[^] Regolamento per la discplina dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.) | Comune di Jesi

Regolamento per la discplina dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.)


ART. 1
FINALITÁ

1 - Il presente Regolamento è adottato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. 15.09.1997 n. 446, per disciplinare l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, ed ha lo scopo di:
a - disciplinare l’applicazione dell’imposta;
b - semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini;
c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
d - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all’Imposta Municipale propria.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1 - Presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque bene immobile (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo anche incolto) sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato (ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze) e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

ART. 3
ESENZIONI

1 - Sono esenti dall’imposta, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all’art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
d - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
e - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
g - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 - Le aliquote sono determinate con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera consiliare n. 282 del 30-10-1998, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2 - Le aliquote sono approvate, con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione, con applicazione dal 1° gennaio.

ART. 5
BASE IMPONIBILE

1 - La base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del Dlgs. 504/92 e dai seguenti punti:
a - per i fabbricati è il valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7; 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013;
55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

b - per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;

c - per i terreni agricoli, anche non coltivati, è il valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

d - la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione. Per l’applicazione della riduzione, la caratteristica di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, è comunicata con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni agricoli (anche incolti o coltivati saltuariamente) e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Nel caso di assegnazione della ex casa coniugale, soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

2 - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2 - Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 8
UNITÁ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

1 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore (ed il suo nucleo familiare) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste si applicano ad un solo immobile.
2 - Si considerano inoltre abitazioni principali:
a) abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;
b) abitazione occupata dal coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione o di divorzio.

3 - Usufruiscono delle sola detrazione (senza maggiorazione per i figli) prevista per l'abitazione principale e non dell'aliquota ridotta:
a) abitazioni principali dei soci assegnatari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa (soggetto passivo cooperativa/istituto);
b) alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP).

4 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate.

ART. 9
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno utilizzabile a scopo edificatorio, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l’anno di imposizione, come specificato dal PRG vigente.
2 - Ai fini del calcolo dell’imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.
3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4 - In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile per tutta la durata dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
5 - Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (anche costituito in forma societaria) iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria. Quanto sopra è applicabile ai contitolari, ma non nel caso di concessione in uso o affitto.

ART. 10
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione e non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

ART. 11
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C..

ART. 12
CONDUZIONE DIRETTA

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi della previdenza agricola; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2 - I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004 (anche le società agricole IAP), sono soggetti all’imposta solamente sulla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000,00 fino a euro 15.500,00;
50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 fino a euro 25.500,00;
25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 fino a euro 32.000,00.

3 - Nel caso in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno.

4 - L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Non si applica qualora il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L’agevolazione ha effetto anche per il calcolo della quota statale.

ART. 13
VERSAMENTI

1 - L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso:
prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell’imposta dovuta complessivamente;
seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell’imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3 - L’imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa.

4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell’errore ad entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa.

7 - Non si eseguono versamenti se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore a euro 12.

ART. 14
DICHIARAZIONI E VERIFICHE

1 - Il contribuente, pena decadenza, deve dichiarare al Comune le variazioni dei dati precedentemente dichiarati o da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni da quando si sono verificate le variazioni. NON deve essere presentata dichiarazione nel caso in cui le variazioni dipendono da atti di trasferimento di proprietà o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico (MUI) e nel caso di dichiarazione di successione. Le dichiarazioni presentate ai fini I.C.I., in quanto compatibili, valgono anche ai fini I.M.U.

2 - Il Funzionario responsabile IMU:

  • verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del contribuente, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;
  • determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto, con l'indicazione dell'ammontare dell’imposta, della sanzione e dei relativi interessi.

3 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso di interesse legale.
4 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, le eventuali comunicazioni devono essere presentate dall’amministratore del condominio.
5 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi con quelle eventualmente accertate a debito per gli anni pregressi.
6 - Al personale addetto all’attività di accertamento e riscossione dell’I.M.U. sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato ed incassato.

ART. 15
RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme accertate dal Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.

2 - Non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro TRENTA per ogni periodo di imposta, salvo il caso di ripetuta violazione al tributo.

ART. 16
RIMBORSI
1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, pena decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 - Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed è maggiorato degli interessi come per legge, con maturazione giorno per giorno.

ART. 17
CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

2 - E' applicabile, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione cui D.Lgs. 218/97.

ART. 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2012.

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