[^] TITOLO VII - Attività normativa e norme finali e transitorie | Comune di Jesi

TITOLO VII - Attività normativa e norme finali e transitorie

Statuto del Comune di Jesi


INDICE


CAPO 1 – STATUTO

Art.83 – Statuto e modifiche statutarie

CAPO 2 – REGOLAMENTI

Art.84 – Potestà regolamentari
Art.85 – Regolamenti vigenti

CAPO 3 – APPLICAZIONE

Art.86 – Entrata in vigore dello statuto
Art.87 – Norme transitorie


CAPO 1 – STATUTO


Art. 83
Statuto e modifiche statutarie

1. Lo statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto è liberamente formato ed adeguato dal consiglio comunale con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità locale.

3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, così come le modifiche allo stesso.

4. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.

 

 

CAPO 2 – REGOLAMENTI

 
Art. 84
Potestà regolamentari
1. Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati nelle forme più idonee.

4. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale.

5. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita all’interno degli stessi regolamenti. I regolamenti riportano inoltre il limite minimo e massimo della sanzione, le modalità per la sua graduazione, applicazione e riscossione.

Art. 85
Regolamenti vigenti

1. Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto.


 

CAPO 3 – APPLICAZIONE


Art. 86
Entrata in vigore dello statuto

 

1. Con l’entrata in vigore dello statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.

2. Del presente statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini che risiedono nel Comune e presso gli enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 87
Norme transitorie

1. La norma statutaria di cui all’Art. 7 (sette) comma 1. (uno) del presente statuto relativa al numero delle circoscrizioni, entra in vigore alla scadenza del consiglio comunale in carica. Fino a tale data il numero delle circoscrizioni è quello fissato dal regolamento sul decentramento in vigore.

2. La norma statutaria di cui all’Art. 21 (ventuno) comma 8. (otto) del presente statuto relativa alla nomina e costituzione del comitato dei garanti per l’ammissibilità delle proposte di indizione del referendum, entra in vigore alla scadenza del consiglio comunale in carica. Fino a tale data continua ad esercitare tali funzioni il comitato dei garanti in carica.

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