[^] Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) | Comune di Jesi

Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

  • Approvato con delibera di C.C. n. 64 del 30/05/2013
  • Modificato con delibera di C.C. n. 148 del 29/10/2013

 

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1
NORMATIVA

1) Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) previsto dall’articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici" e s.m.i.
2) L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.
3) Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della TARES, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2) Il Regolamento viene adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e. i termini di presentazione della dichiarazione.

Articolo 3
OGGETTO DELLA TARES

1) La TARES costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2) Le attività soggette a TARES sono:

  • Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  • Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
  • Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
  • Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
  • Sicurezza;
  • Illuminazione pubblica stradale;
  • Gestione delle strade e dei luoghi pubblici;
  • Manutenzione e pulizia, per la messa in sicurezza del territorio;

3) L’introduzione della TARES applicata dal Comune persegue, da un lato, l’obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l’incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall’altro, l’efficienza gestionale dei relativi servizi.

Articolo 4
GESTIONE RIFIUTI URBANI E SERVIZI INDIVISIBILI

1) Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante affidamento diretto “in house” a società a capitale interamente pubblico nel rispetto del comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs 152/2006 e susseguente D.Lgs 205/2010.
2) Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell’intero territorio comunale dalla JESISERVIZI SRL mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3) I servizi indivisibili, sui quali viene applicata una maggiorazione al tributo, sono relativi alle diverse prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

Articolo 5
SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARES

1) Il Comune (o l’azienda per esso) può istituire, nelle forma previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Articolo 6
AMBITO ED APPLICAZIONE DELLA TARES

1) La TARES è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell’apposito regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2) Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della TARES (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 7
SOGGETTI PASSIVI

1) La TARES è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, (comma 3, art. 14 D.L. 201/2011) esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (comma 5 D.L. 201/2011).
2) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 6 D.L. 201/2011).

Articolo 8
ESCLUSIONI
1) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 4 D.L. 201/2011).
2) Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso. Si considerano non predisposti all’uso i locali destinati ad abitazione privi di mobili e suppellettili o non allacciati ad almeno due dei servizi a rete (gas, acqua, luce);
d. i locali e le aree a destinazione diversa dalle abitazioni si considerano non predisposti all’uso se privi di arredamento, impianti, attrezzature, e comunque quando non risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi;
e. locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);
f. la parte delle unità immobiliari con altezza inferiore a 1,8 metri;
g. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione, qualora gli occupanti dichiarino di dimorare in altra unità abitativa anche al di fuori del perimetro comunale;
h. le superfici di balconi e terrazzi;
i. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli per le utenze non domestiche.
3) Non sono inoltre soggetti alla TARES:
a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale;
b. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
c. i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
d. le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l’attività viene svolta.
4) sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile o di accordi internazionale riguardanti organi di Stati Esteri.
5) Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

Articolo 9
SUPERFICI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARES

1) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 9 primo periodo D.L. 201/2011).
2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) (comma 9 D.L. 201/2011).
4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile (comma 9 D.L. 201/2011).
6) Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (comma 9 bis D.L. 201/2011).
7) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 10 D.L. 201/2011).

Articolo 10
AREE TASSABILI

1) La TARES è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2) La superficie tassabile dei locali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è misurata sull’area calpestabile considerando il filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,8 metri.
3) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna (D.L. 201/2011) la superficie assoggettabile al tributo per tali unità immobiliari sarà pari all’80% della superficie catastale.
4) Per le altre unità immobiliari la superficie rimane quella calpestabile secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
5) La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati.
6) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
7) Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso.
8) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
a. tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l’esercizio di arti e professioni;
c. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
d. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all’esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi al mercato coperto;
e. tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
f. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
g. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune;
h. tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
i. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
j. tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
k. i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere.
l. le aree adibite a distributori di carburante corrispondenti all’area della proiezione al suolo della pensilina più la parte destinata alla manutenzione e pulizia degli automezzi. I locali e le aree scoperte con destinazione d’uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o su tali aree;
m. le aree scoperte delle utenze non domestiche (a titolo esemplificativo utilizzate come deposito, esposizione ecc…) con esclusione delle zone destinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
n. le aree adibite a sala da ballo all’aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l’esercizio di tali attività.

Articolo 11
MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 7 D.L. 201/2011).

Articolo 12
INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARES

1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2) L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).
4) Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia pro dotta entro i termini di cui al successivo articolo 23 (“Dichiarazioni”) decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

 

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

 

Articolo 13
METODI DI APPLICAZIONE

1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tariffaria.
2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n. 158.
3) Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Articolo 14
TARIFFE

1) La TARES è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata secondo le modalità dei successivi articoli.
2) Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all’allegato A, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11 D.L. 201/2011).
4) Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche allegate al presente regolamento di cui risultano parte integrante.
5) Le singole utenze iscritte al ruolo TARES secondo l’attuale regolamento attuativo di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011, sono raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti secondo i criteri dettati dal D.P.R. 158/99.
6) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo la tariffa applicata è quella per le utenze con numero DUE componenti (il nucleo familiare medio del Comune di Jesi è composto da n. 2,33 componenti);
7) Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato (comma 13 D.L. 201/2011).
8) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 15
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente (comma 23 D.L. 201/2011).

Articolo 16
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1) Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza Domestica: 
 

CLASSE DESCRIZIONE
Uda01 Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Uda02 Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Uda03 Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Uda04 Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Uda05 Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Uda06 Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti
Udp01 Pertinenze domestiche occupate da 1 componente
Udp02 Pertinenze domestiche occupate da 2 componenti
Udp03 Pertinenze domestiche occupate da 3 componenti
Udp04 Pertinenze domestiche occupate da 4 componenti
Udp05 Pertinenze domestiche occupate da 5 componenti
Udp06 Pertinenze domestiche occupate da 6 o più componenti



2) Per i locali di civile abitazione e loro pertinenze tenuti a disposizione ai fine della determinazione della Tariffa si considerano come unità familiare di due componenti.
3) Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica: 
 

CLASSE DESCRIZIONE
und01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02 Cinematografi e teatri
und03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05 Stabilimenti balneari
und06 Esposizioni, autosaloni
und07 Alberghi con ristorante
und08 Alberghi senza ristorante
und09 Case di cura e riposo
und10 Ospedali
und11 Uffici, agenzie, studi professionali
und12 Banche e istituti di credito
und13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16 Banchi di mercato beni durevoli
und17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20 Attività industriali con capannoni di produzione
und21 Attività artigianali di produzione beni specifici
und22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23 Mense, birrerie, hamburgherie
und24 Bar, caffè, pasticceria
und25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
und26 Plurilicenze alimentari e/o miste
und27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28 Ipermercati di generi misti
und29 Banchi di mercato generi alimentari
und30 Discoteche, night club


Articolo 17
PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1) Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all’uso effettuato.
2) Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un’attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all’utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all’uopo destinati.
3) Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d’uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l’uso prevalente.
4) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 14 D.L. 201/2011).

Articolo 18
TARIFFA GIORNALIERA

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2) L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (comma 24 D.L. 201/2011).
3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 25 D.L. 201/2011).
4) L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 26 D.L. 201/2011).
5) Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili (comma 27 D.L. 201/2011).
6) In caso di occupazione abusiva la TARES è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l’accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all’interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
8) Si considerano produttive nell’ambito dei rifiuti ai fini della TARES disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

 

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

 

Articolo 19
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1) La TARES è ridotta per:
a) abitazioni con impianti funzionanti di compostaggio, con presentazione di idoneo documento comprovante l’acquisto o il rilascio gratuito dell’impianto stesso: riduzione 15%.
2) Sono previste agevolazioni per:
a) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%.
3) Le agevolazioni di cui al punto 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20
RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte ed a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

 

1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri) 50 %
2) Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma 30 %
3) Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili 25 %
4) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi 20 %
5) Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi 20 %
6) Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri 20 %
7) odontotecnici, dentisti, veterinari, laboratori analisi 20 %
8) Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici) 15 %
9) Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali 15 %
10) Lavanderie, tintorie, stirerie 15 %


2) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3) Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività: riduzione 30% (comma 15 D.L. 201/2011).
4) Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse, per il recupero dei rifiuti assimilati, le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l’attività assoggettata alla tassa:
a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione pari al 20%.

Articolo 21
RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% sia sulla parte fissa sia sulla variabile della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata (comma 16 D.L. 201/2011). Per l’applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella avente una distanza superiore a 300 metri dal cassonetto più vicino. In presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto di inizio della strada privata (la strada privata non viene conteggiata).
2) Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente (comma 20 D.L. 201/2011).

Articolo 22
APPLICABILITA’ E CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni o agevolazioni, il contribuente è tenuto a dichiarare le variazioni entro il 31 gennaio all’Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2) Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione o agevolazione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l’utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione o agevolazione.
3) In caso di più riduzioni ed agevolazioni, l’Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione o agevolazione maggiore.
4) L’esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

 

CAPO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

 

Articolo 23
DICHIARAZIONI

1) I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 31 GENNAIO di ciascun anno, per inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo avvenuti nell’anno precedente. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (comma 33 D.L. 201/2011).
2) La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esiste.
3) In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di dichiarazione di cui al punto 1.
4) Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 36 D.L. 201/2011).

Articolo 24
VERSAMENTI E RATE

1) Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, avviso di accertamento secondo le normative vigenti.

ART. 24 bis
VERSAMENTI E RATE – DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2013

1) Per l’anno 2013 il versamento del tributo viene effettuato in n. quattro rate aventi le seguenti scadenze:

  • rata n. 1: 30 giugno 2013:
  • rata n. 2: 30 settembre 2013;
  • rata n. 3: 31 gennaio 2014;
  • rata n. 4: 31 marzo 2014.

2) Per l'anno 2013, il tributo dovuto nelle prime due rate di acconto è pari all’80% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU. La ultime due rate (terza e quarta rata) sono determinate applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime due rate. Unitamente all’ultima rata il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq.

Articolo 25
ACCERTAMENTI

1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (comma 37 D.L. 201/2011).
2) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile (comma 38 D.L. 201/2011).

Articolo 26
RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 27
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1) Ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2) Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d’imposta.

Articolo 28
CONTENZIOSO

1) La materia del contenzioso è disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29
SANZIONI

1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 26, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5) Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (comma 43 D.L. 201/2011).
6) Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 30
TRIBUTO PROVINCIALE

1) È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 del D.L. 201/2011 (comma 28 D.L. 201/2011).

Articolo 31
ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Articolo 32
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l’applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
2) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
3) A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
4) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali,
b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

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