[^] Imposta di soggiorno | Comune di Jesi

Imposta di soggiorno

L'imposta decorre dal 1 aprile 2018

Nel Comune di JESI è istituita l’Imposta di Soggiorno, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2017.

L’applicazione dell’imposta decorre dal 01.04.2018.

CHI DEVE PAGARE

Soggetti passivi dell’imposta di soggiorno sono i soggetti non residenti nel Comune di Jesi che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

TARIFFE

Le tariffe da applicare sono le seguenti:

Categorie

Tariffa €/giorno

Alberghi 4 stelle o superiore

€ 2,00

Altre tipologie di alberghi

€ 1,50

Tutte le altre tipologie di strutture ricettive individuate dalla normativa regionale

€ 1,00


QUANTO SI DEVE PAGARE

L’imposta dovuta si calcola moltiplicando la tariffa relativa alla categoria della struttura ricettiva in cui i soggetti passivi pernottano per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento:

  • i minori di anni sedici; 
  • coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente; 
  • i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  • i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti che prestano servizio in occasione di calamità; 
  • soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 
  • gli studenti non residenti che frequentano istituti superiori o universitari situati nel territorio comunale.

     

OBBLIGHI DEI GESTORI

I Gestori delle strutture ricettive devono:

  • rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, se predisposto, le informazioni riguardanti l’applicazione, le tariffe le esenzioni dell’imposta di soggiorno;
  • rendere disponibili i modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
  • prendere nota delle generalità dei soggetti che non adempiono al pagamento dell’imposta;
  • riscuotere l’imposta dai soggetti passivi, rilasciando apposita ricevuta;
  • riversare al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto “modello F24”) ovvero mediante versamento sul conto corrente di tesoreria comunale, in tal caso indicando con chiarezza, nella causale del versamento: Imposta di soggiorno (o I.D.S.), nome della struttura e periodo di riferimento;
  • presentare al Comune una dichiarazione annuale, entro la seconda decade del mese di gennaio di ogni anno, indicante il numero di coloro che hanno pernottato nell’anno precedente, con distinta indicazione di quelli aventi diritto all’esenzione e di quelli che non hanno adempiuto al pagamento, nonché i relativi periodi di permanenza ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della quantificazione dell’imposta;
  • conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell’imposta almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l’imposta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 4 D. Lgs. 23/2011
  • Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2017

Gallerie

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