[^] TITOLO V - Ordinamento finanziario contabile | Comune di Jesi

TITOLO V - Ordinamento finanziario contabile

Statuto del Comune di Jesi


INDICE


CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art.73 – Finanza locale
Art.74 – Bilancio e programmazione finanziaria
Art.75 – Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art.76 – Revisori dei conti
Art.77 – Dimostrazione dei risultati di gestione
Art.78 – Controllo economico interno della gestione


CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 73

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 74
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Art. 75

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.


 

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE


Art. 76
Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri.  

2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 234, comma 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.  

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.  

4. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.  

5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

Art. 77
Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

3. Il segretario ed il ragioniere accompagnano la proposta del conto consuntivo alla giunta municipale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Art. 78

Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.  

2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall’articolo 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi in materia.

4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all’effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

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