[^] TITOLO I - Elementi costitutivi | Comune di Jesi

TITOLO I - Elementi costitutivi

Statuto del Comune di Jesi


INDICE


CAPO 1 – CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1 – Autonomia Statutaria
Art. 2 – Sede – territorio – stemma – gonfalone
Art. 3 – Albo Pretorio

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Principi e finalità generali
Art. 5 – Funzioni

CAPO 3 – RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 6 – Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

CAPO 1 – CONFIGURAZIONE GIURIDICA


Art. 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Jesi è ente locale autonomo.

2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.

3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

4. Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

Art. 2
Sede – territorio – stemma – gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Indipendenza n. 1. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.

2. Il territorio del Comune di Jesi ha una estensione di Kmq. 107,72 (centosette virgola settantadue) e comprende i seguenti nuclei abitati sparsi: Castelrosino, Mazzangrugno, S. Lucia, Piandelmedico, Tabano, Pantiere di Jesi.

3. Il Comune di Jesi confina con i seguenti Comuni: Chiaravalle, Monte San Vito, Monsano, S. Marcello, Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Cingoli, Filottrano, S. Maria Nuova, Polverigi, Agugliano, Camerata Picena.

4. Il Comune ha il proprio stemma consistente in uno scudo con fondo rosso con leone d’oro rampante a destra coronato con corona a cinque punte.

5. Il Comune ha altresì un proprio gonfalone della forma regolamentare di rosso caricato con leone d’oro rampante a destra coronato con corona a cinque punte e con l’iscrizione centrata in oro: Città di Jesi.

6. L’uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.

Art. 3
Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’accesso.

3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.

4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.

5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull’accesso.   

 

 

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI


Art. 4
Principi e finalità generali

1. Jesi, città di radicate tradizioni democratiche, di grande operosità, di solidarietà diffusa, di forte consuetudine alla partecipazione; aperta alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse; centro culturale e scolastico; polo industriale, commerciale e del terziario avanzato; città d'arte con ricche vestigia storico – architettoniche e sede di importanti istituti culturali, rappresenta il punto di riferimento di un vasto territorio lungo la vallata dell'Esino e si propone come uno dei soggetti essenziali in una vasta area urbana nella provincia di Ancona.

2. Il Comune, pertanto, ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;

b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, dei valori della democrazia, dell'antifascismo e della resistenza;

c) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;

d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità;

e) il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione possa essere ricondotta ad un Ente di diritto pubblico;

3. Il Comune finalizza la sua azione a:

a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

b) operare per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando "le azioni positive" tese a rimuovere gli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità;

c) valorizzare la persona anziana nella società ed operare per prevenire il distacco dalla famiglia;

d) promuovere la solidarietà della comunità locale favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; realizzando politiche ed iniziative di accoglienza e di riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato;

e) assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta e degli altri organi collegiali comunali e di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

f) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale - storico - artistico e delle tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo prioritario e generale della propria azione amministrativa;

h) favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche - culturali e sociali della città;

i) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato;

l) coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio della Valle dell'Esino e con istituzioni a livello provinciale e regionale:

- l'assetto e l'utilizzo del territorio ed il recupero e la salvaguardia del bacino fluviale dell'Esino;

- la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;

- la promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture biologiche, il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;

- il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata, ed alle forme di associazionismo e di cooperazione;

m) partecipare alle iniziative, nell'ambito della Comunità Economica Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia;


Art. 5
Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

8. Le funzioni di cui al comma 7. (sette), sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

 

 

 

CAPO 3 - RAPPORTI ISTITUZIONALI


Art.6
Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unità di esercizio a livello regionale.

2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il Comune promuove, con i Comuni dell’area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

6. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO I - Elementi costitutivi

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