[^] TITOLO II - Istituti di partecipazione e decentramento | Comune di Jesi

TITOLO II - Istituti di partecipazione e decentramento

Statuto del Comune di Jesi


INDICE


CAPO 1 – DECENTRAMENTO TERRITORIALE

Art. 7 – Le Circoscrizioni
Art. 8 – Organi delle Circoscrizioni
Art. 9 – Consiglio Circoscrizionale
Art.10 – Presidente
Art.11 – Attribuzioni delle Circoscrizioni

CAPO 2 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.12 – Criterio di individuazione
Art.13 – Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
Art.14 – Rapporti con le associazioni
Art.15 – Organismi di partecipazione
Art.16 – Forme di consultazione della popolazione
Art.17 – Petizioni – proposte – istanze
Art.18 – Istruttoria pubblica
Art.19 – Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
Art.20 – Diritto all’informazione e all’accesso

CAPO 3 – REFERENDUM – DIFENSORE CIVICO

Art.21 – Referendum
Art.22 – Istituto del difensore civico
Art.23 – Funzioni del difensore civico
Art.24 – Attività del difensore civico
Art.25 – Nomina del difensore civico



CAPO 1 – DECENTRAMENTO TERRITORIALE


Art. 7
Le Circoscrizioni

1. Il territorio del Comune è ripartito in tre circoscrizioni di decentramento.

2. La delimitazione territoriale e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento sul decentramento. Le modifiche della delimitazione territoriale, del numero delle circoscrizioni sono approvate dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, su richiesta delle circoscrizioni interessate, o previa loro consultazione.

3. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contemporaneamente all’elezione del Consiglio Comunale con sistema proporzionale. Il regolamento sul decentramento stabilisce il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione, le modalità di elezione degli stessi, nonché la loro durata in carica.

4. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio. [parzialmente abrogato] D.P.R 18 luglio 2006

5. [abrogato] D.P.R 18 luglio 2006

6. [abrogato] D.P.R 18 luglio 2006

Art. 8
Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio circoscrizionale e il presidente.

Art. 9
Consiglio Circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell’ambito dell’unità del Comune, ne cura gli interessi, promuovendo iniziative, formulando proposte inerenti la sua competenza, partecipando al funzionamento dei servizi decentrati ed alla gestione dei beni e servizi comunali esistenti nel territorio della circoscrizione.

2. Il consiglio circoscrizionale esercita funzioni consultive obbligatorie su tutti gli atti a carattere generale e di programmazione e pianificazione inerenti la popolazione ricompresa nel territorio della circoscrizione; esercita altresì le eventuali funzioni allo stesso delegate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento sul decentramento stabilisce le materie e le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 2. (due).

4. Ogni consiglio circoscrizionale può formulare al consiglio comunale mozioni, interpellanze, interrogazioni, nonché avanzare proposta di atto deliberativo su attività e materie riguardanti la circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e dal regolamento del consiglio comunale.

5. Spettano ai consiglieri di circoscrizione, in quanto compatibili, le medesime prerogative previste dalla legge e dallo statuto per i consiglieri comunali, limitatamente agli atti di competenza della circoscrizione e secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

Art. 10
Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e successivamente con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

2. Il presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi comunali, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, tutela le prerogative dei consiglieri; esercita le funzioni delegategli dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente si avvale di un ufficio di presidenza composto e nominato secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

4. L’ufficio di presidenza svolge funzioni di proposta e di attuazione di atti di competenza del consiglio circoscrizionale.

Art. 11
Attribuzioni delle Circoscrizioni

1. Il regolamento sul decentramento determina l’organizzazione, le funzioni, le modalità di assegnazione dei mezzi finanziari e patrimoniali alle circoscrizioni; detta inoltre le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dallo stesso.

2. La partecipazione, nell’ambito delle circoscrizioni, si esplica attraverso le forme e gli organismi previsti nel titolo II (secondo) capo 2 (secondo) dello statuto e attraverso altri organismi previsti dal regolamento sul decentramento, anche liberamente formati dai cittadini, dalle associazioni e da altre organizzazioni presenti sul territorio, per iniziativa degli stessi o su attivazione dei consigli circoscrizionali.


 

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE POPOLARE


Art. 12
Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

2. I cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

Art. 13
Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.

2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.

3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.

4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e circoscrizionali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 14
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti. 

Art. 15
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale è convocato dal sindaco almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il forum di settore è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.

3. I forum civici possono essere anche circoscrizionali, in tal caso sono convocati dal presidente di circoscrizione.

4. I forum civici a livello comunale sono convocati dal sindaco o dal presidente del consiglio, per iniziativa propria o su richiesta di un consiglio circoscrizionale, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

5. I forum civici a livello circoscrizionale, sono convocati dal presidente di circoscrizione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri circoscrizionali o di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

6. Compongono i forum civici generali, di settore, circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

7. I forum civici generali e di settore sono presieduti dal difensore civico con funzioni di coordinamento, quelli circoscrizionali dal presidente di circoscrizione con identiche funzioni.

8. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune.

9. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.

10. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell’autogestione.

11. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal titolo IV (quarto) capo 2 (secondo) dello statuto.

12. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

13. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 16
Art. 16
Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di cui al titolo IV (quarto) capo 3 (terzo) dello statuto e del regolamento sul procedimento amministrativo, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.

2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.

3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

a) assemblee con la popolazione;

b) forum civici comunali e circoscrizionali;

c) consulte;

d) sondaggi;

e) referendum;

f) democrazia elettronica.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 17
Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all’amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all’ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L’organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell’ufficio stampa e dell’ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.

5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell’ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

 Art. 18
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati, di un consiglio di circoscrizione o da numero 100 (cento) cittadini.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 19
Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In seguito all’ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l’azione o il ricorso dovrà assumersi l’onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest’ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso di danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

Art. 20
Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all’informazione relativa all’attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.

3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.

5. Il regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

8. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull’accesso agli atti, documenti e servizi.

10. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali. Gli uffici operano con modalità stabilite da apposito regolamento.

11. L’ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull’accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

12. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.


 

 

CAPO 3 – REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO


Art. 21
Referendum

1. Il Comune prevede l’uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell’attività amministrativa.

2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.

5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal consiglio comunale o per iniziativa popolare.

7. Le proposte avanzate dal consiglio comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario.

8. Le proposte di indizione di cui al comma 6 (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato dei garanti costituito da tre membri esperti in materie giuridiche amministrative. Il comitato dei garanti è composto da un componente, che lo presiede, eletto dal consiglio comunale, dal difensore civico regionale e da un esperto designato dal Prefetto della Provincia di Ancona. Lo stesso dura in carica per la durata della legislatura.
Il componente eletto dal consiglio comunale, sarà scelto all’interno di una rosa di 2 candidati, proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
Le candidature, accompagnate dal curriculum, possono essere proposte dai gruppi di maggioranza e minoranza attraverso i capigruppo nella seduta della commissione antecedente allo svolgimento della seduta consiliare.
L’elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, il consiglio procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se tale maggioranza non viene raggiunta, il consiglio procede nella stessa seduta ad una terza votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice.
Il segretario comunale sovraintende allo svolgimento delle funzioni del comitato dei garanti  e partecipa alle riunioni dello stesso  curandone la verbalizzazione.

9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l’atto sia divenuto esecutivo.

10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco.

11. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.

12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.

14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all’esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l’efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 22
Istituto del difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Vallesina che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione.

2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

3. Il Comune di Jesi si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

Art. 23
Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'Art. 22 (ventidue). Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.

4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

5. Il difensore civico presiede, con funzioni di coordinamento dell'assemblea, le riunioni dei forum civici convocati a livello comunale.

6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'Art. 22 (ventidue).

7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.

8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.

10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.

11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l’obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

12. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 24
Attività del difensore civico

1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull’attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all’amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell’espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.

2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l’espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.

3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.

4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione a mezzo del bollettino comunale e a mezzo della rete civica.

5. Il difensore civico informa, altresì, il forum civico comunale del suo operato in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

Art. 25
Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica 3 (tre) anni, non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.

2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.

3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all’atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.

4. I cittadini, singoli o associati, avanzano autocandidature o candidature nel rispetto dei requisiti richiesto dallo statuto e dal regolamento sul difensore civico. Una commissione di esperti, nominata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati e a votazione segreta, costituita da 3 (tre) cittadini elettori con comprovata esperienza per incarichi rivestiti o per funzioni svolte in materia di diritti dei cittadini estranei all’ente, riceve tutte le proposte e seleziona tra gli idonei una rosa di 3 (tre) candidati.

5. Il difensore civico viene eletto, sulla base della rosa dei candidati scelta dalla commissione di cui al comma precedente, da una apposita assemblea costituita dai componenti il consiglio comunale e dai presidenti delle circoscrizioni. L’elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l’assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l’assemblea procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest’ultima votazione, si procede ad un’ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

6. L'assemblea, di cui al precedente comma, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, le sedute della stessa vengono tenute presso l'aula consiliare, il verbale delle sedute è redatto a cura di un funzionario comunale appositamente incaricato dal segretario comunale.

7. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, prenderà atto dei risultati della votazione con apposito atto deliberativo.

8. Il regolamento per la presentazione delle candidature disciplina le modalità e le forme di pubblicizzazione delle stesse.

9. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.

10. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati.

11. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.

12. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:

a) i cittadini che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;

b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;

c) i membri dei comitati regionali di controllo

d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.

e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.

13. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.

14. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.

15. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.

16. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell’indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

TITOLO II - Istituti di partecipazione e decentramento

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