEDENTE: Titolare dell'impresa artigiana o Legale Rappresentante della ditta

DURATA MASSIMA: Biennale nei casi previsti dai commi 3 e 4, Semestrale nei casi di cui al comma 1, da 1 fino ad un massimo di 7 gg negli altri casi indicati nei commi del presente articolo.

Art. 9 - RAPPRESENTANTI DI PREZIOSI
1. Ai rappresentanti di preziosi, iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell’autorizzazione della Questura, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all’interno della Z.T.L. per la quale si richiede l’autorizzazione nonché ai titolari di attività all’ingrosso di preziosi, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, è concessa un’autorizzazione biennale di transito e sosta senza limite di orario nelle Zone a Traffico Limitato di Via Pergolesi e San Pietro. In Corso Matteotti il transito e la sosta è consentita eccetto nella fascia oraria di istituzione dell’area pedonale come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Rappresentante di preziosi

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale ed, in ogni caso,  non superiore a due anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera.

Art. 10 - ISTITUTI DI CREDITO
1. A ciascuna filiale degli Istituti di Credito con sede nella Z.T.L. è concessa un'autorizzazione di transito e sosta per un periodo massimo di un’ora, con esposizione all’interno del veicolo dell’indicazione di arrivo, come previsto dall’art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale, con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Responsabile di filiale

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale non superiore a due anni.

Art. 11 - MEDICI
1. Ai medici generici e pediatri convenzionati, facenti parte della ASUR competente nel territorio comunale, che hanno pazienti residenti nelle Zone a Traffico Limitato e che autocertificano l’esistenza di tale convenzione, è concessa un’autorizzazione biennale per circolare e sostare nei pressi dell’abitazione del paziente, nel caso di visita domiciliare. La sosta è consentita per un periodo massimo di un’ora, esponendo l’indicazione dell’ora di arrivo. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale, con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

2. Potranno essere rilasciate autorizzazioni giornaliere, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, ai medici generici e pediatri, nonché ai medici specialisti, in visita domiciliare urgente, con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Medico generico o pediatra convenzionato, Medici Specialisti (per interventi di natura straordinaria)

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale non superiore a due anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera.

Art. 12 - CARICO E SCARICO MERCI
1. Gli autotrasportatori e le ditte, che effettuano abitualmente operazioni di carico e scarico all'interno della ZTL con veicoli adibiti al trasporto secondo la normativa vigente, potranno richiedere un'autorizzazione per effettuare operazioni di carico e scarico negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Le ditte  devono allegare la dichiarazione del titolare dell'esercizio commerciale servito.

2. Ai rappresentanti legali o loro delegati di attività commerciali, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, verrà rilasciata un’autorizzazione biennale per effettuare operazioni di carico e scarico, negli orari consentiti dalla ZTL di appartenenza, stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Nei giorni di mercato nella ZTL di Via Pergolesi il carico e scarico è consentito solo nell'orario pomeridiano. La medesima autorizzazione sarà rilasciata per un veicolo a disposizione del Polo Regionale Enogastronomico con sede nella Zona a Traffico Limitato.
- Ai rappresentanti legali o loro delegati di  esercizi pubblici che effettuano il servizio di catering, debitamente documentato, verrà concessa una autorizzazione per l’intera giornata.

3. I titolari di esercizi pubblici con sede nelle Zone a Traffico Limitato potranno chiedere, in sostituzione della fascia oraria pomeridiana, la fascia oraria 22,00-02,00.

4. Ai proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini con attribuzione della categoria catastale C1, C2, C3 o C4, siti nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verrà concessa un’autorizzazione di transito e sosta per il veicolo di proprietà di un componente la famiglia anagrafica, per effettuare operazioni di carico e scarico.
Coloro che hanno depositi o magazzini nelle vie a confine tra due diverse Zone a Traffico Limitato, per comprovate esigenze e necessità potranno richiedere, in sostituzione, pur appartenendo ad una Z.T.L., l'autorizzazione per la Z.T.L. adiacente.

5. Agli artigiani ed ai commercianti che esercitano anche attività artigianale risultante da certificazione della CCIAA con sede nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verranno rilasciate autorizzazioni biennali per i veicoli di loro proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta, per effettuare operazioni di carico e scarico.

6. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale.

7. Le operazioni di carico e scarico previste nei commi precedenti, sono consentite per un periodo massimo di un’ora esponendo, all’interno del veicolo, l’indicazione dell’ora di arrivo.

8. Il cittadino può chiedere il rilascio di un’autorizzazione giornaliera per attività straordinaria di carico e scarico merci al massimo per 2 ore nell’arco dell’intera giornata.

9. Le attività che necessitano di operazioni di postalizzazione possono derogare agli orari di carico e scarico.

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Fino a 7 gg o con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni per i commi 1, 2, 4 e 5. Giornaliera nel caso previsto dal comma 6

RICHIEDENTI: Legale Rappresentante, o suo delegato, della ditta di autotrasporti, o di attività commerciali ed esercizi pubblici con sede nelle Zone a Traffico Limitato; Proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini con attribuzione della categoria catastale C1, C2, C3 o C4 siti nelle Zone a Traffico Limitato; Artigiani con sede nelle Zone a Traffico Limitato; Privati cittadini nei casi di autorizzazione giornaliera.

Art. 13 - STRUTTURE RICETTIVE
1. E' concessa un'autorizzazione ai clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL, nelle giornate di arrivo e di partenza, potranno transitare e sostare per un periodo massimo di 1 ora esponendo il disco orario nella ZTL dove è situata la struttura ricettiva. La richiesta potrà essere effettuata dai proprietari delle strutture ricettive o dai clienti, con le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale, con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

RICHIEDENTE: Titolare della struttura ricettiva o cliente

DURATA MASSIMA: Giornaliera.

Art. 14 - STAMPA
1. Ai veicoli a disposizione degli operatori delle televisioni e radio private sono concesse autorizzazioni temporanee, come previsto dall’art. 3 del presente Regolamento, solamente per motivate esigenze di carattere professionale.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale, con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

RICHIEDENTE: Operatori di televisioni e radio pubbliche o private

DURATA MASSIMA: Fino a un massimo di 7 giorni.

Art. 15 - ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
1. A coloro che accompagnano gli alunni presso gli asili nido, scuole d’infanzia e primarie possono essere concessi, nei soli giorni feriali in cui si svolgono le lezioni e vincolati a giorni ed orari di frequentazione, un massimo di 2 autorizzazioni per bambino, per la sola durata dell’anno scolastico, per transitare nelle vie che conducono ai plessi di cui sopra. Spetta alla Giunta Municipale la definizione dei criteri sulla base dei quali concedere o meno il rilascio delle predette autorizzazioni in virtù dell'esistenza o meno di una alternativa valida all’accesso veicolare di ogni singolo genitore.

2. La Direzione scolastica dovrà accreditarsi presso l'ufficio comunale competente ed effettuare successivamente, tramite il portale, l'inserimento delle targhe associate agli alunni.

3. [eliminato]

4. Verrà concessa un'autorizzazione per la durata dell'anno scolastico ad un veicolo a disposizione della direzione scolastica per effettuare operazioni di carico e scarico.

5. La sosta in prossimità dell’edificio scolastico, prevista nei commi 1 e 4, è consentita, a motore spento, per un periodo massimo di mezz’ora esponendo, all’interno del parabrezza del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

6. Nella Z.T.L. di Via Pergolesi nei giorni di mercato sono consentite solamente il transito e la fermata.

7. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'isola pedonale, con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

8. In caso di necessità di prelevare durante l'orario scolastico i bambini dal plesso, la Direzione scolastica ne darà comunicazione al Comando di Polizia Locale indicando il nome della persona e la targa del veicolo transitato nella ZTL.

RICHIEDENTE: Direzioni scolastiche con plessi presenti nelle Z.T.L.

DURATA MASSIMA: Fino alla conclusione delle attività didattiche previste nell'anno scolastico.

Art. 16 – PALESTRE
1. A coloro che accompagnano i bambini presso i locali delle Palestre situate all’interno delle Zone a Traffico Limitato, qualora queste siano a più di 150 m. dalle zone non soggette a limitazione, è concesso un massimo di 2 autorizzazioni di transito e sosta, per la durata del corso, vincolate ai giorni ed orari di frequentazione. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti non verranno rilasciate autorizzazioni negli orari di vigenza dell'isola pedonale.

2. Il transito e la sosta nei pressi della Palestra sono consentiti per i tempi strettamente necessari a lasciare e riprendere i bambini, con una sosta massima di 30’ e con l’esposizione del disco orario.

RICHIEDENTE: Domanda presentata dalla persona interessata

DURATA MASSIMA: Fino al termine dell'iscrizione del minorenne per l'anno in corso.

Art. 17 - CERIMONIE - MANIFESTAZIONI - RITI RELIGIOSI - VISITE MEDICHE
1. In occasione di matrimoni e/o unioni civili celebrati presso la Residenza Municipale, matrimoni, unioni civili  e cerimonie funebri celebrati presso edifici di culto che sono ubicati nelle Zone a Traffico Limitato, potranno essere rilasciate autorizzazioni giornaliere come previsto dall'art. 3 del presente regolamento, per un massimo di otto autovetture. Per la Z.T.L. di Corso Matteotti verranno autorizzate massimo quattro autovetture.

2. In occasione di manifestazioni, per lo svolgimento delle stesse, potranno essere concesse autorizzazioni temporanee, come previsto dall’art. 3 del presente Regolamento, per il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato. Per le manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune di Jesi  e dalla Fondazione Pergolesi Spontini, i  veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa  al Comando di Polizia Locale.

3. Per visite mediche presso ambulatori o studi medici ubicati nella ZTL di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione, potrà essere rilasciata un’autorizzazione temporanea per il transito e una sosta massima di 30’, esponendo il disco orario.

4. Ai veicoli a disposizione di Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio nelle Zone a Traffico Limitato, verranno rilasciate autorizzazioni di transito e sosta biennali.

RICHIEDENTE: Gli interessati nei casi specificati dai commi 1, 2 e 3; la ditta che effettua i servizi funebri o, in caso di cerimonia, il diretto interessato o suo delegato o gli organizzatori della manifestazione nei casi indicati dal comma 2; Il Responsabile Locale dall'Associazione nel caso del comma 4

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione sarà valida da un’ora prima dell’inizio ad un’ora dopo il termine presunto della cerimonia; nei casi di cui al comma 2 l’autorizzazione sarà valida per la durata della manifestazione; con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni nel caso indicato dal comma 4.

Art. 18 - ESENZIONI
1. I sottoelencati veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa del veicolo a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

  • taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio con licenza rilasciata dal Comune di Jesi;
  • veicoli degli Istituti di Vigilanza;
  • autoveicoli adibiti al servizio postale;
  • autocarri o autoveicoli adibiti al trasporto secondo la vigente normativa di venditori su aree pubbliche, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei giorni di fiere e di titolari di posteggi nelle vie e piazze della Z.T.L. di Via Pergolesi, nei soli giorni di mercato dalle ore 07,00 alle ore 15,00, ai quali verrà concesso di sostare in appositi spazi che, a giudizio del Comando di Polizia Municipale, non intralcino la circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei mezzi di soccorso.


2. La comunicazione di cui al comma 1 dovrà avvenire con le modalità previste per il rilascio delle altre autorizzazioni non temporanee ovvero tramite accreditamento presso gli sportelli degli uffici comunali di coloro che hanno titolo per dichiarare i mezzi che hanno diritto all'esenzione.

3. I sottoelencati veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa del veicolo, al Comando di Polizia Locale, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

  • taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio  che non hanno la licenza rilasciata dal Comune di Jesi;
  • autoambulanze;
  • veicoli delle Forze Armate;
  • veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale);
  • veicoli dei Vigili del Fuoco;
  • autoveicoli dell’Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio;
  • autoveicoli dell’igiene urbana e raccolta differenziata, in possesso di documentazione comprovante la necessità di servizio di manutenzione e reperibilità;
  • automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, Segnaletica Stradale nell’espletamento dei propri servizi;
  • automezzi di Enti Pubblici che debbano, per necessità di servizio, transitare e/o sostare nella Z.T.L..

4. Le biciclette sono autorizzate, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato. Per quanto riguarda i veicoli elettrici ed ibridi la G.C. stabilisce con proprio atto esenzioni o tariffe agevolate

RICHIEDENTE: Responsabili degli uffici di zona che gestiscono i mezzi, Titolari delle autorizzazioni di vendita

DURATA MASSIMA: con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni e comunque vincolata all'eventuale durata dell'autorizzazione di vendita.

Art. 19 - AUTORITÀ E PUBBLICO INTERESSE
1. Potranno essere rilasciate autorizzazioni biennali di transito e sosta, su richiesta dei responsabili degli Uffici competenti, agli Ufficiali Giudiziari, agli Ufficiali di Riscossione e all’Autorità Giudiziaria.

RICHIEDENTE: Responsabili degli uffici di zona delle autorità indicate

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a due anni.

Art. 20 - CASI PARTICOLARI
1. Potranno circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato i veicoli a servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada.

2. Gli invalidi residenti nel Comune di Jesi potranno transitare e sostare nella ZTL previa comunicazione, all'ufficio preposto, della targa del veicolo abitualmente utilizzato. In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello segnalato dovrà esserne preventivamente comunicata la targa. Tali comunicazioni possono essere fatte preventivamente presso l'ufficio comunale competente, tramite il numero verde appositamente dedicato o mediante servizi on line pubblicizzati allo scopo. In alternativa la comunicazione potrà essere fatta entro le 48 ore successive all'accesso compilando l'apposito modulo che va inviato per fax unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido, o tramite il portale comunale dei servizi informatici.

3. Agli invalidi residenti fuori comune, che prestano attività lavorativa all'interno della ZTL, verrà rilasciata un'autorizzazione di durata pari a quella del contrassegno o del relativo contratto di lavoro, se di durata inferiore.

4. Gli invalidi non residenti nel comune di Jesi, che non prestano attività lavorativa all'interno della ZTL, per transitare e/o sostare all'interno della ZTL dovranno in occasione di ogni accesso comunicare preventivamente la targa del veicolo. Tali comunicazioni possono essere fatte preventivamente presso la Polizia Locale tramite il numero verde appositamente dedicato o mediante il portale comunale dei servizi informatici pubblicizzato allo scopo. In alternativa la comunicazione potrà essere fatta entro le 48 ore successive all'accesso o compilando l'apposito modulo inviato per mail, PEC o fax unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido.

5. Potranno essere rilasciate massimo due autorizzazioni annuali di solo transito e fermata ai veicoli di accompagnatori di persone in possesso del contrassegno di cui al comma 1, che lavorano o studiano nelle Zone a Traffico Limitato.

6. Potranno essere rilasciate autorizzazioni di transito e fermata, per massimo 2 mesi, per due veicoli di accompagnatori di persona che si trova, per un breve periodo, impossibilitata a deambulare e che lavora o studia nelle Zone a Traffico Limitato.

7. Per assistenza domiciliare e familiare potranno essere rilasciate autorizzazioni mensili di transito e sosta, per un periodo massimo di un’ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

8. Per il trasporto di persone anziane con gravi difficoltà deambulatorie, anche temporanee, potrà essere rilasciata una autorizzazione per un periodo massimo di 4 ore nell’arco dell’intera giornata

9. In ogni altro caso al di fuori di quelli disciplinati dal presente Regolamento in cui, comunque, si ravvisi l'oggettiva necessità di transitare e/o sostare all'interno della ZTL, il Comandante della Polizia Locale potrà concedere le relative autorizzazioni.

RICHIEDENTE: Per i commi 3 e 5 il titolare di  contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada; per i commi 6 e 7 colui che ha problemi di deambulazione o ha necessità di assistenza domiciliare e familiare o, in alternativa, colui che presta assistenza solo nei casi in cui un certificato medico attesti che chi necessita di assistenza non è nelle condizioni di poter presentare la domanda

RICHIESTA: Come da art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Come stabilito nei singoli commi.

Art. 21 – PRESCRIZIONI
1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad esse relative.

2. Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio ne provoca la decadenza.

3. L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli, sia a campione che nel caso di segnalazioni, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 inoltre, si procederà alla revoca immediata dell’autorizzazione.

4. A coloro che, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, saranno contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle norme indicate nel presente Regolamento, oltre all’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, l’autorizzazione sarà sospesa per 30 giorni. In caso di ulteriori violazioni l’autorizzazione sarà revocata per tutto il periodo di validità della stessa.

5. Gli autorizzati sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale posta all’interno delle Zone a Traffico Limitato, tale inosservanza sarà punita ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

6. Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo inviando una comunicazione con le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

7. Le autorizzazioni che consentono la sosta e ne prevedono una durata massima, dovranno essere accompagnate dall’esposizione del disco orario collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo in maniera da risultare ben visibile, al fine di comprovare l’ora di inizio della sosta stessa.

Art. 22 - ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI CUI ALLA FIG. V 4 ART. 381 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
1. E' fatto obbligo di esporre i contrassegni i quali dovranno essere collocati in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del veicolo, in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili dall’esterno.

2. E’ assolutamente vietata la riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L’abusiva riproduzione, contraffazione, duplicazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno, sarà segnalata all’autorità di P.G. e penalmente sanzionata.

3. In caso di sottrazione o smarrimento del contrassegno, nel periodo di validità dello stesso, l’interessato dovrà fare richiesta di duplicato allegando denuncia di furto presentata alla competente autorità di Polizia.

Art. 23 – SCADENZE
1. La scadenza massima prevista è stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 24 - RINNOVI
1. Il rinnovo potrà essere effettuato, da parte del titolato, attestando il permanere delle condizioni che hanno dato origine al rilascio dell’autorizzazione, utilizzando il portale comunale dei servizi informatici o presentandosi all'ufficio comunale competente.

Art. 25 - MODIFICA REQUISITI
1. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare, tramite il portale comunale dei servizi informatici  o all’ufficio competente, ogni modifica a quanto dichiarato al momento del primo rilascio, ai fini della rettifica dell'autorizzazione stessa.

Art. 26 - ISTRUTTORIA PRATICHE, RICHIESTE E MODALITÀ DI RILASCIO
1. Le persone fisiche e giuridiche che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli precedenti per ottenere l’autorizzazione presentano le richieste con le modalità indicate all'Art. 3 del presente Regolamento.

2. Ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai residenti anagrafici di cui all’art. 5 del presente Regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Per quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti dell’Ufficio Comunale competente sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni di transito e/o sosta; per un massimo di 7 gg su presentazione di dichiarazione in carta semplice.

4. Per quanto previsto nel presente Regolamento, è istituito un archivio informatico di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Art. 27 – SANZIONI
1. Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate a norma del Codice Penale.

2. Qualora applicabile qualsiasi violazione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sarà sanzionata secondo quanto disposto dal D.lvo 285 del 30/04/1992 Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione e successive modifiche e integrazioni.

3. Negli altri casi, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in applicazione delle norme previste dalla Legge del 24/11/1981 n.689 e dell’Art. 7 bis del D.lgs del 18/08/2000 n. 267.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni inerenti le Zone a Traffico Limitato ed il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.12 del 23.01.2012.

2. All’interno delle Zone a Traffico Limitato è istituito il limite di velocità di 30 KM/orari.

3. E’ vietato il transito lungo Corso Matteotti ai bus turistici fatte salve diverse disposizioni contenute negli atti disciplinanti l'Isola Pedonale.

4. Viene allegato al presente Regolamento l’elenco delle Vie inserite nelle 3 Zone a Traffico Limitato istituite nel territorio cittadino. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determinano un cambiamento alle norme regolamentari ma solo un aggiornamento del documento accluso.

5. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Le autorizzazioni biennali hanno una unica scadenza anche se la richiesta viene inoltrata durante o alla fine del periodo di validità.

6. Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio per un periodo di 1 anno dalla sua entrata in vigore. Gli esiti di tale monitoraggio saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.


 

ALLEGATO ELENCO VIE

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Nell'ambito del centro urbano sono istituite n.3 zone a traffico limitato così definite:


1^ Z.T.L. - VIA PERGOLESI
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Arco del Magistrato
Via Pergolesi
Chiostro S. Agostino
Piazza Spontini
Piazza Indipendenza
Vicolo del Ginnasio
Vicolo Fiorenzuola
Via Fiorenzuola
Via Federico Conti
Vicolo Guglielmi
Piazza Colocci
Via Francesco di Giorgio Martini
Piazza Ghislieri
Vicolo Amici
Costa Lombarda (da Piazza Federico II a Via Roccabella)
Piazza Federico II
Via Santoni
Vicolo del Vecchio Ospedale
Vicolo della Pace
Via Manuzi
Via Posterma
Via delle Terme
Vicolo delle Terme (da Via Terme a Costa S. Benedetto)
Vicolo Rocchi
Vicolo Ubaldini
Via degli Spaldi (da Costa S. Benedetto a Via Terme)
Piazza delle Monichette
Costa Mezzalancia (da Piazza Repubblica al numero civico 3)
Via Roccabella
Vicolo Galvani
Vicolo Ripanti
Costa S.Domenico (da Via Santoni a Vicolo Tosi)
Via Rincrocca
Costa Baldassini (solo numero civico 1)
Via Farri
Via del Fortino
Via Cavour
Corsia di marcia che collega l'Arco del Magistrato a Via Cavour

 

2^ Z.T.L. - CORSO MATTEOTTI
negli orari in cui non vige l’isola pedonale

Corso Matteotti (da Via Palestro a Piazza Repubblica)
Via Vicenza
Vicolo S. Chiara
Vicolo S. Nicolò
Piazza Pergolesi (esclusi Parcheggi)
Via Giorgini
Arco Bisaccioni
Via Baligani
Via Mazzini (da Corso Matteotti a Via XV Settembre)
Via Saffi
Via Angeloni
Via Grizio
Via Montebello
Via Dell’Asilo nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via G. Bruno (lato Arco Clementino)

3^ Z.T.L. - SAN PIETRO
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Vicolo Tosi
Via Bencari
Via Degli Spaldi (da Largo Saponari a Costa S. Benedetto)
Largo Saponari
Via Saponari
Via Petrucci
Costa S. Domenico (da Piazza San Sovino a Vicolo Tosi)
Via degli Spiazzi
Piazza Sansovino
Via Lucagnolo
Via Valle
Costa Baldassini (escluso il numero civico 1)
Via del Forno
Vicolo Fiasconi
Costa Pastorina
Vicolo delle Viole
Vicolo del Giglio
Via Andrea da Jesi (dal numero civico 12 in poi)
Piazza Franciolini
Via Franciolini
Via Volteja
Piazza Nova
Vicolo Roccabella I
Vicolo Roccabella II
Costa Mezzalancia (da Via Mazzini al numero civico 3)
Vicolo delle Terme (da Largo Saponari a Costa San Benedetto)
Via S. Marino
Vicolo Buio
Vicolo Moriconi
Costa San Benedetto
Costa Lombarda (da Via Roccabella a Via Valle)‏

Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato

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